Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6719 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6719 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7217/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
Fallimento Società di Fatto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME
-intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Macerata n. 23/2017 depositato il 14/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo ex art. 110, comma quarto, l. fall. avverso la decisione del Giudice Delegato del FALLIMENTO della SOCIETA’ DI FATTO TRA RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, con cui è stato rigettato il reclamo ex artt. 36 e 110, terzo comma, l. fall. avverso il piano di ripartizione parziale del curatore con il quale si escludeva il privilegio ipotecario in relazione alla sottomassa immobiliare identificata come Lotto 24.
A sostegno del reclamo, il reclamante ha dedotto di essere creditore ipotecario del terzo datore COGNOME NOME, debitore principale e socio illimitatamente responsabile di RAGIONE_SOCIALE Il reclamante ha evidenziato l’opponibilità dell’ipoteca anche se era stata formulata un’unica domanda di insinuazione in relazione alla massa della società fallita, stante l’estensione del privilegio richiesto anche alla massa sociale in forza dell’art. 148 l. fall. Ha, inoltre, dedotto, quanto alla posizione del terzo datore, che -in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 8557/2023) -i titolari di ipoteca nei confronti del terzo datore non sono tenuti a proporre domanda di ammissione allo stato passivo.
Il Tribunale di Macerata, a seguito della costituzione del Fallimento e dell’intervento di due creditori, con il decreto qui impugnato ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il Tribunale che il titolare di ipoteca su beni immobili del terzo datore può partecipare al piano di riparto in via ipotecaria sul ricavato della vendita di tali beni, senza dover insinuare il diritto reale di
garanzia allo stato passivo, solo nel caso in cui il creditore ipotecario non sia « creditore diretto» del terzo datore. Per l’effetto, preso atto dell’omessa presentazione di una « specifica e ulteriore domanda di ammissione» dell’ipoteca nella sottomassa immobiliare del socio e della operatività del principio dell ‘ automaticità della domanda del fallimento sociale nei fallimenti dei soci solo per i crediti chirografari e con privilegio generale mobiliare, il Tribunale ha ritenuto corretta la collocazione chirografaria del credito del reclamante.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono con controricorso il creditore RAGIONE_SOCIALE, che deposita memoria e il Fallimento della s.d.f. Il creditore intimato INDIRIZZO non si è costituito nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione articolata dal Fallimento controricorrente, atteso che il riparto parziale è provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività (Cass., n. 24068/2019), conformemente a una radicata e antica giurisprudenza, secondo cui il piano di riparto parziale dichiarato esecutivo non è più modificabile e, quindi, è idoneo a incidere sui diritti dei creditori, atteso che, per principio « granitico», non sono più revocabili gli atti del giudice delegato una volta che siano passati in esecuzione (Cass., n. 24068/2019, cit.).
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo presupposto della collocazione del credito in un piano di riparto proprio l’ammissione definitiva di un credito allo stato passivo, salvi gli accantonamenti nei casi previsti dall’art. 113, primo comma, l. fall.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatto decisivo e, in
7217/2024 R.G.
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 148 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il ricorrente avesse presentato un’unica domanda di ammissione in via ipotecaria anziché formulare domande distinte per la società e per i soci. Il ricorrente trascrive la domanda di ammissione allo stato passivo, con cui è stato chiesto il riconoscimento del credito ipotecario in relazione alla società e ai soci, compreso il socio COGNOME NOME; la specifica domanda di ammissione alla sottomassa del socio costituirebbe fatto storico decisivo ai fini dell ‘ ammissione del privilegio ipotecario nella medesima sottomassa. Deduce, pertanto, l’ erronea interpretazione della domanda di ammissione allo stato passivo presentata, nonché l’ erroneità della mancata estensione del privilegio ipotecario richiesto per la massa sociale alle altre sottomasse ex art. 148 l. fall.
4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui deduce l’ erronea interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo stata trascritta la domanda del creditore ma non il provvedimento di ammissione. Né può essere decisivo come fatto storico la proposizione della domanda del creditore, rilevando il solo decreto di esecutività dello stato passivo.
5. Il medesimo motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 148 l. fall., posto che come rilevano i controricorrenti -i fallimenti della società e dei soci costituiscono entità giuridiche distinte, in relazione alle quali i privilegi speciali e le ipoteche gravano sulle distinte sottomasse. Come correttamente evidenziato nel decreto impugnato, il principio di automaticità dettato dall’art. 148, comma terzo l. fall. comporta, in linea generale, che la domanda di ammissione al passivo di una società di persone estenda ipso facto i suoi effetti anche allo stato passivo del socio, tale estensione comprendendo, per l’effetto, anche l’eventuale privilegio generale che assista il credito, in considerazione della
causa di questo e dell’unicità del rapporto da cui sorge. Detto principio non può, per converso, operare quando la prelazione non scaturisca dal medesimo rapporto, ma da un rapporto accessorio – come nel caso di pegni e/o ipoteche costituiti dalla società o dal socio -, né quando essa non riguardi genericamente i beni del debitore (sia esso la società o il socio), ma afferisca, invece, a specifici beni sui quali la prelazione va a gravare (Cass., n. 19646/2015; Cass., n. 4363/2003; Cass., n. 18312/2007).
6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa motivazione circa un fatto decisivo e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 111quater l. fall., non avendo il provvedimento impugnato spiegato le ragioni per le quali il credito sarebbe stato ammesso in via ipotecaria nello stato passivo, ma poi sarebbe stato escluso in sede di riparto del ricavato della vendita dell’unico bene sul quale l’ipoteca è stata costituita.
7. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente dedotto dal Fallimento controricorrente, in caso di ammissione di un credito con prelazione su specifici beni, spetta alla fase del riparto verificare l’esistenza dei beni su cui grava la prelazione, beni la cui mancanza non incide né sulla causa del credito, né sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso (Cass., Sez. U., n. 16060/2001; Cass., n. 6849/2011; Cass., n. 10387/2012).
8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 l.fall., dell’art. 52, secondo comma, l. fall., dell’art. 107, terzo comma, l. fall., dell’art. 111 e dell’art. 111 -quater , secondo comma, l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il creditore del terzo datore di ipoteca non fosse esentato dall’opporre il privilegio ipotecario
nello stato passivo, trattandosi di soggetto obbligato nei confronti del creditore per un debito proprio e non quale terzo garante. Il ricorrente deduce che il debito « è stato contratto dalla società fallita» , debito per il quale il socio avrebbe prestato garanzia come terzo datore per un debito estraneo al suo patrimonio e solo successivamente è stato dichiarato fallito in estensione. Deduce parte ricorrente che il fallimento dell’obbligato non esclude il suo originario status di terzo garante di ipoteca.
Il terzo motivo è infondato. La collocazione nel piano di riparto con esclusione dallo stato passivo opera per il solo creditore ipotecario del terzo datore di ipoteca che risponde per un debito altrui (Cass., Sez. U., n. 8557/2023), caso in cui il creditore ipotecario non è (come correttamente evidenziato nel decreto impugnato) « creditore diretto del fallito », ma di un terzo. Nel caso di specie, il debito, come risulta dalla narrativa del ricorso, è un debito vantato dalla originaria Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE All’atto del coinvolgimento del terzo datore nel fallimento della società (nella specie, della società di fatto in epigrafe), il creditore dell’originario terzo datore di ipoteca diventa creditore diretto del socio e partecipa al concorso formale (Cass., n. 8557/2023, cit.).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per il controricorrente RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 8.000,00 per compensi e per il Fallimento della s.d.f. in € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma n. 7217/2024 R.G.
17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.
Il Presidente