Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19710 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19710 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11791/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di TRIBUNALE TARANTO n. 206/2020 depositata il 28/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.anche sulle spese del giudizio di legittimità.
FATTI DI CAUSA
1.L’AVV_NOTAIO propose avanti il giudice di pace di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento da RAGIONE_SOCIALE di Euro 2.242,02, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per avere difeso la società in un giudizio avanti il giudice di pace di Manduria.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato il 6.3.2015, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avanti il giudice di pace con ricorso ex art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 depositato il 15.4.2015 e notificato il 28.4.2015 unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.
Con ordinanza depositata il 19.1.2016 il giudice di pace di Taranto dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ. e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace.
L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 2451 depositata il 28.1.2020, in applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile. Il Tribunale, in particolare, ha dichiarato di applicare i
principi di ultrattività del rito e dell’apparenza, ha osservato che il ricorso era stato proposto per il pagamento di competenze per prestazioni giudiziali civili, che l’opposizione era stata proposta con ricorso facente espresso riferimento all’art. 14 d.lgs. 150/2011, che il giudice di pace aveva proceduto secondo il rito sommario previsto dallo stesso art. 14, espressamente citato nel decreto di fissazione dell’udienza, e aveva deciso con ordinanza, senza mutare il rito, che non poteva darsi rilievo al fatto che il giudice di pace avesse fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni atteso ‘il tenore del provvedimento decisorio, avente le forme, il contenuto e il nomen dell’ordinanza’.
Ha conclusivamente affermato il Tribunale che ‘nella sostanza, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile proprio perché intrapresa erroneamente seguendo il rito sommario speciale anziché nelle forme del procedimento ordinario innanzi al giudice di pace’.
3.Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE -ha proposto ricorso con un motivo. L’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4.La causa, avviata alla trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c. è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza in data 13.12.2021, n.39759 per il fatto che il ricorso sollevava questione di rilevanza nomofilattica relativa all’applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace.
5.La ricorrente ha depositato memoria.
La Procura Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico di ricorso, rubricato ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale, ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 323 c.p.c., 339 c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 – error in iudicando de iure procedendi’ RAGIONE_SOCIALE evidenzia che il giudice di pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta all’art. 645 cod. proc. civ. e che il rito sommario di cui all’art. 14 D.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace, aveva ritenuto che il giudizio dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario. Sostiene perciò che la corretta applicazione del principio di apparenza faceva ritenere che la decisione del giudice di pace fosse stata assunta secondo il rito ordinario e fosse per questo appellabile; di conseguenza chiede che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio ad altro Tribunale per l’esame dei motivi di appello e del merito della sua opposizione.
Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per il fatto che il motivo di impugnazione è stato formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 co.1 anziché ai sensi del n.4, come sarebbe stato corretto in relazione al vizio del procedimento che è stato lamentato. Il motivo di ricorso è esplicito e univoco nell’individuare il vizio lamentato nella sentenza impugnata e le relative conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. non è in sé requisito di ammissibilità del ricorso secondo i principi posti da Cass Sez. U. 24 -7 -2013 n. 17931, Rv. 627268 -01 (nello stesso senso, Cass. Sez. 2 23 -8 -2023 n. 25094, Cass. Sez. 2 24 -4 -2023 n. 10824, per tutte).
Va premesso che la questione della competenza del giudice di pace e dell’applicabilità del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ai procedimenti del giudice di pace è stata nel frattempo decisa in senso positivo da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8929 del 29 -3 -2023, Rv. 667511 -01 (seguita da Cass. Sez. 2 12 -7 -2023 n. 19905).
Ciò posto, questa Corte, con ordinanza n.3326 del 06/02/2024, decidendo de l ricorso n.7789/2020, tra le stesse parti e su fattispecie identica rispetto a quella che occupa salvo che per la circostanza che in quella fattispecie il giudice di pace non aveva fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, ha fatto l’affermazione, da ribadirsi tanto più avuto riguardo alla circostanza che nella fattispecie che occupa il giudice di pace aveva fissato tale udienza (prevista secondo il rito ordinario di cognizione), per cui ‘In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovute dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento sentenza od ordinanza -che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui’.
Il motivo di ricorso è, alla luce di questa affermazione, fondato perché -come è stato già scritto (Cass. ordinanza n.3326/2024 cit.), ‘il dato che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si applichi ai procedimenti avanti il giudice di pace non è rilevante in sé al fine di ritenere che esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell’apparenza, che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata. Secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 11 -1 -2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell’art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia
frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 5 -10 -2018 n. 24515 Rv. 650653 -01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6 -2 5 -6 -2020 n. 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria e senza fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni; in questo modo, però, la sentenza impugnata non ha considerato che l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine. La contraddizione insita nell’avere deciso con ordinanza secondo le previsioni del rito sommario speciale, nel contempo dichiarando che il rito sommario non era applicabile alla fattispecie, esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e perciò possa influire sull’individuazione del tipo di impugnazione. Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale e il fine di evitare l’irragionevolezza di obbligare di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo ad imporre che, a fronte di provvedimento -seppure assunto nella forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 -espressamente dichiarativo della inapplicabilità dello stesso art. 14 per il fatto che la causa è
soggetta al rito ordinario, l’impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario … Non è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l’impugnazione prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppure con la forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non applicabile alla fattispecie l’art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nella quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza ma dichiarando espressamente inapplicabile l’art. 14 d.lgs. 150/2011, già Cass. Sez. 6 -2 27 -9 -2021 n. 26083 è giunta a medesima soluzione. Tale espressa e inequivocabile opzione processuale -da parte del giudice del merito -consentiva di impugnare la decisione solo con l’appello, con l’esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011. Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovute dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza -che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011; Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all’art. 14 d.lgs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era -come detto -appellabile e non ricorribile in cassazione’.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso
magistrato, al fine di esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione di RAGIONE_SOCIALE. Sussistono i presupposti per la disamina nel merito dei motivi di opposizione in quanto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica ai procedimenti avanti al giudice di pace (Cass. 8929/2023 già citata) e perciò non ricorrono neppure le condizioni per ritenere che il giudice di pace abbia esattamente dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 9 luglio 2024.
Il AVV_NOTAIO est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME