Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31549 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31549 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 1292/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il giorno 2 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2215/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
Avverso il precetto per il pagamento della somma di euro 45.790 notificatogli ad istanza di NOME COGNOME, NOME COGNOME propose opposizione per plurimi motivi;
l’adito Tribunale di Crotone dichiarò la nullità dell’atto di precetto siccome mancante dei requisiti di contenutoforma prescritti dall’art. 480 cod. proc. civ. (segnatamente, per omessa indicazione del titolo esecutivo azionato);
l’appello interposto da NOME COGNOME è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che la decisione di prime cure aveva statuito unicamente sui motivi nella stessa qualificati come opposizione agli atti esecutivi e che in sede di appello non erano riproposte le ragioni di opposizione all’esecuzione;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando un motivo; non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
Con l’unico motivo, censurando la statuizione di inammissibilità per violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 615 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente: deduce che il giudice di primo grado aveva « ritenuto assorbente la decisione in ordine alla nullità del precetto, tanto da non emettere nessuna decisione in ordine all’invocata opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. » e da ciò fa discendere la impugnabilità della sentenza mediante appello « in quanto si contestava il diritto di agire esecutivamente »; assume poi la validità del precetto, poiché intimato in rinnovazione di un altro precedente, recante la indicazione degli estremi del titolo esecutivo giudiziale azionato;
il motivo è infondato;
r.g. n. 2215/2022
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
parte ricorrente non contesta (anzi ribadisce) che la pronuncia di primo grado ha deciso unicamente sul motivo in essa qualificato come fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, con assorbimento delle contestazioni riconducibili all’opposizione all’esecuzione;
ciò posto, la Corte d’appello, nella pronuncia gravata, ha fatto puntuale applicazione del principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’az ione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass. 29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919);
né sull’ammissibilità dell’appello spiega incidenza la riproposizione in appello -peraltro soltanto asserita dal ricorrente, il quale omette di trascrivere il contenuto dell’atto di appello, in palmare inosservanza del requisito di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione -delle questioni integranti opposizione all’esecuzione : come puntualizzato da questa Corte, qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un ‘ opposizione all’esecuzione e un ‘ opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice abbia ritenuto assorbente quest ‘ ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost. (così Cass. 29/09/2015, n. 19267);
inconferenti da ultimo, in ragione della natura processuale della sentenza gravata, le censure sulla validità dell’atto di precetto; il ricorso è rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo svolto difese in grado di legittimità la parte intimata;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’ar t. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione