Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32313 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 14022-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 192/2022 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/01/2023 R.G.N. 210/2021;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 14022/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato COGNOME per delega verbale avvocato COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia Forestas, il diritto alla liquidazione del proprio ‘conto individuale’ da parte della Fondazione Enpaia, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r .
Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’Ente RAGIONE_SOCIALE con passaggio alle dipendenze della Agenzia Forestas, i tre dipendenti non potevano essere assicurati presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia Forestas un ente pubblico non economico. Da un lato, infatti, lo statuto della Regione Sardegna non attribuiva competenza alla Regione in materia previdenziale, così come non poteva incidere sul regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, richiamato dalla legge regionale istitutiva dell’Ente Foreste. Dall’altro lato, i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE non potevano essere assicurati presso la fondazione RAGIONE_SOCIALE in base alla legge istitutiva dell’Enpaia (l. n.1655/62), poiché l’art.3, lett. f) della stessa legge prevedeva l’assicurazione presso
l’Enpaia per i dipendenti di enti pubblici, limitatamente alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l’Agenzia Forestas non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un’attività non economica ed essendo finanziata da fondi regionali.
Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ di ciascun dipendente, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale 19.11.1996. Il fatto che il rapporto di lavoro dei tre dipendenti non fosse mai cessato, essendo gli stessi passati ex lege alle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’Ente Foreste, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege , i tre non dovessero più essere iscritti presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.
Avverso la pronuncia, Fondazione Enpaia ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione delle leggi regionali n. 24/99, art.9, n.8/16, art.48, e n.43/18 art.48bis . La Corte avrebbe errato nel non dare rilievo al CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli cui
rinviavano le leggi regionali e che prevedeva l’assoggettamento alla copertura assicurativa della Fondazione Enpaia per i dipendenti degli enti pubblici addetti a: sistemazione e manutenzione idraulicoforestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Con il secondo e terzo motivo, la Fondazione Enpaia deduce violazione o falsa applicazione dell’art.3 l. n.1655/62, dell’art. 2135 c.c., nonché degli artt.36 e 37 della l. regionale n. 8/16; infine, violazione o falsa applicazione dell’art.117, co.2, lett. o) Cost. In essi si sostiene che già in base all’art.3, lett. f) l. n.1655/62, l’iscrizione dei lavoratori doveva avvenire presso l’Enpaia, poiché ai fini della norma rileva non la natura imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell’art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
Con il quarto motivo di ricorso, la Fondazione RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.6 Regolamento di previdenza di Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, dell’art.12 delle Preleggi e degli artt. 1362 e ss. c.c. La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’. Secondo parte ricorrente, la liquidazione del ‘conto individuale’ prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la
funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo ai tre dipendenti poiché mai costoro avevano perso il posto di lavoro.
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della Azienda RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo della RAGIONE_SOCIALE – diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla gestione Inps.
Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva.
Il secondo e terzo motivo sono infondati.
Come anticipato, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’Inps.
Rettamente la Corte d’appello ha escluso che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’Enpaia, ai sensi dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62.
Esso dispone che i contributi all’Enpaia sono dovuti ‘dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
…
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate’.
Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè, come rilevato dalla sentenza, che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività – che deve essere agricola – ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo).
Ciò non accade riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con cui autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla
legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera ‘struttura tecnico-operativa della Regione’, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).
Ne viene l’inapplicabilità dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62. Infondato è infine anche il quarto motivo.
Dispone l’art.6 del regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: ‘ 1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all’iscritto l’ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto’.
Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di dipendenti non ancora titolari di trattamento pensionistico.
Sostiene il motivo che presupposto necessario della liquidazione del ‘conto individuale’ sia la cessazione del
rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro.
In realtà così non è, poiché la liquidazione del ‘conto individuale’ non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo di reiscrizione presso l’Enpaia. Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso Enpaia o presso enti previdenziali diversi.
Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l’Enpaia, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamente quindi la Corte d’appello ha affermato che alla locuzione ‘cessazione del rapporto’ si deve dare un’interpretazione estensiva, comprensiva di tutte le vicende che determinino la cessazione del rapporto previdenziale anche se non di quello lavorativo.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa l’assenza di precedenti di questa Corte.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.