Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9008 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Questione processuale -Acquisizione probatoria documenti prodotti -Effetti -Limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c. – P rincipio di ‘non dispersione (o di acquisizione) della prova’ .
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5651/2021 R.G. proposto da
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura AVV_NOTAIO dello Stato, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata –
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r.g.n. 5651/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 3667/2020, pubblicata il 21 luglio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2024 dalla Consigliera Relatrice, NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. la RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso, con unico motivo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE liquidazione -che, sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese in questa sede -per la cassazione della sentenza n. 3667/2020, con cui la Corte d’A ppello di Roma, nella contumacia dell’appellata, ne aveva rigettato il gravame avverso la sentenza n.4248/2016 del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento del complessivo importo di € 37.510, quale corrispettivo per la realizzazione di un’opera artistica .
Per quanto ancora d’interesse , la opponente e poi appellante ha fondato le sue doglianze sull’assunto che la commessa per la realizzazione della opera fosse sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi; la corte capitolina ha rigettato il gravame sul rilievo che «l’inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della parte appellata non consente di scrutinare la fondatezza del gravame»; ha in proposito richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « il fascicolo di parte che l’attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell’art. 165 comma primo e 166 cod. proc. civ., applicabili anche in appello a norma dell’art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell’art. 72 delle disp. att. cod. proc. civ., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 cod. proc. civ.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove,
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come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello » (Cass. n. 78 del 08/01/2007; in senso conforme, Cass. n. 2129 del 25/01/2022).
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in camera di consiglio presso la Sezione Sesta Terza, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 14642/2022.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ‘ nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame dell’atto di appello; violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. ‘ ed in particolare, evidenzia che agli atti di causa era presente il fascicolo di parte di primo grado dell’appellata, in quanto mai ritirato e, quindi, trasmesso unitamente al fascicolo d’ufficio di primo grado alla Corte d’Appello; sostiene quindi che, non importando che la presenza del fascicolo di parte fosse «accidentale» o, invece, «voluta», ciò che rileva è che il fascicolo fosse materialmente presente e, quindi, la Corte ne avesse la disponibilità, e con essa anche il potere – dovere di riesaminare i documenti ivi contenuti; osserva che, ‘ d’altra parte, non si comprende per quale ragione l’odierna ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 76 disp att. cod. proc. civ., farsi rilasciare copia dal cancelliere di un fascicolo che era già agli atti di causa e che lì sarebbe rimasto fino alla fine del giudizio di appello, visto che controparte era rimasta contumace ‘ (pag. 6 in ricorso) ; afferma ancora che la sanzione dell’inammissibilità del gravame non è legata sic et simpliciter ad un’omessa allegazione dell’appellante, ma è giustificata dal fatto che tale omissione
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abbia come effetto di precludere al giudice di appello di scrutinare i documenti presenti nel fascicolo di prime cure dell’appellato contumace.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
In materia di prova documentale nel processo civile, questa Corte ha chiarito che il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova -che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. Sez. U., 16/02/2023 n. 4835, punto 7 in motivazione ).
Discende da tale principio che «Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., semmai, come sosteneva la sentenza n. 28498 del 2005, sulla base dell’ordine in tal senso imposto dal giudice all’atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c.» ovvero «Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo. Dovendosi negare, inoltre, che la permanente portata dimostrativa nel giudizio di appello di uno o di determinati documenti acquisiti in primo grado discenda dalla scelta delle parti di volersi avvalere del relativo effetto probatorio, può ritenersi consentito al giudice di secondo
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grado, eventualmente aperto un preventivo contraddittorio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia o in originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del resto stabilito dall’art. 123 bis disp. att. c.p.c. per l’impugnazione di sentenza non definitiva, valutando la mancata esibizione, senza giustificato motivo, come comportamento contrario al dovere di lealtà e probità.
Allorché, poi, la parte interessata abbia ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento cartaceo prodotto in primo grado (e dunque del relativo fatto secondario dedotto in funzione di prova), del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo » (test. punto 6 in motivazione, Cass. Sez. U n. 4835 /2023, cit.).
Alla stregua del richiamato principio (del resto già affermato da questa Corte sin da Cass. Sez. U 8/02/2013, n.3033), il ricorso risulta evidentemente fondato tenuto conto che, nella specie, i documenti di cui si invocava l’esame (nella specie, contenuti nel fascicolo di primo grado della parte appellata ai fini dell’esame della fondatezza del gravame ) risultavano agli atti, tanto è che la stessa Corte d’appello di Roma ne ha affermato erroneamente l’inutilizzabilità .
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’A ppello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame uniformandosi al suindicato disatteso principio, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
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La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’A ppello di Roma,