Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20295-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 177/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 205/2015;
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N. 20295/2018
COGNOME
Rep.
Ud.12/12/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Venezia per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia liquidata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali con decorrenza dall’01/8/2008, assumendo che il trattamento pensionistico era stato illegittimamente calcolato e cioè ricostruendo la parte retributiva della pensione in ragione delle modifiche introdotte con le delibere della Cassa adottate in data 22/06/2002, 07/06/2003 e 20/12/2003 perché in violazione del principio del pro rata come disciplinato dall’art. 3, comma 12, della legge 335/1995. La Cassa si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza 678/2014, depositata in data 08/10/2014 accoglieva il ricorso ritenendo che dovessero essere applicati i criteri previgenti rispetto alle modifiche introdotte dalle citate delibere.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali proponeva appello avverso la sentenza. COGNOME Diego si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 177/2018 depositata il 17/05/2018 ha accolto l’impugnazione e ha respinto la domanda originariamente proposta da COGNOME Diego affermando il legittimo superamento del criterio del pro rata alla luce della modifica recata all’art. 3, comma 12, legge 335 /1995 dall’art. 1, comma 763, della legge 27/12/2006, n. 296.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con impugnazione articolata su due motivi. Resiste con controricorso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis. cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 3, comma 12, legge 08/08/1995, n. 335, art. 1, comma 763, legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 488, legge 27/12/2013, n. 147 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nell’applicare le norme richiamate e comunque avrebbe errato nell’attribuire efficacia dirimente alle disposizioni in questione perché, al momento della adozione delle delibere lesive dell’interesse del ricorrente, non era ancora entrato in vigore l’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e al trattamento pensionistico del ricorrente avrebbe dovuto applicarsi l’originaria versione dell’art. 3, comma 12, legge 335/1 995, con salvaguardia integrale del principio del pro rata.
1.1. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 1, comma 488, legge 147/2013 perché alla disposizione dovrebbe essere attribuito carattere innovativo dell’ordinamento e non interpretativo, sicché la stessa avrebbe dovuto essere considerata ininfluente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente. La disposizione in questione, se interpretata nel senso adottato dalla Corte di Appello di Venezia, sarebbe lesiva di plurimi principi affermati dagli artt. 14, 6 e 13 CEDU.
1.2. I due motivi possono essere esaminati in via congiunta e sono, ad avviso del Collegio, inammissibili ai sensi dell’art. 360 -bis. n. 1, cod. proc. civ. perché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi di impugnazione non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento di rilievo.
1.3. In proposito si consideri il principio di diritto affermato da questa Corte a sezioni unite: in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall’art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell’art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine (Cass. Sez. U. 08/09/2015, n. 17742).
1.4. Tale principio di diritto è stato di seguito costantemente ribadito dalla Corte con le sentenze nn. 8178/2016, 8179/2016, 16538/2016, 17915/2016, 24556/2016, 17059/2016, 19544/2016, 20318/2016, 7915/2017 e con le ordinanze rese in camera di consiglio n. 27855/2017 e n. 29307/2017 nonché nn. 28984/2018, 32703/2018, 30290/2018, 31097/2018, 31336/2018, 30875/2019, 16372/2019, 8019/2019, 1253/2019, 0699/2019, 1495/2019, 8020/2019 e 2674/2019 e da ultimo con le ordinanze nn. 2785/2023, 3998/2023. Tutte le
pronunce hanno ritenuto legittimo l’affievolimento del principio del pro rata con riguardo alle pensioni liquidate dopo il 1/1/2007 anche con specifico riguardo alla Cassa odierna controricorrente e superando espressamente le questioni di nuovo proposte con il ricorso. L’impugnazione non reca elementi di novità che possano condurre a riconsiderare l’orientamento in questione e, per questa via, va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 12 dicembre