Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29029 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27621/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente –
contro
TRANQUILLO NOME.
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intimato –
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1796/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME; udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME proponeva opposizione alla fattura n. 9501 del 25 settembre 2020 Ruolo Idrico anni 2016/2017, notificatale dal RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 274,00 per canone idrico; allegava, a sostegno dell’opposizione, la intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva resistendo il RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza n. 1796/2022 del 19 settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, che espressamente qualificava come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ritenendo prescritto il credito per canone idrico, ed annullava la fattura Ruolo Idrico.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resta intimata NOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni.
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come ‘opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.’.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve
essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di c assazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della