Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27987/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, in virtù di procura in calce al ricorso,
Pec EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME ,
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 1829/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 21.9.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2024 dal AVV_NOTAIO.
Impugnazioni civili Sentenza del giudice di pace secondo equità – Appellabilità
AD 09/07/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.9.2022 il Giudice di Pace di Caserta, in accoglimento della domanda svolta dalla sig. NOME COGNOME ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., dichiarava prescritto il credito di euro 240 portato dalla fattura n. 1451 del 25.9.2020 azionata dal RAGIONE_SOCIALE.
La COGNOME deduceva di aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal RAGIONE_SOCIALE convenuto la fattura indicata relativa a ‘ NUMERO_DOCUMENTO Idrico NUMERO_DOCUMENTO-2017 riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016 ‘ . Il credito, tuttavia, era prescritto.
Il giudice del primo grado accoglieva la domanda ed osservava che in base alla legge 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020 la prescrizione in materia di fornitura idrica era stata ridotta da cinque a due anni, sì che il pagamento era dovuto nel limite temporale indicato. Le fatture inviate entro il 31.12.2019 erano soggette al termine di prescrizione quinquennale, mentre quello inviate a partire dal 1° gennaio 2020 erano soggette al termine biennale a decorrere dalla data di scadenza.
Nella specie, trattandosi di ‘R uolo Idrico 2016-2017 riguardante i consumi dal 31.12.2015 al 15.12.2016 ‘ il credito, in assenza dell’invio di un avviso di mora, era ormai prescritto dato il limite temporale del biennio.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace ricorre il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
L ‘ intimata non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come ‘opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.’.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con
riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’ impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione ( cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237. ), il ricorso va dichiarato inammissibile.
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009 , la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della