Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2834  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27106/2022 R.G.
proposto da
NOME  COGNOME,  rappresentato e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  già  RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dall ‘ AVV_NOTAIO,  con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– controricorrente –
 avverso  la  sentenza  n.  2095  del  TRIBUNALE  di  CATANIA,  depositata  il 6/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME  COGNOME  impugnava,  innanzi  al  Giudice  di  Pace  di Biancavilla, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa nei suoi  confronti  dall’agente  RAGIONE_SOCIALE  (oggi, RAGIONE_SOCIALE) e recante crediti della Prefettura di Catania; sosteneva che la cartella non gli era stata validamente notificata e che, dunque, il ruolo doveva considerarsi privo di esecutività;
-i nstaurato il contraddittorio e svolta l’istruttoria (nel corso della quale l’attore disconosceva la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE), il giudice di primo grado, con la sentenza n.126 del 27/12/2019, accoglieva la  domanda  del COGNOME, annullava la cartella di  pagamento  e condannava l’agente della riscossione alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite («€ 1480,00, di cui € 280,00 per spese vive», oltre a oneri di legge) ;
-la predetta sentenza qualificava la domanda di NOME COGNOME come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ma il provvedimento era fatto oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del 14/1/2020 -comunicata alle parti in data 16/1/2020 e annotata in calce all’originale della sentenza -con cui il Giudice di pace sostituiva una parte della precedente motivazione con la seguente frase: «l’azione qui proposta dall’odierno opponente rientra pacificamente nell’alveo del rimedio processuale pre visto dall’art. 617 c.p.c. in armonia con l’art. 27 c.p.c. innanzi a questo Giudice competente per territorio, essendo l’opponente residente nel territorio del mandamento di Biancavilla»;
-con  atto  di  citazione  notificato  il  18/6/2020,  la  RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la menzionata decisione (nella sua versione già emendata dal primo giudice); NOME COGNOME contestava, innanzitutto, l’ammissibilità dell’impugnazione ;
-con  la  sentenza  n.  2095  del  6/5/2022,  il  Tribunale  di  Catania accoglieva l’impugnazione e così  provvedeva:  «1) Accoglie l’appello formulato e, per l’effetto, annulla la sentenza n. 126/2019 resa nel Giudizio RG 1293/2019 dal Giudice di Pace di Biancavilla; 2) COGNOME COGNOME
COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 1.104,00, oltre accessori come per legge, e per questo grado in € 2.738,00 , oltre accessori come per legge.». Per quanto qui rileva, nella motivazione della sentenza del Tribunale si legge: «Con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata ritenendo l’inoppugnabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c. da parte del sig. COGNOME appare superfluo rilevare che lo stesso opponente ha qualificato la propria azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già come una opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cpc. Né tanto meno il Giudice di Pace ha ritenuto l’opposizione proposta dal COGNOME come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc atteso che ha rilevato l’inesistenza del titolo esecutivo che inerendo all’esistenza del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata si inserisce nell’alve o RAGIONE_SOCIALE opposizioni ex art. 615 c.p.c.»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente depositava memoria;
-all ‘ esito  della  camera  di  consiglio  del  22/1/2024,  il  Collegio  si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si deve rilevare che il controricorso di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile: infatti, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, al subentro di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE si attagliano i principî giurisprudenziali già affermati in relazione alla successione tra le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE e l’ente istituito nel 2016, così come gli approdi ermeneutici (in particolare: Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376-02; Cass., Sez. L, Sentenza n.  6931  del  08/03/2023,  Rv.  666977-01)  in  tema  di  rappresentanza  in giudizio  e  patrocinio  da  parte  dell’Avvocatura  dello  Stato  (come  regola generale nel giudizio di legittimità) e dagli avvocati del libero foro (in via di eccezione);
-poiché nella fattispecie in esame  non  risulta né allegato, né documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’RAGIONE_SOCIALE ad  avvalersi  di  un  difensore  diverso  dall’ Avvocatura erariale, si deve dichiarare l’invalidità della procura e , conseguentemente, l’inammissibilità del controricorso ;
-col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 618 cpc ultimo comma, ed all’art. 339, 1°  comma  cpc.  La  sentenza  di  appello  è  errata  poiché  il  Tribunale  ha riformato una sentenza di primo grado resa all’esito di un procedimento espre ssamente qualificato dal giudice di primo grado come ‘opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc’.»
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4) in relazione all’art. 112 c.p.c. La sentenza di appello è errata poiché il Tribunale senza una richiesta in tal senso dell’appellante, e dunque di propria iniziativa, ha modificato la qualificazione giuridica espressamente attribuita dal giudice di pace al giudizio di primo grado (e già coperta dal giudicato interno); quindi in virtù di ciò, ha ritenuto l’appello ammissibile e si è pronunciato sul merito dell’appello.»
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce
-le censure -che possono essere esaminate congiuntamente perché, in sostanza, prospettano la medesima doglianza -sono fondate;
-dalla correzione apportata alla sentenza di primo grado con l’ordinanza del 14/1/2020 indipendentemente dalla sua ammissibilità, che non può più essere posta in discussione in mancanza di impugnazione -risulta che l’iniziativa processuale di  NOME  COGNOME è stata inequivocabilmente e specificamente qualificata, dal Giudice di Pace, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.;
-a i fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, si deve prescindere dalla correttezza della qualificazione data dal giudice che lo ha emesso (e -si aggiunge -anche dal rilievo che il giudice di pace non ha competenza sulle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ.), perché opera, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il cosiddetto ‘principio dell’apparenza’, sempre che il giudice a quo abbia effettivamente inteso qualificare l’azione propost a (come nella fattispecie in esame) e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (in proposito, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021, Rv. 661840-01);
-soltanto se il giudice a quo non ha esercitato il potere di qualificazione, questo può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem , e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652-01; Cass., Sez. 62, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960-01);
-deriva da quanto esposto «la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata, il giudice a quo ha qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché
avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l’appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ( ex multis : Cass., sez. 6-3, 10/12/2015, n. 24920; Cass., sez. 3, 15/10/2015, n. 20886; Cass., sez. 6-3, 17/08/2011, n. 17321; Cass., sez. 6-3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., sez. 3, 21/01/2011, n. 1402).» (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023, in una fattispecie che presentava forti analogie con quella qui in esame);
-i l Tribunale ha erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello già eccepita dall’appellato e dallo stesso denunciata col ricorso per cassazione, ma comunque rilevabile ex officio nel giudizio di legittimità -che comporta la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., della sentenza resa in esito a tale grado di lite, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (così, ex multis , la già citata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali);
-in conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi, la decisione di secondo  grado  dev ‘essere  cassata  senza  rinvio,  ai  sensi  dell’art.  382, comma 3, cod. proc. civ., perché l’appello non poteva essere né iniziato, né proseguito;  conseguentemente,  deve  ritenersi  passata  in  giudicato  la sentenza di primo grado;
-restano assorbiti gli altri motivi, attinenti all’utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione;
-lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione del COGNOME sarebbe stata ab origine inammissibile, per avere egli impugnato direttamente una cartella invalidamente notificata senza addurre alcuno degli specifici interessi previsti dalla disposizione (sull’applicabilità di questa nei processi pendenti Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-02) -non può incidere sulle statuizioni del Giudice di Pace coperte dal giudicato, ma
può  rilevare  ai  fini  della  decisione  di  compensazione  dei  costi  della  lite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01);
-p roprio in considerazione dell’originaria inammissibilità della domanda svolta dall’odierno ricorrente, nel provvedere sulle spese a norma dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., ritiene il Collegio di compensare interamente i costi dei gradi di merito e di dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte, accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo; compensa le spese processuali dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,