Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5862 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1131-2025 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/07/2024 R.G.N. 109/2024;
Oggetto
R.G.N.1131/2025
COGNOME.
Rep.
Ud 28/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza n.262/2024, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna della RAGIONE_SOCIALE a favore dei RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE a riliquidare, in favore del AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Cossano, la quo ta ‘A’ (retributiva) della pensione di vecchiaia, nella misura risultante dall’applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate dall’Ente con il Nuovo Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, approvato con D.I. del 14.07.2004.
2.La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolando tre motivi.
Il AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME Cossano resiste con controricorso.
A seguito di proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione, all’esito della quale è stata fissata l’ odierna adunanza camerale.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 -bis, ultimo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3, comma 12, della l. n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013 anche in relazione al
combinato disposto dell’art. 10, co. 8, del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della RAGIONE_SOCIALE e degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’inapplicabilità del Regolamento alle pensioni liquidate prima del 1.01.2007.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte d’Appello di Torino, violando gli artt. 2 e 3, comma 12, della legge n.335/1995 e gli artt. 10 e 12 del Nuovo Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della RAGIONE_SOCIALE, letti anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, non si sarebbe avveduta che la liquidazione della pensione, effettuata sulla media reddituale dei 20 anni anteriori alla data del 31 dicembre 2003, non violerebbe in alcun modo il principio del pro rata , di cui la Corte d’Appello avrebbe fornito un’interpretazione manifestamente ‘errata’ .
Ad avviso della RAGIONE_SOCIALE e contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, il principio del pro rata si estenderebbe solamente al diritto di vedersi calcolata la prestazione pensionistica con il sistema retributivo per le anzianità maturate prima dell’introduzione del sistema contributivo e non comprenderebbe le modalità di calcolo specifiche della quota retributiva della pensione. Inoltre, la Corte piemontese non avrebbe tenuto in debita considerazione la ‘clausola di salvezza’ di cui all’art.1, comma 488, della legge n.147/2013.
La censura è inammissibile, ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il giudizio di appello verteva sulla determinazione della ‘quota A’, su base retributiva, della pensione spettante
all’odierno controricorrente , maturata prima del gennaio 2007.
Alla fattispecie si attagliano i princìpi enunciati da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742 e puntualizzati, nelle loro implicazioni, dalle successive pronunce di questa Corte.
I trattamenti erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007, sono sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Ne consegue che non si applicano le modifiche in peiu s adottate dalle Casse prima dell’attenuazione del principio del pro rata , disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo l’interpretazione delineata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro.
Nei termini ora indicati, questa Corte si è pronunciata in molte occasioni, sviluppando le indicazioni ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite e affermando l’applicazione del pro rata anche al calcolo della quota reddituale (Cass., 4 settembre 2023, n. 25737). A tale orientamento, recepito dai giudici d’appello e ribadito anche di recente (da ultimo, n. 24149 del 2025), occorre dare continuità, in difetto di argomenti decisivi che valgano a confutarlo.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta, in subordine, la Violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, legge n. 21/1986, dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 47 -bis del d.p.r. n. 639/1947, nonché degli artt. 3 e 38 della
Costituzione, ove la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale.
10. La RAGIONE_SOCIALE afferma, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove «…ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata da questa difesa … che, contrariamente a quanto affermato dal Collegio (cfr. pag. 5), può, ed anzi deve, trovare applicazione anche con riguardo ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati …».
11. Anche tale critica risulta inammissibile.
Come più volte ribadito in casi analoghi, correttamente la Corte di merito ha escluso l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 19 della legge n. 21 del 1986, in quanto riferita al diritto di conseguire le prestazioni ordinarie della RAGIONE_SOCIALE e ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639 del 1970, che, in base all’inequivocabile dato testuale, racchiude una regola circoscritta, concernente le sole prestazioni erogate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Come ha affermato la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, n. 17742, la prescrizione quinquennale, invocata dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. -così come dall’art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- presuppone la liqu idità e l’esigibilità del credito, che dev’essere messo a disposizione del creditore.
Tali caratteri difettano quando sia contestata in radice la pretesa dedotta in causa. Il diritto alla riliquidazione, pertanto, è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (tra le altre, Cass. n. 13856 del 2025).
Da tali princìpi, rettamente applicati dai giudici d’appello, non vi sono ragioni per discostarsi.
14. Col terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce la Violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412/1991, nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c., laddove la sentenza impugnata fa decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione e non, come si pretenderebbe, dalla scadenza del termine di risposta alla richiesta di restituzione delle differenze asseritamente dovute e cioè, nella fattispecie, dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 18.4.2023.
15. Con questo ultimo motivo, l’Ente afferma che la sentenza di secondo grado sarebbe anche ‘erronea ed ingiusta’ laddove ha opinato che «poiché le trattenute sono state effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE su un trattamento pensionistico già liquidato all’appellato, gli in teressi legali, che costituiscono una componente essenziale del credito, non possono che farsi decorrere dalla data dei singoli prelievi…».
16. Il giudice di appello ha fatto applicazione del consolidato orientamento di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione , nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (tra le tante, Cass. n. 24149 del 2025, con richiamo a Cass. nn 31642 e 36560 del 2022). Inoltre, come si è puntualizzato anche di recente, «dalla affermata natura previdenziale (del credito) deriva che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione
unitaria, e ne consegue che ‘gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito’» (Cass., 10 settembre 2024, n. 24255 ; n. 2109/2026)
A tale orientamento, ribadito in molteplici occasioni da questa Corte, occorre dare continuità, in difetto di argomenti decisivi che valgano a confutarlo.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., con condanna della RAGIONE_SOCIALE ricorrente alle spese in favore del controricorrente, secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo , da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c., non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. S.U. nn. n. 10955/2024 e 36069/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00 in favore del controricorrente ed una ulteriore somma di Euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi; condanna parte ricorrente a pagare alla parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2.000,00; condanna parte ricorrente a pagare euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME