Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11443/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Centrale dell ‘ Istituto, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
– controricorrenti –
Domenica SESSA
– intimata – avverso la sentenza n. 37/2019 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 12.2.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Gli attuali controricorrenti e l’ intimata, tutti dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con separati ricorsi si rivolsero al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del bando di selezione per il passaggio alla posizione B2 indetto il 23.6.2008, nella parte in cui ammetteva a partecipare soltanto i lavoratori già assunti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006, indicata quale retrodatata decorrenza della progressione economica.
Il Tribunale di Bergamo, dopo avere ordinato in sede cautelare l’ammissione dei ricorrenti con riserva, accolse parzialmente le domande, pronunciando distinte sentenze di accertamento dell’illegittimità del bando di selezione per contrasto con l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 .
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si rivolse allora al la Corte d’Appello di Brescia, la quale, riuniti i gravami, li respinse con la sentenza n. 297/2011.
Tale sentenza venne però impugnata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano , con ordinanza n. 214/2018 di questa Corte, nella quale venne affermato il seguente principio di diritto: « La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti del personale
nonché contro
pubblico ‘privatizzato’ (art. 40, c. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001), deve ritenersi affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (art. 52, c. 1bis, D.Lgs. n. 165 del 2001). Il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali ».
Riassunto il processo davanti al la Corte d’Appello di Milano, questa confermò nuovamente le decisioni del giudice del lavoro di Bergamo, ritenendo il bando di selezione non conforme a l parametro del «rispetto del principio di selettività di cui all’art. 52, comma 1 bis , del d.lgs. n. 165/2001».
Contro la sentenza della Corte milanese l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato un unico motivo.
Sette lavoratori si sono difesi con controricorso, mentre un’altra lavoratrice è rimasta intimata.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l ‘unico motivo di ricorso si denunciano: «violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 40 e 52, comma 1 -bis , del d.lgs. n. 165 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9.5.1994, n 487; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c., in relazione all’art. 2 del CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo I.N.P.S. per l’anno 2006, sottoscritto in data 22.6.2007 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Secondo l ‘Istituto ricorrente, la Corte d’Appello di Milano avrebbe confuso l’aspetto relativo alla individuazione dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva con il diverso aspetto della determinazione dei criteri che devono essere utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati una volta ammessi e, in tal modo, avrebbe erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni di legge e contrattuali che si assumono violate.
2. Il motivo è infondato.
2.1. L’ art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 non è stato applicato dalla Corte territoriale che, in ossequio a quando disposto ne ll’ordinanza di cassazione con rinvio, si è limitata a verificare se il diverso criterio di ammissione fissato nel CCNI 22.6.2007 fosse rispettoso del «principio di selettività » indicato come ineludibile proprio nella citata ordinanza. Non può pertanto sussistere il vizio di violazione di norme di diritto con riguardo a una disposizione che non è stata applicata nella sentenza impugnata.
2.2. Analogamente, nemmeno si può prospettare la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte milanese non ha deciso la causa sulla base di una propria interpretazione del contratto collettivo integrativo I.N.P.S., ma ha ritenuto che una ben chiara disposizione di quel contratto (la clausola che limitava il diritto di partecipare alla selezione ai dipendenti già assunti a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica) non fosse rispettosa del principio di selettività dettato nell’ordinanza di rinvio , dovendo, pertanto, essere disapplicata.
Non vengono dunque in rilievo i canoni legali di interpretazione dei contratti.
2.3. Per quanto riguarda le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, l’unica effettivamente rilevante nel caso di specie è quella dell’art. 52, comma 1 -bis , esplicitamente indicata nel principio di diritto dell’ordinanza n. 214/20 18 quale fonte diretta del principio di selettività. Per la parte che qui interessa, l’art. 52, comma 1 -bis , dispone che «Le progressioni all ‘ interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell ‘ esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell ‘ attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l ‘ attribuzione di fasce di merito».
Ebbene, alla luce del testo di quella disposizione, non ha alcun fondamento il tentativo del ricorrente di escludere la rilevanza del principio di selettività nella definizione dei requisiti di ammissione alla selezione, limitandola alla successiva fase della valutazione comparativa tra gli aspiranti ammessi. È del tutto evidente che, se le progressioni economiche all’interno della stessa area devono avvenire, per prescrizione di legge, «in funzione» di determinate caratteristiche dei lavoratori interessati, tali caratteristiche rappresentano un parametro di razionalità dei criteri che la pubblica amministrazione adotta, non solo per la comparazione tra i candidati ammessi, ma anche per l’individuazione dei lavoratori che possono partecipare alla selezione.
La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto non conforme a un criterio di trasparente e imparziale selettività l’esclusione dalla selezione dei lavoratori che, alla data di riferimento per la
decorrenza della progressione economica, erano assunti a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro. L’Istituto ricorrente non mette in dubbio che tale valutazione abbia a che fare con le capacità professionali dei lavoratori e con l’esperienza maturata , ma ciò nonostante sostiene che essa non avrebbe dovuto rilevare ai fini dell’ammissione alla selezione. E tale opinione non può essere condivisa.
2.4. Il ricorrente indica una contraddizione nella sentenza impugnata, posto che, nell’ultimo paragrafo di pag. 2 , si legge che « il CCNI poteva prescrivere … il possesso del requisito di ammissione dell’esistenza di un rapporto … a tempo indeterminato … a una data anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda … anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487 /94»; viceversa, a pag. 3, si legge che quella clausola «non appare idonea a garantire alcuna selettività», contrariamente a quanto sancito nel principio di diritto affermato nell’ordinanza di rinvio.
Ma la contraddizione si può facilmente risolvere attribuendo alla prima affermazione la più limitata funzione di ribadire, anche qui in ossequio all’ordinanza di rinvio, che il CCNI non era vincolato al rispetto del d.P.R. n. 487 del 1994, ma era tuttavia tenuto al « rispetto del principio di selettività ».
2.5. È doveroso infine precisare che, sebbene nel ricorso si accenni alla diversa posizione di due lavoratori (i quali, alla data di decorrenza della progressione economica, non sarebbero stati ancora inquadrati nell’area B, bensì nell’area A) , non viene formulato in proposito uno specifico motivo di impugnazione e, del resto, la circostanza non emerge dalla sentenza impugnata, dalla quale risulta, invece, che oggetto
del l’ appello -e, di conseguenza, della decisione di secondo grado -era esclusivamente la legittimità della «clausola secondo la quale alla selezione erano ammessi a partecipare soltanto coloro che alla data del 31.12.2006 erano già dipendenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre provvedere sulle spese legali nei confronti della lavoratrice rimasta intimata.
Si dà atto che, in base al l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese relative al giudizio di legittimità , liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della