Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35858 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35858 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20858-2017 proposto da
NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME, presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori
-controricorrente –
R.G.N. 20858/2017 Cron.
Rep.
C.C. 28/09/2023
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE ragionieri e periti commerciali. Liquidazione della pensione e regime del pro rata .
per la cassazione della sentenza n. 1274 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 22 marzo 2017 (R.G.N. 691/2015).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1274 del 2016, depositata il 22 marzo 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame della RAGIONE_SOCIALE a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, ha respinto la domanda della ragioniera NOME COGNOME, volta a ottenere la declaratoria d’illegittimità delle delibere del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003, per violazione del principio del pro rata , e la conseguente riliquidazione della pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo fino al 22 giugno 2002 e secondo il sistema contributivo per gli anni successivi.
1.1. -In punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che la parte appellata, iscritta alla RAGIONE_SOCIALE dal 17 gennaio DATA_NASCITA, ha presentato il 19 settembre 2006 domanda di pensione, accolta dalla Giunta esecutiva della RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 14 febbraio 2007, con decorrenza dal gennaio 2007.
1.2. -In punto di diritto, i giudici d’appello hanno argomentato che l’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha temperato l’operatività del principio del pro rata , sancito dall’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ha legittimato gli enti previdenziali privatizzati ad assumere i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine , con previsione confermata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Tale operatività attenuata concerne i trattamenti pensionistici che decorrono, come avviene nel caso di specie, dal gennaio 2007. Invero,
non è contestata la delibera adottata dalla RAGIONE_SOCIALE il 14 febbraio 2007, con la decorrenza del trattamento dal gennaio 2007.
È dunque legittima la liquidazione della pensione in base ai criteri introdotti dalle delibere del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003, che mitigano l’applicazione del principio del pro rata .
-La signora NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 4 settembre 2017 e affidato a due motivi.
-La RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a favore dei ragionieri e periti commerciali replica con controricorso, notificato il 10 ottobre 2017.
-La trattazione del ricorso, inizialmente disposta, con il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è stata da ultimo fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In prossimità dell’odierna adunanza, la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 1, comma 488, dell a legge n. 147 del 2013.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare legittime le delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003, conferendo efficacia retroattiva alla normativa sopravvenuta della
legge n. 296 del 2006 e della legge n. 147 del 2013, e nell’applicare i nuovi, più sfavorevoli, criteri di determinazione del trattamento pensionistico a una fattispecie che si è perfezionata nei suoi elementi costitutivi in data antecedente al gennaio 2007, individuato come discrimine dalla giurisprudenza di questa Corte.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013.
La sentenza impugnata sarebbe erronea, nella parte in cui ha attribuito rilievo a una distinzione tra «pensionati ante e post 2007», sprovvista d’ogni fondamento normativo.
Quanto all’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, sotto le sembianze di una normativa d’interpretazione autentica, detterebbe una disciplina innovativa, destinata a incidere sui giudizi in corso e ad alterare le sorti del contenzioso, in antitesi con i principi costituzionali e convenzionali.
-I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni tra loro connesse, e devono essere complessivamente disattesi, per le ragioni di seguito esposte.
-La sentenza impugnata si è conformata ai principi oramai comunemente recepiti nella giurisprudenza di questa Corte riguardo ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati, con decorrenza dal gennaio 2007.
Tali principi, espressi a sezioni unite nelle sentenze 8 settembre 2015, n. 17742, e 16 settembre 2015, n. 18136, sono stati confermati anche nelle pronunce successive (da ultimo, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n. 26342, richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa).
In materia di prestazioni pensionistiche corrisposte dagli enti previdenziali privatizzati, come la RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a favore dei ragionieri e periti commerciali, la liquidazione
dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell ‘ art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, così come riformulato dall ‘ art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006.
Tale previsione, nel disporre che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell ‘ equilibrio finanziario, impone solo di aver presente -e non di applicare in modo assoluto -il principio del pro rata , in relazione alle anzianità già maturate rispetto all ‘ introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni.
Sono fatti salvi gli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell ‘ entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell ‘ art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci, a patto che siano finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario di lungo termine.
5. -Le doglianze della ricorrente investono un duplice profilo.
Esse, anzitutto, criticano i principi di diritto affermati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte e applicati dai giudici d’appello.
In particolare, il primo e il secondo mezzo revocano in dubbio il discrimine temporale del gennaio 2007 e comunque stigmatizzano, quanto alla normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, il contrasto con la Carta fondamentale e con la CEDU.
Gli argomenti illustrati a sostegno delle censure non possono essere condivisi.
5.1. -Quanto al primo dei temi controversi, vanno confermati i rilievi svolti dalle sezioni unite di questa Corte, nelle sentenze n. 17742 e n. 18136 del 2015, in ordine al ruolo sistematico dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fonda il criterio distintivo del
gennaio 2007 con riferimento alla diversa modulazione del principio del pro rata .
5.2. -Ai dubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente a supporto del secondo mezzo, questa Corte ha offerto esaustiva risposta già nella pronuncia del 13 novembre 2014, n. 24221, resa dalla quarta sezione civile, e nella citata sentenza n. 17742 del 2015, pronunciata a sezioni unite (negli stessi termini, fra le altre, Cass., sez. lav., 17 febbraio 2022, n. 5250, e 24 luglio 2023, n. 22015).
Di recente, la già menzionata ordinanza n. 26342 del 2023 ha nuovamente fugato il sospetto di contrasto con la Costituzione e con la CEDU, in coerenza con le pronunce citate, e ha ribadito la genuina funzione interpretativa dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, introdotto allo scopo di dirimere i dubbi ermeneutici ingenerati dal succedersi delle discipline contenute nella legge n. 335 del 1995 e nella legge n. 296 del 2006.
Ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., al percorso ricostruttivo tracciato dalle pronunce indicate si può fare, dunque, espresso ed integrale richiamo.
Occorre dare continuità alle conclusioni cui questa Corte è giunta, in difetto di argomenti persuasivi che valgano ad incrinarle.
-Sotto un ulteriore e distinto profilo, le doglianze tendono a dimostrare l’inapplicabilità dei principi enunciati da questa Corte a una prestazione che ricade nel periodo anteriore al gennaio 2007, tanto che è stata richiesta sin dal settembre 2006, senza che la RAGIONE_SOCIALE abbia mai sollecitato l’integrazione dell’originaria domanda.
Da tale angolazione, le censure si rivelano inammissibili, in quanto generiche.
6.1. -Il fulcro della ratio decidendi , che non risulta scalfito in modo convincente, risiede nella mancata formulazione di contestazioni efficaci riguardo alla delibera della RAGIONE_SOCIALE, che correla al gennaio 2007 la decorrenza del trattamento pensionistico e dunque ratione temporis
avvalora l’applicazione del pro rata temperato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte.
6.2. -Neppure sono stati confutati gli argomenti, addotti dalla RAGIONE_SOCIALE anche nel controricorso (pagine da 13 a 17) e sviluppati nella memoria illustrativa (pagine da 3 a 8), allo scopo di corroborare l’irrilevanza della data anteriore di presentazione della domanda e la legittimità della decorrenza individuata dalla delibera di liquidazione della pensione.
Tale decorrenza è ancorata al maturare di tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato, alla stregua della puntuale applicazione delle previsioni regolamentari, delineate nel controricorso con ampiezza di riferimenti anche in ordine al dibattito che si è dispiegato nei gradi di merito.
In ultima analisi, non è stata suffragata in modo decisivo l’arbitrarietà della decorrenza individuata dalla RAGIONE_SOCIALE e assunta dalla sentenza impugnata come presupposto per l’identificazione del regime del pro rata concretamente applicabile.
Anche alla luce delle specifiche deduzioni, esposte nel controricorso e nella memoria illustrativa della RAGIONE_SOCIALE, non sono stati allegati elementi circostanziati, idonei a dimostrare che la cesura tra la presentazione della domanda e la decorrenza della pensione, enfatizzata soprattutto nel primo motivo di ricorso, sia imputabile a un contegno illegittimo dell’ente previdenziale privatizzato .
Né le censure dimostrano che, in forza delle imprescindibili previsioni regolamentari, la decorrenza debba essere anticipata, con la conseguente applicazione del più rigoroso regime del pro rata e di un più favorevole criterio di liquidazione del trattamento richiesto.
7. -Ne discende che la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure della ricorrente, nei termini in cui sono state prospettate.
Il ricorso dev’essere , nel suo complesso, rigettato.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione