Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34273 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 3593-2024 proposto da:
COGNOME – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2023 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2023 R.G.N. 1082/2021;
Oggetto
Inarcassa integrazione minimo prensione anticipata
R.G.N. 3593/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a NOME COGNOME la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico a carico di Inarcassa mediante disapplicazione del Regolamento Generale di Inarcassa del 2012 e applicazione dell’integrazione al minimo per la propria pensione anticipata, con decorrenza dall’1.12.2017.
Secondo la Corte il Regolamento del 2012, che escludeva il diritto all’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia anticipata, era illegittimo siccome non rispettoso del principio del pro rata ; in particolare, l’assicurata, già prima della sua entrata in vigore, aveva maturato un’anzianità contributiva tale da poter fruire della pensione di anzianità -poi eliminata dal Regolamento -rispetto alla quale era ammessa l’integrazione al minimo. Il rispetto del principio del pro rata implicava la tutela dell’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del Regolamento del 2012, e tale anzianità garantiva all’epoca l’integrazione al minimo.
Avverso la sentenza, Inarcassa ricorre per quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art.2 d.l.gs. n.509/1994, dell’art.3, co.12 l. n.335/1995, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/2011, degli artt.38 e 81 Costituzione, con riferimento all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa. La Corte d’appello non avrebbe considerato che l’art.28 del Regolamento era stato adottato per assicurare l’equilibro finanziario di lungo termine imposto ad Inarcassa dall’art.24, co.24 d.l. n.201/2011.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, co.12 l. n.335/1995, dell’art.38 Costituzione, con specifico riferimento al principio del pro rata e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa. Sostiene che non vi sarebbe stata violazione del principio del pro rata , il quale attiene ai meccanismi di calcolo del trattamento pensionistico e non ai requisiti di maturazione del diritto. L’integrazione al minimo non suppone un’anzianità contributiva, né rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione, ma richiede la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.1, 2, 3 d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 e dell’art.38 Costituzione, con specifico riferimento al principio di gradualità ed equità intergenerazionale e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa. Il motivo argomenta che la pensione di vecchiaia anticipata, di cui ha inteso godere l’assicurata, è istituto nuovo, creato dal Regolamento del 2012, del tutto distinto dalla pensione di anzianità cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata.
Con il quarto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 Costituzione, dell’art.2 d.lgs. n.509/1994, dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 con riferimento alla natura della integrazione al minimo e all’art.28 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa. La Corte non avrebbe considerato che l’integrazione al minimo ha natura assistenziale, e che dunque il principio del pro rata resterebbe ‘fuori gioco’.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente, secondo cui i motivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiute dalla sentenza.
Al contrario, i motivi tendono a confutare l’argomentazione giuridica espressa dalla Corte d’appello, in particolare negando che si applichi al caso di specie il principio del pro rata e che, comunque, esso non è stato violato.
I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.
È pacifico che la controricorrente ha fatto domanda di pensione di vecchiaia anticipata, avendo compiuto 63 anni, e con un’anzianità contributiva di 35 anni.
Quanto al quadro regolamentare, va ricordato che:
-l’istituto della pensione di vecchiaia anticipata è stato introdotto dal Regolamento del 2012, per coloro che vantano un’età di 63 anni;
-la pensione di vecchiaia non anticipata richiede invece il compimento di 65 anni di età, pacificamente non avuti dalla controricorrente al tempo della domanda;
-in base al nuovo Regolamento del 2012, la pensione di vecchiaia non anticipata è soggetta all’integrazione al minimo, mentre non lo è la pensione di vecchiaia anticipata;
-il Regolamento del 2012 ha abolito la pensione di anzianità, in ciò uniformandosi al sistema voluto dalla l. n.335/95, per introdurre la sola pensione di vecchiaia unificata;
-l’anzianità contributiva per la precedente pensione di anzianità era pari a 35 anni (senza limite di età), mentre la pensione di vecchiaia di cui al Regolamento del 2012 richiede un’anzianità contributiva di 30 anni;
-la pensione di anzianità dava diritto ad un trattamento minimo.
Secondo la Corte d’appello, il Regolamento vieterebbe il principio del pro rata poiché non salvaguarderebbe l’anzianità maturata. In particolare, in base ai 35 anni di contribuzione già avuti dalla controricorrente prima dell’entrata in vigore del Regolamento del 2012, ella aveva diritto alla pensione di anzianità, e questa dava diritto all’integrazione al minimo.
Il ragionamento non è condivisibile.
Il principio del pro rata è stato introdotto dall’art.1, co.12 l. n.335/95, e attiene al sistema di calcolo del trattamento pensionistico. In particolare, esso viene distinto in due quote, e il legislatore ha inteso garantire che le anzianità contributive già maturate entro una certa data (31.12.1995) restassero attratte al sistema di calcolo retributivo.
L’art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo risultante dopo l’art.1, co.763 d.l. n.296/06, ha stabilito che gli enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio della propria autonomia, adottano provvedimenti tesi a garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione dei provvedimenti.
Il principio del pro rata impedisce che il criterio di liquidazione della pensione sia modificato da disposizioni sopravvenute con riguardo ad anzianità pregresse già maturate (Cass. S. U. n.17742/15; in precedenza, v. ad es. Cass.18478/12).
In particolare, il principio del pro rata impedisce di eliminare la quota retributiva attraendo tutto il trattamento al regime contributivo e, ancora, impedisce, entro la quota di trattamento attratta al regime retributivo, modifiche in peius di tale regime in forza di provvedimenti sopravvenuti (Cass.1498/19).
Così, ad esempio, il calcolo della quota retributiva della pensione non può essere modificato da nuovi Regolamenti sopravvenuti delle casse professionali rispetto ad anzianità già maturate e per le quali vigeva un pregresso e più favorevole calcolo della quota retributiva (v. ad es. Cass.24450/23, Cass.3462/19).
La giurisprudenza di questa Corte ha dunque inserito il principio del pro rata entro il quadro del calcolo della misura della pensione, alla luce della distinzione tra quota retributiva e contributiva secondo la fondamentale previsione dell’art.1, co.12 l. n.335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass.17980/23) che il pro rata non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva).
Nello specifico, il principio del pro rata non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione del diritto a pensione, e non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali.
Il Regolamento del 2012 ha istituito ex novo il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 63 anni. Del tutto legittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 anni rispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenza di un minimo pensionabile.
Il diritto soggettivo alla pensione anticipata di vecchiaia è maturato in capo alla controricorrente tutto e solo nella vigenza del Regolamento del 2012, e quindi ad esso solo si conforma la relativa regolamentazione, senza che venga in gioco il principio del pro rata .
Il fatto che, già prima del 2012, la controricorrente vantasse un’anzianità contributiva tale da garantirle la pensione di anzianità con diritto all’integrazione al minimo, è circostanza non sussumibile entro la portata del principio del pro rata . Si pretende, come ha inteso la Corte d’appello, di salvaguardare l’anzianità maturata
rispetto ad un diritto – pensione di anzianità – del tutto diverso dal diritto – pensione anticipata di vecchiaia fatto valere dalla controricorrente. La pensione di anzianità non prevedeva limite di età e obbligava alla cancellazione dall’albo professionale, impedendo l’esercizio della professione al pensionato. La pensione di vecchiaia anticipata prevede un requisito anagrafico e non obbliga alla cancellazione dall’albo.
La controricorrente aveva l’anzianità sufficiente per consentirle di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, ma non ha presentato la relativa domanda. Tale diritto è venuto meno con l’eliminazione dell’istituto della pensione di anzianità ad opera del Regolamento del 2012. La controricorrente, nel nuovo regime, ha esercitato un diritto diverso, alla pensione di vecchiaia anticipata, col che l’anzianità maturata e rilevante ai fini del pregresso diritto venuto meno ha perso rilievo ai fini dell’integrazione al minimo nell’alveo del nuovo diritto. Tutto ciò senza alcuna violazione del principio del pro rata , restando il tema al di fuori del metodo di calcolo della misura della pensione, ed afferendo invece alla sussistenza del diritto ad una pensione minima di vecchiaia anticipata.
In conclusione, poiché l’art.28 del Regolamento del 2012 non viola il principio del pro rata , esso deve considerarsi legittimo, e la sua disapplicazione operata dalla Corte d’appello non ha fondamento giuridico.
Una volta appurato che non viene qui in luce il tema del pro rata , cade l’ulteriore affermazione della Corte siccome anch’essa legata al principio del pro rata ai sensi dell’art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo risultante dopo l’art.1, co.763 d.l. n.296/06 – del rispetto, da parte
dell’art.28 del Regolamento, dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni.
Conclusivamente, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la novità della questione.
P.Q.M.