Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18553/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimate – avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 19/2023, depositato il 15/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, chiedevano al consigliere designato della Corte d’Appello di Bologna il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata del processo civile presuppos to, definito con sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 884/2017.
Il giudice adìto rigettava il ricorso e le soccombenti proponevano opposizione ex art. 5ter della legge n. 89/2001, che veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Bologna in composizione collegiale nell’ottobre 2018.
Avverso tale decreto veniva proposto ricorso da parte degli opponenti innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19274/2022, cassava il provvedimento con rinvio.
Il giudice del rinvio decideva in composizione monocratica con decreto n. 79/2023, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione alle ricorrenti, iure successionis, la somma di €. 4.500,00; per l’eccessiva durata del giudizio di rinvio protrattasi per un anno oltre il termine previsto, a ciascuna di esse riconosceva iure proprio €. 500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e le spese.
Avverso detto provvedimento proponevano opposizione sia NOME e NOME COGNOME sia il Ministero della Giustizia.
Riuniti i due ricorsi, la Corte d’Appello di Bologna in composizione collegiale dichiarava inammissibili entrambe le opposizioni, in quanto proposte avverso un provvedimento pronunciato a seguito di riassunzione, a sua volta susseguente ad un annullamento, con rinvio, della Corte di Cassazione, pertanto ricorribile solo innanzi la stessa.
La pronuncia è stata impugnata per la Cassazione dal Ministero della Giustizia, e il ricorso affidato ad un unico motivo.
Restano intimate NOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5ter della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che se è vero che la Corte d’Appello in sede di rinvio avrebbe dovuto emettere decreto collegiale ai sensi dell’art. 5ter della legge n. 89/2001, e non ex art. 3, comma 5, inaudita altra parte , è anche vero che una volta pronunciato quest’ultimo l’Amministrazione destinataria della notificazione del decreto monitorio che intendeva dolersi del provvedimento non poteva che esperire opposizione ex art. 5ter , in virtù del principio dell’affidamento e in ossequio al principio dell’apparenza. La Corte d’Appello aveva, infatti, emesso decreto monitorio ex art. 3, comma 5, legge n. 89/2001, altresì specificando in calce al provvedimento che: «contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione».
1.1. Il motivo è fondato.
A nche per la materia dell’equa riparazione, il Collegio condivide la soluzione già offerta da questa Corte in virtù della quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024, Rv. 671299 -01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244 – 01).
La qualificazione dell’azione come «opposizione» nella pronuncia del giudice monocratico determina la formazione di un giudicato
vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che, nel caso di specie, spetta alla Corte d’Appello in composizione collegiale annullare il decreto monocratico e decidere nel merito, a nulla rilevando l’allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda