Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21325 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE QUALIFICATA IN PRIMO GRADO EX ART. 617 C.P.C. DA SENTENZA APPELLATA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10720/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura
in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 6778/2023 pubblicata in data 23 ottobre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto di entrambi i ricorsi incidentali;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell ‘Inps , avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO dell ‘importo di euro 84.144,95 , notificata da Equitalia Sud s.p.a. in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza dell’ Inpdap, ora Inps, che vantava un credito per mancato pagamento di canoni di locazione, chiedendo che
ne venisse dichiarata ‘l’illegittimità e la nullità’ per mancata allegazione del titolo esecutivo.
Deduceva, a sostegno dell’opposizione, di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, erroneamente eseguita ad altra società, la RAGIONE_SOCIALE subentrata per effetto di cessione di ramo d’azienda nel contratto di locazione , e che non poteva conseguentemente spiegare effetti, nei suoi confronti, la sentenza n. 36/2007 emessa dal Tribunale di Tivoli a definizione del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., promosso dalla società destinataria della notifica del decreto ingiuntivo.
All’esito della costituzione d i Inps e di Equitalia Sud s.p.a., il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione alla cartella esattoriale, qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.; rilevava che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato e che eventuali doglianze afferenti tale notifica avrebbero dovuto essere fatte valere nelle forme dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. entro il termine di legge, che era ormai scaduto; riteneva pure tardiva la produzione documentale attestante il pagamento della somma di euro 91.937,82, oltre interessi, effettuato in corso di causa a seguito di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agenzia delle entrate Riscossione ex art. 72bis d.p.r. n. 602/73, ed inammissibile la domanda di restituzione della medesima somma, formulata dall’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni.
2. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame proposto dalla società soccombente, dopo avere qualificato la domanda introduttiva del giudizio di primo grado come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha annullato la cartella esattoriale per intervenuta estinzione dell’obbligazione a seguito d i pignoramento presso terzi intervenuto in corso di causa, ritenendo ammissibile, perché formatasi dopo la
scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la produzione documentale comprovante l’avvenuto pagamento effettuato in ragione del pignoramento presso terzi.
In considerazione del limitato accoglimento dell’appello, ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50 per cento, ponendole per il resto a carico della parte soccombente.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, per la cassazione della decisione d’appello.
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Ader – Agenzia delle entrate Riscossione resistono con autonomi controricorsi e propongono ricorsi incidentali, ciascuno affidato ad un unico motivo.
Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte , chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto di entrambi i ricorsi incidentali.
La ricorrente e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché illogica e contraddittoria motivazione ed omessa pronuncia per errore di fatto sulla domanda di restituzione delle somme pagate in corso di giudizio in esecuzione della cartella esattoriale opposta e vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ››.
La ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado, pur avendo correttamente ritenuto tempestiva la produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di primo grado e qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., hanno poi annullato la cartella esattoriale sul presupposto, errato, della estinzione dell’obbligazione a seguito di pignoramento presso terzi, anziché
procedere all’ annullamento della cartella per inefficacia del titolo esecutivo, ed hanno altresì omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate.
Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia ‹‹ ingiusta ed illegittima compensazione delle spese ›› , attingendo la statuizione della sentenza d’appello che dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 50 per cento e liquida la restante parte secondo il criterio della soccombenza. Sostiene, al riguardo, che ‘l’accoglimento totale della domanda comporta la riforma della sentenza anche ai fini della piena condanna delle spese di lite a carico delle parti resistenti’.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Inps deduce la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 650 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere la Corte territoriale riqualificato l’opposizione come opposizione a ll’esecuzione . Evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione facendo valere, da un lato, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, per mancata allegazione alla stessa del decreto ingiuntivo dal quale traeva origine la pretesa azionata da Inpdap, e, dall’altro, l’irrituale notifica del decreto ingiuntivo sottostante alla cartella esattoriale (e non della cartella esattoriale come sostenuto dai giudici d’appello), per cui il primo profilo di doglianza avrebbe dovuto essere impugnato con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., mentre la nullità della notifica avrebbe dovuto essere dedotta tramite opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale Ader – Agenzia delle entrate Riscossione denuncia la ‹‹ nullità (parziale) della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al dichiarato annullamento della cartella esattoriale ›› , lamentando che la statuizione di annullamento della cartella esattoriale sarebbe illogica
e contraddittoria, dal momento che il soddisfacimento, per via coattiva, della pretesa recata dalla cartella, che in origine l’opponente aveva impugnata per asseriti vizi motivazionali, avrebbe ‘ potuto determinare, al più, l ‘estinzione della pretesa ( per adempimento dell’obbligo del relativo pagamento )’ , ma non ‘l’annullamento (in quanto la cartella si è rilevata del tutto legittima), con conseguente mancanza di interesse della società a contestare il credito della resistente Ader’.
Va esaminato, con priorità, il ricorso incidentale spiegato da Inps, con il quale si attinge la riqualificazione, ex art. 615 cod. proc. civ., della opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, operata dalla Corte d’appello.
5.1. Come emerge dalla esposizione del ricorso e dalla sentenza qui impugnata, il Tribunale ha espressamente qualificato l’opposizione formulata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., rilevando che la RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere ‘vizi di forma’ della cartella impugnata, e l’ha conseguentemente ritenuto tardiva, perché non notificata nel termine di venti giorni dal primo atto esecutivo.
I giudici di appello, nell’accogliere il motivo di gravame con cui l’appellante aveva contestato la qualificazione data dal giudice di primo grado, hanno ritenuto che le domande formulate dovessero essere inquadrate nella disciplina dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., osservando che RAGIONE_SOCIALEaveva denunciato l’irregolarità della notifica della cartella esattoriale quale adempimento che costituisce presupposto indefettibile rispetto all’intimazione di pagamento dello stes so››.
5.2. Pacifica essendo la qualificazione, da parte del Tribunale, della domanda proposta in termini di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non può che ritenersi che l’appello non avrebbe potuto essere proposto.
È, invero, consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell’apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice a quo , indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un’opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposizione proposta la qualificazione dell’opposizione spetta, d’ufficio, a l giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione medesima (Cass., sez. 3, 23/04/2024, n. 10868; Cass., sez. 6 – 3, 09/11/2021, n. 32833; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872; Cass., sez. 6 – 3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. 3, 12/03/2010, n. 6054; Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294).
La finalità di tale principio, come chiarito da questa Corte, è quella di escludere che la parte possa conoscere ex post , ad impugnazione già avvenuta, quale era effettivamente il mezzo di impugnazione esperibile (tra le tante, Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507).
L ‘impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve , pertanto, essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice a quo , a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (da ultimo, Cass., sez. 3, 13/06/2024, n. 16535; Cass., sez. U, 25/02/2011, n. 4617).
5.3. Da quanto precede deriva che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto conformarsi, ai fini della congruente reazione processuale avverso la sentenza di primo grado, al criterio dell’apparenza, per effetto del quale l’unico mezzo di impugnazione consentito, in presenza di sentenza di primo grado che aveva qualificato la domanda come di opposizione agli atti esecutivi, non poteva che essere il ricorso per cassazione.
L’utilizzo di un mezzo di impugnazione (l’appello) non consentito avrebbe dovuto, di conseguenza, essere rilevato dal giudice d’appello ; non avendo la Corte territoriale a ciò provveduto, deve essere pronunciata, d ‘ ufficio, la cassazione senza rinvio, ai sensi dell ‘ art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., della sentenza resa in esito al secondo grado (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6 – 3, 08/05/2020, n. 8660), perché l’appello non poteva essere proposto, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione: e restando quindi irrimediabilmente precluso il merito di quest’ultima.
L’improponibilità dell’appello è, invero, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione che determina l’accertamento dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non ritualmente impugnata.
Dall’accoglimento del ricorso incidentale spiegato da Inps non può che conseguire l’assorbimento del ricorso principale e di quello incidentale proposto da Agenzia delle entrate Riscossione.
Le spese del giudizio d’appello e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale proposto da Inps, con assorbimento del ricorso principale e di quello incidentale proposto da Agenzia delle entrate Riscossione e, per l’effetto, cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate – Riscossione, delle spese relative al giudizio di appello, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione