Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9907/2023 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza del TRIBUNALE LECCE n. 3148/2022 depositata il 09/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: Impugnazioni Regime -Criterio di individuazione – Principio dell’apparenza
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 28/10/2025 CC
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 3148/2022, pubblicata in data 9 novembre 2022 , il Tribunale di Lecce, nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa del Giudice di Pace di Taranto n. 669/17, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 602/2016, emesso dal Giudice di pace a favore dell’odierno intimato per la corresponsione dell’indennità di formazione ex art. 11, comma 3, L. 374/1991.
Il Tribunale ha dichiarato il gravame inammissibile, in quanto non tempestivamente proposto, osservando che la sentenza di primo grado era stata notificata all’appellante il 16 marzo 2017 e che l’appello risultava essere stato iscritto a ruolo il 18 aprile 2017, e pertanto oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce ricorre il RAGIONE_SOCIALE.
È rimasto intimato NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 325 c.p.c. ‘per avere il Tribunale di Lecce erroneamente dichiarato la tardività dell’impugnazione proposta, con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017 dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto emessa il 23 febbraio 2017 e notificata il 16 marzo 2017 ‘ .
Il ricorrente censura la decisione impugnata, evidenziando che la tempestività del gravame doveva essere verificata non in relazione alla data dell’iscrizione a ruolo dell’appello, bensì in relazione alla data di notifica del gravame, notifica avvenuta con PEC del 13 aprile 2017 e quindi nel pieno rispetto del termine ex art. 35 c.p.c.
2. Il ricorso è fondato.
L’esame degli atti di causa, ed in particolare della sentenza di prime cure pronunciata dal Giudice di Pace -esame cui questa Corte ha il potere-dovere di procedere, essendo dedotto un error in procedendo relativamente al quale questa Corte è giudice del fatto processuale (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017) -consente di verificare che tale decisione è stata assunta secondo il rito di cognizione ordinaria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato mediante citazione.
Da ciò deriva che -anche a voler prescindere dalla corretta individuazione del rito applicabile alla controversia in questione -all’impugnazione proposta innanzi il Tribunale doveva comunque trovare applicazione il c.d. ‘principio dell’apparenza’ , da questa Corte costantemente enunciato (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 10509 del 22/04/2025; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Cass. Sez. L – Sentenza n. 13381 del 26/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015 nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011), a mente del quale l ‘individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata esclusivamente sulla base della
qualificazione dell’azione compiuta, anche implicitamente, dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza.
Poiché la sentenza di prime cure era stata notificata all’Amministrazione odierna ricorrente da parte dell’odierno intimato , l’appello avverso la sentenza medesima doveva seguire le regole del rito ordinario e risultava retto -quanto al termine di proposizione -dal disposto di cui all’art. 325 c.p.c., dovendosi valutare la tempestività del gravame con riferimento alla data della notifica della citazione ex art. 342 c.p.c.
Il Tribunale di Lecce, per contro, ha -del tutto immotivatamente -ritenuto di valutare la tempestività del gravame assumendo come riferimento la data della sua -successiva -iscrizione a ruolo, e non quella della notifica della citazione, in tal modo incorrendo nella dedotta violazione di legge.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME