Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 2159 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24193 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO,
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche n. 113/2022, depositata il 10 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, essendo titolare RAGIONE_SOCIALE derivazione ad uso idroelettrico del rio Bigontina nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo, in provincia di RAGIONE_SOCIALE, ha domandato il rilascio del l’a utorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e gestione di una centrale idoelettrica, chiedendo l’ attivazione di un procedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale). Con parere n. 78 del 28 maggio 2019 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VIA si è espresso in termini negativi quanto alla realizzazione dell’impianto , osservando: che le opere di presa in destra idraulica del torrente si collocavano in un’area franosa e, più in generale, su superfici
soggette a fenomeni di erosione, di instabilità e di deformazione gravitativa anche profondi; che in base alla direttiva derivazioni assunta con delib. n. 1 del 14 dicembre 2017 dell ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE aveva riscontrato che la derivazione produceva un rischio classificato come «alto», e quindi non rispondente agli obblighi di cui all’art. 12 bis , comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933; che in corrispondenza dell’area di intervento erano stati individuati alcuni biotopi fondamentali per la salvaguardia di forme ecosistemiche pregiate e che la società istante non aveva valutato gli effetti derivanti, a tale riguardo, dalle opere e dalla loro cantierizzazione; che non era stata condotta un’analisi idrologica completa sul torrente Bigontina e sulle sue portate; che in base al parere dell’autorità di RAGIONE_SOCIALE del 5 giugno 2018 l’impianto idroelettrico era contrario al buon regime RAGIONE_SOCIALE acque e incompatibile col regime di trasporto solido localmente registrato. Con successiva nota n. 88 del 24 luglio 2019 è stato reso il parere definitivo sul progetto. Con decreto n. 94 del 29 agosto 2019 è intervenuto il diniego definitivo di VIA.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato avanti al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche: il decreto n. 94 del 29 agosto 2019 con cui è stato reso il giudizio sfavorevole di VIA sul progetto relativo all’impianto; la nota RAGIONE_SOCIALE recante rigetto di una propria istanza di proroga dei termini per la formulazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni ex art. 10 bis l. n. 241/1990; la nota del 12 giugno 2019 con cui la Regione ha comunicato il parare negativo di compatibilità ambientale reso in data 28 maggio 2019; i menzionati pareri nn. 78 e 88 espressi (il primo emesso, appunto, il 28 maggio 2019 e il secondo il 24 luglio 2019), oltre che la nota RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE del 19 luglio 2019.
La detta società ha depositato, avanti al detto Tribunale, due atti per motivi aggiunti: il primo basato su di una verifica tecnica di parte, affidata a una impresa specializzata, in base alla quale lo stato del corpo idrico risulterebbe essere «cattivo»; il secondo diretto all’ impugnazione
RAGIONE_SOCIALE determina provinciale n. 1515/2019 con cui è stato definitivamente respint a l’istanza di autorizzazione unica.
Il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque ha rigettato il ricorso con sentenza del 10 giugno 2022.
Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resistono con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE e la Provincia di RAGIONE_SOCIALE; entrambe le controricorrenti hanno svolto una impugnazione incidentale basata su di un motivo. Sono state depositate memorie da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente e dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 25 e 27 bis d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 14, 14 bis , 14 ter e 14 quater l. n. 241/1990 e la nullità del procedimento in relazione agli art. 132, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 116 c.p.c..
Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice del merito, che pure ha respinto il ricorso in dispositivo e ha motivato sull’infondatezza dello stesso , ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per l ‘omessa impugnazione del parere n. NUMERO_DOCUMENTO del 5 giugno 2018, con cui l’RAGIONE_SOCIALE orientali si è espressa negativamente sul progetto attoreo. Ha rilevato sul punto il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche: «Anche su tale parere si è formato l’avviso RAGIONE_SOCIALE Direzione commissione valutazioni, sia coi pareri n. 78/2018 e n. 88NUMERO_DOCUMENTO, sia col decreto VIA negativa di cui al decreto RAGIONE_SOCIALE n. 94/2018. Dal che la consolidazione in parte qua di questi atti in capo al ricorrente, anche per ciò che attiene ai rischi idrogeologici e di rischio frane».
La ricorrente deduce che l’assunto su cui si fonda inammissibilità del ricorso è quello per cui il parere, che avrebbe carattere vincolante, non fu oggetto di specifica impugnazione: col mezzo di censura in
esame è contestata la vincolatività dell’atto in questione.
Il tema RAGIONE_SOCIALE natura vincolante del parere è, però, del tutto estraneo alla sentenza impugnata, sicché, sul punto, la doglianza manca di aderenza alla decisione del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche ed è, per ciò solo, inammissibile.
A tale ragione di inammissibilità se ne ag giunge un’altra. Infatti, dall’impianto RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata emerge che il rilievo svolto dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE acque con riguardo all’omessa impugnazione del nominato parere ha la consistenza di un obiter dictum . Persuadono di ciò sia le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quanto al merito RAGIONE_SOCIALE vicenda (le quali non avrebbero avuto ragione d’essere nella prospettiva di un una pronuncia di inammissibilità), sia la statuizione adottata nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa (in cui, come sopra accennato, il ricorso proposto è stato respinto, e non dichiarato inammissibile: pronuncia, quest’ultima, che si sarebbe imposta in considerazione del rilievo assorbente che doveva assumere l’omessa impugnazione del parere NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO nel quadro di una decisione che si fosse basata su tale dato). Di tutto ciò si mostra consapevole la stessa ricorrente che in più occasioni (pagg. 10 e 12 del ricorso) sottolinea la sostanziale irrilevanza RAGIONE_SOCIALE censurata statuizione nell’economia RAGIONE_SOCIALE decisione adottata. Deve farsi quindi applicazione del principio, proprio di giurisprudenza risalente di queste Sezioni Unite, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che investe un punto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata privo del carattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081): principio cui si correla l’affermazione, comunemente condivisa, per la quale in sede di legittimità non si possono proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , le quali, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo RAGIONE_SOCIALE decisione (per tutte: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068).
Tale rilievo riveste portata assorbente rispetto a ll’ ulteriore deduzione con cui la ricorrente ha criticato altra affermazione del Giudice del merito: quella secondo cui quanto affermato dalla società istante con riguardo al profilo idrogeologico risulterebbe inammissibile per la mancata considerazione di un parere dell’RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE (parere con cui si era data evidenza alle conseguenze determinate dalla c.d. tempesta Vaia, evento alluvionale occorso nel 2017). Se pure volesse prescindersi dalle considerazioni appena svolte, andrebbe osservato che la doglianza in esame non potrebbe avere comunque ingresso in questa sede: infatti, l’assunto , espresso nel motivo, per cui la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che l’odierna ricorrente aveva valutato lo stato complessivo del sito risulta essere, ancor prima che carente in punto di autosufficienza (mancando di una esposizione, pure riassuntiva, RAGIONE_SOCIALE pertinenti allegazioni contenute ne ll’atto di impugnazione ), non concludente, visto che esso non si misura col dato del mancato esame del citato parere, cui il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque ha conferito, nel quadro di un apprezzamento di fatto qui non sindacabile, rilievo decisivo.
2 . -Col secondo mezzo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. 115 e 116 c.p.c.; lamenta, altresì, l’omesso esame di fa tto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio ne tra le parti, l’e rronea e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 bis l. n. 241/1990, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, recepita dal d.lgs. n. 152/2006 e dal d.m. n. 260/2010, dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997 e del d.P.R. n. 120/2003, dell’art. 103 Cost. e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost..
La ricorrente pare lamentare (cfr. quanto dedotto, a m o’ di sintesi, a pag. 23 del ricorso) che il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche abbia basato la pronuncia su di una situazione di fatto
«completamente errata», con riguardo alla realtà idrogeologica e allo stato di qualità del corso idrico, e che la sentenza abbia confermato valutazioni dell’Amministrazione da reputarsi inattendibili e contrarie alla normativa vigente.
Le doglianze formulate su questo versante investono l’accertamento del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque, secondo cui «la ricorrente non a superare le ravvisate criticità idrogeologiche del sito in cui si dovrebbe collocare il progettato impianto», e ciò avendo segnatamente riguardo a quanto espresso nel parere n. 78/2019, relativo all’impatto dell’ impianto stesso sulla fragilità idrogeologica del Bigontina.
Il mezzo, per la parte che qui interessa, è inammissibile sotto più profili.
Oltre a mostrarsi confuso nella sua articolazione, giacché, a partire RAGIONE_SOCIALE rubrica, cumula disordinatamente una pluralità di doglianze ( errores in procedendo , omesso esame di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali) senza permettere di cogliere con chiarezza le censure onde consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100; cfr. pure: Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790), esso si risolve, in gran parte, nella sostanziale confutazione del l’accertamento di fa tto riservato al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque. Deve qui rammentarsi che avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d’appello, dal Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica RAGIONE_SOCIALE sufficienza o RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle quaestiones facti , la quale porterebbe un
raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U. 6 novembre 2018, n. 28220; Cass. Sez. U. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. Sez. U. 19 novembre 2001, n. 14541; tra le tante pronunce non massimate sul punto, cfr. ad es., di recente: Cass. Sez. U. 6 giugno 2023, n. 15931; Cass. Sez. U. 31 maggio 2023, n. 15281). Risulta , d’altro canto, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Con riguardo al vizio di cui all’art. 360, n. 5 , c.p.c. è poi da considerare come, nel sollevare tale censura, il ricorrente, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., debba indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): onere che, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non risulta avere assolto. La ricorrente ha mancato infine di articolare ritualmente pure le censure di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. : infatti, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4), c.p.c., impone, a pena d’inammissibilità, a chi denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza
che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998): nel caso in esame le plurime censure preannunciate nella rubrica del motivo non risultano adeguatamente sviluppate, nel rispetto dell’indicato criterio, all’interno del motivo.
Un discorso a parte merita la questione posta dal ricorrente nello sviluppo espositivo dell’ultima parte del mezzo di censura in esame.
L ‘istante deduce che la sentenza violerebbe il principio secondo cui le amministrazioni sono tenute a indicare , a norma dell’art. 14 bis l. n. 241/1990, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, nonché la normativa in tema di produzione di energie da fonte rinnovabile la quale imporrebbe che il diniego di realizzazione degli impianti sia giustificato da ragioni certe, concrete e immodificabili. La ricorrente evidenzia, sul punto, che le criticità idrogeologiche che avevano determinato il rischio ambientale «alto» connesso alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE derivazione, potevano essere facilmente superate attraverso la modificazione del progetto dell’impianto, come dimostrato nel giudizio di primo grado.
Tale censura denota anzitutto una carenza di specificità, in quanto la ricorrente non spiega come tale questione, di cui la sentenza impugnata non si occupa, sia stata sottoposta al Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche. Come è noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Per
certo, poi, il tema sollevato imporrebbe un accertamento di fatto quanto alla concreta praticabilità di soluzioni alternative al diniego di autorizzazione dell’impianto : ed è noto che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319).
Meritano spazio alcune ulteriori considerazioni. Anzitutto il proponente ha l’onere di illustrare le proprie soluzioni alternative nel SIA (studio di impatto ambientale), giusta l’art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152 del 2006: e nella fattispecie in esame RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto ciò sia avvenuto. In ogni caso, poi, l’adozione RAGIONE_SOCIALE dette soluzioni alternative deve ritenersi preclusa ove le medesime non siano in grado di scongiurare il danno al corso d’acqua o il decadimento del medesimo. In termini generali, lo stesso art. 14 bis , comma 3, l. n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis , prevede che le determinazioni relative alla decisione oggetto RAGIONE_SOCIALE conferenza dei servizi espresse dalle Amministrazioni coinvolte indicano « ove possibile » le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Nella materia che qui interessa è poi da richiamare la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, secondo cui uno Stato membro è tenuto a negare l’autorizzazione di un progetto ove quest’ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico o da pregiudicare il conseguimento di un «buono stato» dei corpi idrici superficiali o sotterranei, fatte salve le deroghe parimenti previste dall’art. 4 dir. 2000/60/CE (Corte giust. UE 28 maggio 2020, C -535/18, I.L. e AVV_NOTAIO , punto 74; Corte giust. UE 1 luglio 2015, RAGIONE_SOCIALE , C -461/13, punto 50).
Mancando alcuna evidenza di alternative progettuali che fossero idonee ad evitare l’impatto ambientale negativo dell’intervento
(alternative progettuali, che, si ribadisce, nemmeno è allegato siano state prospettate nel SIA dalla società proponente), la censura in esame si mostra priva RAGIONE_SOCIALE necessaria consistenza.
3 . -Il terzo motivo del ricorso principale prospetta la violazione per errata e falsa applicazione del principio di precauzione e del principio di non deterioramento , la violazione dell’art. 4, par. 1, lett. a), dir. 2000/60/CE, degli artt. 1, 2, 3, 10 bis l. n. 241/1990, dell’art. 77 d. lgs. n. 152/2006, dell’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, come modificato dall’art. 6 d.P.R. n. 120/2003, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, RAGIONE_SOCIALE dir. 2009/28/CE, RAGIONE_SOCIALE l. n. 120/2002, RAGIONE_SOCIALE dir. 2018/2001/UE, del reg. 2018/1999/UE, del PNIEC (2021-2010), RAGIONE_SOCIALE direttive 92/96/CE, 2000/60/CE, 2009/28/CE, degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c..
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata, «nel proporre il principio di precauzione e di non deterioramento come dirimenti rispetto alla questione posta al vaglio RAGIONE_SOCIALE p.A., appare errata, fuorviante e contraria sia alle norme che regolano l’installazione degli impianti FER , sia all’interpretazione degli stessi principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza nazionale». Quest’ult ima avrebbe infatti chiarito che il principio di precauzione ambientale presuppone la presenza di un rischio di compromissione dell’ambiente che sia scientificamente accertato, sicché non sarebbe accettabile un approccio meramente ipotetico del rischio, che induca a limitare o a vietare determinate attività sulla base di semplici supposizioni; si spiega, poi, che secondo la Corte di giustizia , l’art. 4 dir. 2000/60/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, salvo concessione di deroga, a negare l’autorizzazione di un progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento e che la corretta interpretazione del principio di cui al par. 7 del cit. art. 4 «determina la vigenza di una norma che non vieta gli interventi che siano potenzialmente negativi,
ma solo quelli per i quali sia effettivamente accertato l’effetto dannoso per l’ambiente».
La sentenza impugnata ha effettivamente richiamato il principio di precauzione ambientale, sottolineando come esso giustifichi l’adozione di misure restrittive, purché proporzionate, non discriminatorie e oggettive, «se del caso dando preminenza ai valori ambientali di tutela integrata idraulica ed idrogeologica dell’acqua , rispetto ad altre esigenze ecologiche AVV_NOTAIOmenti o altrove risolubili»; ha in sostanza evidenziato come la portata RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE non incontri limitazioni in ragione RAGIONE_SOCIALE disposizioni circa l’espansione degli impianti FER e che, in particolare, la disciplina contenuta nella detta norma comunitaria imponga comunque il raggiungimento e il mantenimento costante dello Stato qualitativo «buono» di tutte le acque superficiali.
Ora, l’art. 4, par. 1, lett. i), RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE stabilisce che « gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali », così fissando il principio di non deterioramento che è stato recepito nell’art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e fatto proprio anche dall’art. 12 bis r.d. n. 1775 del 1933, come sostituito dall’art. 96 , comma 3, dello stesso d.lgs. n. 152/2006; tale principio, come è stato rilevato da queste Sezioni Unite, può considerarsi il precipitato del più generale principio di precauzione, di cui all’art. 191 TFUE, che rappresenta, nell’ordinamento eurounitario, il «cardine RAGIONE_SOCIALE politica ambientale» e che è pertanto sovraordinato rispetto al diritto interno (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 4 febbraio 2020, n. 2502, ove il richiamo a Cass. Sez. U. 28 dicembre 2018, n. 33663, non massimata in CED ; cfr. pure, sempre in motivazione, Cass. Sez. U. 21 ottobre 2021, n. 29299).
Assodato, dunque, che in tema di acque riveste rilievo primario il principio di non deterioramento, che costituisce declinazione di quello di precauzione, va certamente dato atto che detto principio può essere
sacrificato in base alla disciplina unionale e nazionale. In particolare, è senz’altro vero che la regola circa l ‘ obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali soffre eccezione nelle fattispecie previste dagli artt. 4, par. 7, RAGIONE_SOCIALE direttiva e 77, comma 10 bis , lett. b), d.lgs. n. 152/2006: e cioè in presenza di una « incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale » che risulti «dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano ». Tuttavia, la deroga è ammessa in presenza di precise condizioni, tra cui è ricompresa quella posta dalla lett. b) dell’art. 4, par. 7, RAGIONE_SOCIALE direttiva (« le motivazioni RAGIONE_SOCIALE modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del RAGIONE_SOCIALE idrografico prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni »), cui corrisponde, sul piano RAGIONE_SOCIALE disciplina statuale, la previsione contenuta nell’art. 77, comma 10 bis , lett. b), n. 2), cit. (secondo cui le misure possibili per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico devono essere « indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni RAGIONE_SOCIALE modifiche o RAGIONE_SOCIALE alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni »).
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il piano di gestione RAGIONE_SOCIALE acque del RAGIONE_SOCIALE idrografico non contempla alcuna deroga per i corpi idrici interessati dalla derivazione idroelettrica del rio Bigontina: il principio di non deterioramento non poteva essere quindi disatteso e l’intervento programmat o non doveva essere assentito. In conclusione, il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile e al principio, enunciato dalla giurisprudenza unionale, per cui l’obbligo di impedire un deterioramento continua ad essere vincolante in ogni fase dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE dir . 2000/60 ed è applicabile ad ogni tipo e ad ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato un piano di gestione: con la conseguenza che laddove un progetto sia idoneo a
determinare effetti negativi per l’acqua esso può essere autorizzato, quantomeno, se sono soddisfatte le condizioni dettate all’articolo 4, par . 7, lettere da a) a d), RAGIONE_SOCIALE medesima direttiva (Corte giust. UE 4 maggio 2016, C 346/14, Commissione europea contro Repubblica d’Austria , punti 64 e 65, con richiamo a Corte giust. UE, C-461/13, cit., punto 50, e a Corte giust. UE 11 settembre 2012, AVV_NOTAIO , C-43/10 punti 67 e 69).
Né appare concludente la deduzione RAGIONE_SOCIALE ricorrente per cui, in base alla normativa vigente, ad essere vietati sarebbero non già gli interventi potenzialmente negativi, ma «solo quelli per i quali sia effettivamente accertato l’effetto dannoso per l’ambien te».
Anzitutto il Tribunale ha attribuito rilievo alle «ravvisate criticità idrogeologiche del sito» e non a mere supposizioni. In secondo luogo, poiché la disciplina complessiva in materia di acque pubbliche, impone, nell’equo contemperamento degli interessi ad essa sottesi, una considerazione pregnante degli aspetti inerenti alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE qualità dei corpi idrici , deve ritenersi conforme alla legge l’adozione di provvedimenti che, nel rapporto tra il principio di precauzione e il principio del sostegno alle energie rinnovabili, reputi prevalente il principio di precauzione a tutela del mantenimento RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE acque (Cass. Sez. U. 29 aprile 2021, n. 11291, in motivazione). Tale conclusione trova conferma nel rilievo per cui l’Amministrazione, nel formulare il giudizio di compatibilità ambientale, esercita una amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica ma include profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e RAGIONE_SOCIALE loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera: la valutazione di impatto ambientale, infatti, non è un mero atto RAGIONE_SOCIALE di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, ma un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di
indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento RAGIONE_SOCIALE molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati (così Cass. Sez. U. 14 aprile 2023, n. 10054, in motivazione).
Il terzo motivo è allora respinto.
4 . – Col qu arto motivo la società RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per errata e falsa applicazione dell’art. 12 bis , comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933, del principio di affidamento, degli artt. 11 e 12 preleggi, RAGIONE_SOCIALE delib. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE orientali n. 1 del 14 dicembre 2017 e degli art. 1 e 2 l. n. 241/1990.
La società ricorrente lamenta che il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche, pur ammettendo l’ inapplicabilità quoad tempus alla fattispecie oggetto di esame RAGIONE_SOCIALE c.d. direttiva derivazioni (delib. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE orientali n. 1 del 14 dicembre 2017, assunta in attuazione dell’art. 2 d.m. n. 29/STA del 13 febbraio 2017), abbia considerato la stessa quale miglior strumento RAGIONE_SOCIALE scientifico obiettivo di valutazione del rischio ambientale.
Con l’art. 1 del cit. d.m. n. 29/STA sono state approvate le linee guida per le valutazioni ex ante RAGIONE_SOCIALE derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE dir. 2000/60/CE, da effettuarsi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. L’art. 2 del predetto decreto ministeriale prevedeva poi, al comma 1, che le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE distrettuali adeguassero entro il 31 dicembre 2017 gli approcci metodologici da utilizzare nei territori di rispettiva competenza per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE valutazioni ambientali ex ante RAGIONE_SOCIALE derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell’ambito dei piani di gestione RAGIONE_SOCIALE acque.
E’ in applicazione di quest’ultima disposizione che è stata emanata la cit. delib. n. 1 del 14 dicembre 2017, correntemente denominata direttiva derivazioni.
L’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva derivazioni, richiamata nel ricorso, prevede che per le istanze in corso d’istruttoria alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE direttiva questa assume il valore di linea guida a supporto RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente.
La ricorrente contesta che i criteri enunciati nella direttiva, che è stata adottata allorquando il procedimento amministrativo era in corso, fossero immediatamente applicabili dall’autorità preposta ; assume pure che l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE direttiva risulterebbe non compatibile col principio tempus regit actum.
Il motivo non ha fondamento.
E’ da credere che la questione circa l’utilizzo dei principi da seguire nella valutazione RAGIONE_SOCIALE compatibilità ambientale RAGIONE_SOCIALE derivazione vada svincolata dalla disciplina intertemporale di cui al cit. art. 7: tanto più che il Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque non ha basato il proprio giudizio sulla conformità dell’operato dell’Amministrazione alle prescrizioni di cui alla norma sopra richiamata, avendo anzi rilevato che la conoscenza e la disponibilità del criterio scientifico per la qualificazione del rischio ambientale, non avendo carattere normativo, era «nel libero, ragionevole e proporzionato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE discrezionale» del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incaricato di fornire il parere definitivo sul progetto.
Ora, la giurisprudenza del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALE acque pubbliche, citata dalle due controricorrenti, si è già espressa nel senso cui una metodologia che contenga indicazioni analoghe a quelle di cui qui si dibatte integra un semplice ausilio RAGIONE_SOCIALE all’istruttoria, improntato ad un’analisi probabilistica, derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva comunitaria quadro sulle acque, il cui utilizzo non può ritenersi illegittimo.
Si tratta di un enunciato che merita condivisione. Reputa infatti il Collegio che in mancanza di evidenze quanto al l’erroneità RAGIONE_SOCIALE –
scentifica o al l’illogicità di una metodologia – quale quella contenuta nella delib. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE orientali n. 1 del 14 dicembre 2017, assunta in attuazione dell’art. 2 d.m. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 -attraverso cui apprezzare il rischio di deterioramento del corpo idrico conseguente al progettato intervento, deve escludersi che la semplice adozione di tale metodologia da parte dell’Amministrazione competente, chiamata a formulare le proprie valutazioni quanto all’impatto ambientale dell’opera, si traduca, di per sé, nell’illegittimità dell’atto emanato da quest’ultima.
Ai fini che interessano non rileva che la metodologia per la valutazione del rischio dipendente dalle nuove derivazioni integri linee guida applicabili ai procedimenti introdotti prima dell’adozione RAGIONE_SOCIALE deliberazione di cui trattasi, giacché non entra in gioco, come si è detto, il tema di un obbligo conformativo dell’Amministrazione; conta, invece, che quella metodologia sia concretamente spendibile in assenza di elementi che ne palesino l’erroneità o l’irragionevolezza: e nella presente sede non è denunciato che tali elementi in concreto ricorrano.
5 . – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, che risulta essere condizionato, la Regione RAGIONE_SOCIALE oppone l’omesso esame di un fa tto decisivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 192 r.d. n. 17751933, oltre che dell’art. 41 d.lgs. n. n. 104/2010.
Il motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE, anch’esso condizionato, denuncia l’omesso esame di fatto decisivo: fatto consistente nel valore ambientale «elevato» del corso d’acqua Federa siccome emergente dalla procedura di VIA.
I due motivi, con cui si censura la ritenuta ammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nell’atto del 1 8 febbraio 2000 restano assorbiti, giacché ineriscono a ricorsi incidentali condizionati.
6 . – In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre i due ricorsi incidentali vanno dichiarati assorbiti.
7 . – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i due ricorsi incidentali; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Provincia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida per la prima in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, per la seconda in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite