Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2890 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2890 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24946/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4837/2023 depositata il 5/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME, assumendo di aver stipulato con quest’ultimo, nel 2005, una transazione per prevenire e comporre una possibile lite relativa alla successione testamentaria del fratello NOME COGNOME, riguardo alla quale COGNOME era risultato erede universale; allegava che il contratto era rimasto parzialmente inadempiuto da parte di COGNOME e chiedeva, a tale titolo, che il Tribunale pronunciasse una sentenza traslativa della nuda proprietà di una specificata unità immobiliare che il convenuto, quale erede istituito, si era obbligato a trasferirle a fronte della rinunzia, da parte dell’attrice, a qualsiasi altra pretesa successoria.
Il convenuto, costituendosi, impugnava la scrittura, siccome annullabile perché intervenuta su pretesa temeraria, ovvero per dolo o violenza, o difetto della res litigiosa o di reciproche concessioni, o ancora per indeterminatezza dell’oggetto quanto al cespite, domandando, in via ulteriormente riconvenzionale, la condanna alla restituzione della somma di 80.000 euro corrisposta a COGNOME in sostituzione dei beni legati e non rinvenuti.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva quella in riconvenzione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello che, invece, accoglieva specularmente la domanda principale disattendendo quella riconvenzionale, osservando, in particolare, che:
-dalla stessa prospettazione in fatto fornita dal primo giudice emergeva che nessuna pretesa temeraria potesse dirsi sussistente relativamente all’intervenuta transazione, dato che difettavano i presupposti di cui all’art. 1971 c.c., la cui ricorrenza doveva essere verificata in astratto ex ante e non ex post , anche se sulla base di dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio, eccezion fatta per il caso di un’effettiva confessione;
-l’annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c., implicava la presenza di due elementi, uno
obiettivo e l’altro soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti fosse stato chiesto l’annullamento fosse totalmente infondata, e che la parte medesima versasse in mala fede, vale a dire che, pur essendo consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, l’avesse dolosamente sostenuta;
-ciò che mancava radicalmente, nella fattispecie, era l’elemento soggettivo, assente nel momento della stipula quando COGNOME, pur non essendo legato da vincoli di parentela con il de cuius , risultava indicato per testamento erede universale;
-«a fronte dell’avvenuto intero lascito testamentario a favore dell’estraneo alla famiglia COGNOME non poteva in alcun modo ritenersi priva di giustificazione la pretesa della odierna appellante (sorella del defunto) di contestare il testamento del fratello per consentire di rendere operativa la successione legittima a suo favore; pretesa basata su una impugnazione testamentaria, per falso o per incapacità del testatore poco rileva, la cui legittimazione non poteva essere in alcun modo disconosciuta» in capo alla stessa;
-era perciò irrilevante il contenuto dell’interrogatorio libero reso davanti al giudice di primo grado, con cui COGNOME aveva «dichiarato (correttamente e spontaneamente) di non avere avuto intenzione di impugnare il testamento», in quanto «chi sceglie di non agire in giudizio non lo fa perché conscio della infondatezza della proprie pretese ma, anche, perché può preferire di non sopportare i costi, i disagi e le incertezze di un giudizio»;
-dalla lettura integrale delle dichiarazioni così rese «tutto» poteva evincersi tranne che COGNOME fosse consapevole di non avere alcun
diritto o che avesse voluto «una transazione basata su una malafede spinta al limite del dolo»;
-conseguiva, «per evidenza giuridica», il rigetto della domanda riconvenzionale finalizzata all’annullamento della transazione «che, al contrario, pienamente valida tra le parti» all’adempimento della quale esse erano tenute .
Ricorre NOME COGNOME articolando due motivi; resiste con controricorso NOME COGNOME; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 229 c.p.c., 2697, 2729, 2733, terzo comma, e 1971 c.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che COGNOME aveva espressamente confessato di non avere intenzione, a differenza dei suoi figli, d’impugnare quel testamento olografo, pur ritenendolo ‘ingiusto’ nel senso di espressione di una risalente volontà poi superata, o che non fosse di suo pugno seppure senza aver fatto «caso alla grafia», onde non erano utilizzabili in senso opposto elementi presuntivi sulla valutazione di andare in giudizio e, dunque, sulla sussistenza di una res litigiosa .
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande del ricorr ente per l’annullamento della scrittura transattiva per dolo o violenza, per mancanza di res litigiosa e reciproche concessioni, ovvero in ragione dell’indeterminatezza dell’oggetto immobiliare, e per la restituzione dell’importo corrisposto in pretesa mancanza di rinvenimento dei beni legati.
I due motivi sono da esaminare unitariamente per connessione: è fondato per quanto di ragione il primo e, al contempo, infondato il secondo nei termini che verranno ora illustrati.
La Corte territoriale ha dato atto che COGNOME aveva spontaneamente dichiarato, in sede d’interrogatorio libero:
-di non voler impugnare il testamento, a differenza di quanto alla sapeva dei figli, estranei però alla transazione;
-di aver pensato che il testamento potesse essere stato superato da altre disposizioni testamentarie, senza che queste, però, si fossero palesate;
-di aver pensato che il testamento fosse ‘non di pugno’ del fratello deceduto (non viene specificatamente indicato come falso), senza però aver nemmeno ‘fatto caso’ , ovvero attenzione, alla grafia;
-di aver ritenuto il testamento ‘ingiusto’;
Ciò evidenziato, e tenuto conto del l’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte territoriale, non è dato comprendere come sarebbe stata configurabile una valida transazione, quale affermata conclusivamente col contestuale rigetto delle domande riconvenzionali di COGNOME (pag. 9, penultimo capoverso, della sentenza gravata), dato che COGNOME non era legittimaria lesa, in quanto sorella, e non emergeva né era prospettato dalla stessa, nemmeno ex ante , alcun concreto profilo di possibile invalidità del testamento, tale non essendo, naturalmente, la ritenuta ‘ingiustizia’ sostanziale dello stesso, e costituendo mere congetture (ovvero ‘sospetti’ , come definito dalla Corte territoriale riportando l’interrogatorio libero) quelle di successive disposizioni testamentarie, falso o incapacità del testatore; anzi, il Collegio di merito formula ipotesi di ‘falso’ , oltre che incapacità del testatore, a titolo di paradigmi esemplificativi, laddove l’affermazione di scrittura ‘non di pugno’ del de cuius è di per sé diversa e più generica, oltre che accompagnata dalla riferita specificazione, ad opera della parte, di non aver vagliato la grafia e, dunque, in termini sussuntivi in diritto ai fini in parola, di aver del tutto astrattamente formulato l’ipotesi . A ltro, infatti, è l’astratto catalogo, in
iure , dei motivi d’impugnabilità di una disposizione testamentaria, altro la sua concreta ipotizzabilità ed effettuata ipotesi ad opera della parte, sia pure al momento della stipula della transazione, in base a risultanze accertate: mancando tale prospettazione, non è comprensibile su quali basi sia stata esclusa la consapevolezza dell’infondatezza della ‘pretesa’ infine avanzata e sostenuta per addivenire alla transazione, dato che la valutazione del rischio di una lite giudiziaria, rimarcata dal giudice di appello, è logicamente successiva alla configurabilità in concreto di quella ad opera della parte.
Non a caso la giurisprudenza di questa Suprema Corte (ormai risalente, come ad esempio dimostra Cass. 5139/2003) richiamata dal giudice di appello, cioè Cass. 12744/2022 -secondo cui l’annullamento della transazione per pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l’abbia dolosamente sostenuta -è spiegata, nello stesso arresto, in «aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia , nel senso che vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti», concretamente e riconoscibilmente rivendicati come tali, tanto da individuare effettivamente, come si osserva in dottrina, una potenziale lite.
Fermo questo quadro ricostruttivo in ordine alla prima censura, sulle domande ritenute oggetto di omissioni di pronuncia deve dirsi esservi stata ad opera della Corte distrettuale, nella sintesi della speculare statuizione di conclusiva e complessiva di validità del negozio transattivo, onde la seconda censura, quale formulata, non ha fondatezza (cfr. Cass., Sez. U., 1914/2016 per cui «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice,
essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione (v. tra le altre Cass. nn. 21612 del 2013; 20311 del 2011; 10696 del 2007 e 10636 del 2007)»).
Difatti – sempre quanto alla seconda censura – lo stesso ricorrente riconosce (a pag. 30 del ricorso) che le domande riconvenzionali (sia pure ambiguamente indicate anche al singolare) sono state respinte, e pertanto che, comunque, la pronuncia vi era stata senza che restasse priva di regolazione alcuna istanza.
Ne deriva quanto anticipato, ovvero accoglimento del primo motivo, disatteso il secondo, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Roma perché, in diversa sezione e diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME