Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34482 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 34482 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 20060-2017 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2017 R.G.N. 856/2014;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE agricoli
R.G.N. 20060/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/09/2023
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 28.2.2017, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di NOME COGNOME volto ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, dai quali era stata cancellata per il periodo 1971-1980 in quanto emigrata in Germania per oltre un biennio, dal 24.4.1967 al 30.7.1971, senza dare comunicazione alcuna agli organi competenti e per di più prestando attività lavorativa extra-agricola per circa due anni.
La Corte, in particolare, pur dando atto che l’art. 1, l. n. 322/1963, aveva disposto la proroga RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione agli elenchi per l’annata agraria 1964 -65 sulla base RAGIONE_SOCIALEe giornate effettuate per l’annata 1960 -61 e che tale differimento era stato ulteriormente prolungato con leggi successive, ha rilevato che l’art. 6, l. n. 338/1968, aveva previsto che l’iscrizione non sarebbe venuta meno nemmeno in dipendenza di un’emigrazione all’estero, purché di durata non superiore a due anni, restandone piuttosto sosp esa l’efficacia, e ha ritenuto che, essendo la pensionata emigrata all’estero per un periodo superiore, correttamente ne era stata disposta la cancellazione, restando all’uopo irrilevante la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.l. n. 791/1981, siccome intervenuta successivamente al momento in cui ella aveva perduto il diritto all’iscrizione.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di ragionevolezza e affidamento e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, d.P.R. n. 818/1957, per avere la Corte di merito ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dagli elenchi per il periodo 1967-1980 ancorché fosse intervenuta solo nel 2008, quando si era già consolidato il rapporto previdenziale ed ella aveva maturato il diritto a pensione: a suo avviso, infatti, opererebbero, da un lato, il principio di cui all’art. 21 -nonies , l. n. 241/1990, in virtù del quale eventuali provvedimenti illegittimi possono essere annullati d’ufficio solo in presenza di superiori ragioni d’interesse pubblico e comunque entro il termine di diciotto mesi dal momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento che autorizza o attribuisce benefici economici, e, dall’altro, l’art. 8, d.P.R. n. 818/1957, cit., in virtù del quale rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili ai fini previdenziali i contributi per i quali l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento medesimo è stato effettuato.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3°, d.l. n. 791/1981, 1, l. n. 322/1963, 1, l. n. 852/1973, e 6, l. n. 334/1968, nonché RAGIONE_SOCIALEa legge n. 669/1979, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 1, comma 4°, l. n. 322/1963, riferisse il potere di cancellazione anche agli
elenchi a validità prorogata e non soltanto alle nuove iscrizioni negli elenchi stessi ed altresì che l’art. 6, l. n. 334/1968, potesse trovare applicazione a coloro che erano emigrati prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, laddove avrebbe piuttosto operare la sospensione di cui all’art. 14, d.l. n. 791/1981, cit.-
Ciò posto, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riguardo al primo motivo di doglianza e argomentata sul rilievo che tale questione non era mai stata proposta nei precedenti gradi di merito: è sufficiente al riguardo ricordare che la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una censura in diritto differente rispetto a quelle svolte nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018), ciò che nella specie non è accaduto.
Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.
Va premesso che, in materia di iscrizione dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi, si contrappongono, da un lato, la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘iscritto a mantenere l’iscrizione, al fine di accedere alle prestazioni previdenziali proprie dei lavoratori del settor e, e, dall’altro lato, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale di assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole che presiedono alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione assicurativa (così da ult. Cass. n. 3556 del 2023, sulla scorta di precedenti conformi).
Si tratta, come è stato precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, di situazioni giuridiche che non mettono capo né all’esercizio di alcuna potestà amministrativa di carattere discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente, né ad alcuna posizione di intere sse legittimo in
capo al lavoratore assicurato: il diritto del lavoratore agricolo all’iscrizione sorge infatti ex lege in presenza di determinati presupposti di fatto, così come all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di tali presupposti di fatto consegue la sua cancellazione dagli elenchi (così ancora Cass. n. 3556 del 2023, cit.).
Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure concernenti la violazione dei principi di ragionevolezza e affidamento cui dev’essere ispirata l’attività amministrativa: indipendentemente dalla possibilità o meno di riferire l ‘intero corpus RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990 alla sola attività amministrativa in senso stretto, ossia all’agire autoritativo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (come pure recentemente sostenuto da Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 28141 del 2018), dirimente è piuttosto il fatto che, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall’ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003).
Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l’indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza RAGIONE_SOCIALEa sua situazione soggettiva, l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.). Si deve piuttosto aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando gli arresti con cui questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha affermato la sussistenza, in capo a talune Casse preposte alla gestione RAGIONE_SOCIALEa previdenza dei professionisti, RAGIONE_SOCIALEa potestà di accertare autonomamente che l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa corrispondente professione non sia stato svolto in situazioni di incompatibilità che determinino la cessazione dall’iscrizione (così Cass. S.U. n. 2612 del 2017, con riguardo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e Cass. n. 8146 del 2017, con riferimento alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE): in dette pronunce, infatti, lungi dall’attribuire rilievo alla previsione, dianzi richiamata, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -nonies , l. n. 241/1990, che appare prima facie incompatibile con l’anzidetta ricostruzione del rapporto giuridico previdenziale, si è piuttosto affermato che, in mancanza di specifiche norme procedimentali che disciplinino l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di cause d’incompatibilità, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘assicurato di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento nonché l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘ente di dare notizia RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento mediante comunicazione personale all’interessato e di motivare il provvedimento finale ben possono essere desunti in via analogica dalle corrispondenti previsioni generali RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, trattandosi di norme preordinate a che il procedimento amministrativo si svolga in contraddittorio con l’interessato.
Così dovendosi ricostruire la fattispecie, risulta evidente l’inconferenza RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore profilo di doglianza concernente la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, d.P.R. n. 818/1957: è sufficiente al riguardo ricordare che la disposizione in esame, secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni, ha carattere eccezionale e presuppone sempre, pe r la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, onde essa non può essere invocata al di fuori RAGIONE_SOCIALEa
possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, quand’anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all’indicato istituto (Cass. n. 13919 del 2001, cui hanno dato seguito, tra le più recenti, Cass. nn. 15079 del 2008, 64 del 2009 e 18314 del 2019).
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Va premesso, al riguardo, che con sentenza n. 65 del 1962 la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, r.d. n. 1949/1940, nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai l avoratori RAGIONE_SOCIALE‘agricoltura per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari, prevedevano che essi andassero commisurati al presunto impiego di mano d’opera per come individuato dalla Commissione provinciale per tutta la provincia o per zone RAGIONE_SOCIALEa provincia stessa sulla base del numero RAGIONE_SOCIALEe giornate di lavoro occorrenti annualmente su un ettaro di terreno: ad avviso del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, infatti, tale sistema, oltre a tradire il principio enunciato nella delega conferita dal r.d.l. n. 2138/1938 (conv. con l. n. 739/1939), che intendeva piuttosto commisurare i contributi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘impiego di mano d’opera per ogni azienda agricola, si poneva altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che dava luogo a sperequazioni fra province e province, zone e zone, aziende e aziende, datori di lavoro e datori di lavoro, lavoratori e lavoratori, e comportava altresì svantaggi a carico degli imprenditori che usavano mezzi più moderni di coltura e degli effettivi lavoratori agricoli nei confronti dei lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi o di persone non appartenenti ad alcun settore. A seguito di tale pronuncia, intervenne pertanto il legislatore, che -nelle more di una disciplina RAGIONE_SOCIALEa
determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli che fosse commisurata alle giornate effettivamente lavorate -si premurò di dettare, con l’art. 1, l. n. 322/1963, una speciale disciplina transitoria per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, stabilendo che gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25.6.1962 e basati sul criterio RAGIONE_SOCIALE‘ettaro -coltura avrebbero costituito, sino alla fine RAGIONE_SOCIALE‘annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa RAGIONE_SOCIALEa materia, titolo valido per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni da parte dei lavoratori medesimi, prevedendo altresì che rimanessero valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l’annata agraria 1960-61.
Detto che tale termine fu oggetto di proroghe successive fino alla fine degli anni ’70 (da ult. ex art. un., l. n. 669/1979, che dispose per gli anni 1980 e 1981), rileva qui in particolare la disciplina dettata al riguardo dalla legge n. 334/1968: con essa, infatti, si previde da un lato la proroga al 31.12.1969 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, l. n. 322/1963, già cit. (art. 1, comma 1°), ma contestualmente si ridisciplinò il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa formazione degli elenchi di variazione concernenti le nuove iscrizioni, le cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori (art. 1, comma 2°), prevedendosi, per quanto rileva nella presente vicenda, che le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non avrebbero determinato, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi (art. 6, comma 1°), purché se ne fosse data comunicazione entro trenta giorni all’ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; diversamente, si sarebbe proceduto alla cancellazione
dagli elenchi, salvo che si fosse trattato di emigrazione inferiore al biennio (art. 6, comma 2°).
Ciò posto, non è punto controverso che l’odierna ricorrente si sia allontanata dal territorio nazionale dal 24.4.1967 al 30.7.1971, prestando lavoro extra-agricolo per circa due anni in Germania, senza dare alcuna comunicazione agli uffici competenti: la questione agitata nel motivo in esame concerne piuttosto l’applicabilità alla sua vicenda RAGIONE_SOCIALEe disposizioni previste dall’art. 6, l. n. 334/1968, che ella contesta sul rilievo che non riguarderebbero i lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata e comunque non potrebbero disciplinare fatti verificatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
Entrambi gli assunti sono tuttavia privi di base normativa. I lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata, infatti, pur differenziandosi dagli altri lavoratori agricoli per ciò che concerne il titolo RAGIONE_SOCIALEa loro iscrizione negli elenchi, non possono considerarsi estranei alla più ampia disciplina dettata per la formazione degli elenchi e, in particolare, per le cause generali di cessazione dall’iscrizione: fermo restando che non vi sono nelle norme in esame indici testuali che possano suggerire un’interpretazione del genere, è sufficiente al riguardo rilevare che essa si porrebbe chiaramente in contrasto con il principio di eguaglianza formale di cui all’art. 3, comma 1°, Cost., dal momento che attribuirebbe ai lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata un ulteriore trattamento di favore rispetto a tutti gli altri lavoratori addetti all’agricoltura.
Ciò posto, deve anzitutto riconoscersi che affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto applicabile l’istituto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione anche ai lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata: la tesi contraria
propugnata in ricorso, secondo cui il meccanismo RAGIONE_SOCIALEe cancellazioni già previsto dall’art. 1, commi 4° e 5°, l. n. 322/1963, e poi ridisciplinato dall’art. 1, comma 2°, l. n. 334/1968, riguarderebbe solo i nuovi iscritti, poggia sull’erroneo convincimento che la legge abbia disposto un’iscrizione immodificabile, mentre -come risulta chiaramente dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1°, l. n. 322/1963 -essa ha semplicemente previsto un’ultrattività degli elenchi precedenti alla declaratoria d’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, r.d. n. 1949/1940, che erano stati redatti sulla base RAGIONE_SOCIALEe giornate attribuite a ciascun iscritto in virtù del criterio RAGIONE_SOCIALE‘ettaro -coltura.
Se ciò è vero, risulta evidente che anche ai lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata debbono potersi applicare le previsioni dettate dall’art. 6, l. n. 334/1968, circa la perdita del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio: fermo restando che in capo alla ricorrente non poteva predicarsi alcun onere di comunicare all’ufficio competente la propria emigrazione entro il termine di trenta giorni dall’evento, per come previsto dall’art. 6, comma 2°, l. n. 334/ 1968, essendo ella già emigrata alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge cit., non può nei suoi confronti non trovare applicazione la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1°, di tale legge, che prevede la cancellazione dagli elenchi nel caso in cui l’emigrazion e si sia protratta oltre un biennio: il principio d’irretroattività di cui all’art. 11 prel. c.c. impedisce bensì che una norma possa trovare applicazione a rapporti esauriti prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore o a rapporti ancora in essere allorché incida s ull’efficacia originaria del fatto che li ha generati, ma non impedisce certo che trovi applicazione, oltre che alle situazioni e ai rapporti sopravvenuti, a situazioni e rapporti già in essere
al momento RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, purché suscettibili di considerazione e disciplina autonoma prescindendo dal loro fatto generatore (giurisprudenza costante fin da Cass. S.U. n. 2926 del 1967: v., tra le numerose successive, Cass. nn. 2433 del 2000, 16620 del 2013, 16039 del 2016).
Dovendo pertanto ritenersi che, una volta decorso un biennio dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, l. n. 334/1968, l’odierna ricorrente aveva perduto il diritto all’iscrizione negli elenchi a validità prorogata e non poteva conseguentemente più invocare la diversa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.l. n. 791/1981 (conv. con l. n. 54/1982), il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza dei cui presupposti è stata accertata dalla sentenza impugnata.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del