Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9832 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27408 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del l’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 2015/2022, pubblicata in data 22 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione presso terzi promosso nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, a seguito dell’assegnazione delle somme pignorate, ha proposto una opposizione esecutiva che è stata
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 27/03/2024 C.C.
R.G. n. 27408/2022
Rep.
qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e rigettata dal Tribunale di Vicenza .
La Corte d’a ppello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 615, 617 cpc, L. 3/12. Nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 cpc. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. Quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto dei motivi di opposizione svolti e della possibilità di sospensione in pendenza di procedura di composizione della crisi ».
Il ricorrente deduce che la corte d’appello non avrebbe deciso sui motivi di merito posti a base del proprio gravame ed espone le ragioni per le quali tali motivi, a suo dire, sarebbero da ritenere fondati. Sostiene che l ‘omessa statuizione sui predetti motivi si risolverebbe in un « c.d. assorbimento improprio, censurabile di per sé, che si verifica allorquando il giudice del merito, chiamato a pronunciarsi su una pluralità di domande formulate, statuisca solo sulla prima e la rigetti sulla base di un argomento ‘preliminare ed assorbe nte rispetto ad ogni altra considerazione’, riten uto idoneo a giustificare anche il rigetto della subordinata ».
Il ricorso è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.
1.1 È pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (ivi incluse quelle relative alla regolare instaurazione del contraddittorio, anche nel giudizio di merito, e quelle relative alla legittimazione del ricorrente, sollevate dalla società controricorrente) il rilievo che le censure formulate dal ricorrente non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte d’appello non ha esaminato nel merito il gravame proposto dal COGNOME, avendo rilevato che la sua opposizione era stata espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che tale qualificazione non era stata, in effetti, neanche oggetto di specifiche censure e che, pertanto, la relativa sentenza non era appellabile, ma esclusivamente soggetta a ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in base all’art. 618 c.p.c..
Non vi è pertanto stato né l” assorbimento improprio ‘ deAVV_NOTAIOo dal ricorrente, né una decisione solo in ordine ad una della pluralità di domande formulate, né, tanto meno, una omissione di pronuncia ovvero l’omesso esame di fatti decisivi e neanche la violazione delle altre disposizioni di legge richiamate nella rubrica dell’unico motivo del ricorso.
La corte d’appello ha semplicemente operato il corretto rilievo e la conseguente inevitabile dichiarazione della inammissibilità del mezzo di impugnazione in concreto esperito, vale a dire l’appello, in relazione a una decisione non appellabile, il che ovviamente ha impedito di esaminare il merito del gravame.
1.2 Per completezza di esposizione, è opportuno sottolineare che, anche a prescindere dalla corretta astratta qualificazione dell’opposizione proposta dal COGNOME, deve ritenersi correttamente applicato dalla corte d’appello il cd. principio
dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo al la qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice ‘ a quo ‘, sia essa corretta o meno, anche a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis : Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 -01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 -01; Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 -01; Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653 -01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 -01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 -01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 -01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 -01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 -01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 -01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 -01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 -01; Sez. 3,
Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 -01).
Nella specie, infatti, non vi è dubbio (se ne dà espressamente atto nella decisione impugnata e non è specificamente contestato dal ricorrente) che il giudice di primo grado aveva qualificato l’opposizione del COGNOME in termini di opposizione agli atti es ecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: di conseguenza, corretta o meno che fosse tale qualificazione, la decisione di primo grado
avrebbe potuto essere impugnata, in virtù del principio dell’apparenza appena esposto, esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-