Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27233 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso 26756-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
PU
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5940/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 8974/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato AVV_NOTAIO;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata l’8.3.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda del AVV_NOTAIO NOME COGNOME volta ad accertare l’obbligo a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di versare all’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) la contribuzione dovuta sulle somme percepite a titolo di prestazioni aggiuntive oltre l’orario di lavoro, la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla conseguente regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE sua posizione contributiva e l’insussistenza di alcuna sua obbligazione contributiva nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione alle som me anzidette.
I giudici territoriali, in particolare, hanno confermato l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la ricorrenza dei presupposti di fatto di eccezionalità ed urgenza che avevano indotto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a ricorrere alle prestazioni aggiuntive del AVV_NOTAIO COGNOME, qualificandole pertanto alla stregua di attività libero-professionali compiute al di fuori dell’impegno di servizio, ex art. 55, comma 2, CCNL dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; indi, richiamando la circolare RAGIONE_SOCIALE n. 57 del 2012, hanno ritenuto che i redditi rivenienti da tali attività andassero assoggettati a contribuzione a carico del dirigente medico e a beneficio dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce al ricorso notificatogl i. In vista dell’udienza pubblica, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 416 c.p.c., per non avere la Corte di merito statuito sul motivo di appello concernente la mancata contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria delle circostanze concernenti le modalità di effettuazione delle prestazioni aggiuntive e il loro precorso assoggettamento a contribuzione a favore dell’RAGIONE_SOCIALE e a carico del datore di lavoro e altresì per non aver rilevato che non era stata data prova RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle condizioni previste per l’applicabilità dell’art. 55 CCNL dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 CCNL dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 15 -quinquies , d.lgs. n. 502/1992, e degli artt. 1362 e 1366 c.c., per non avere la
Corte territoriale rilevato che il quadro probatorio in atti deponeva nel senso che le attività in questione erano state svolte in assenza dei presupposti di eccezionalità e temporaneità necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 55 cit.-
Con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 99, 112 e 434 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato su quanto devolutole e avere piuttosto deciso sulla base RAGIONE_SOCIALE circolare RAGIONE_SOCIALE n. 57 del 2012, ancorché si trattasse di documento attestante una prassi amministrativa, di rango inferiore alla legge e pertanto non conoscibile ex officio per non averne fatto menzione alcuna delle parti nelle proprie difese.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 49 e 50, T.U. n. 917/1986, in relazione all’art. 15 -quinquies , d.lgs. n. 502/1992, e all’art. 6, d.lgs. n. 314/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, anche a voler considerare le prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL alla stregua di un’attività libero -professionale intramuraria, esse dovevano comunque essere assoggettate a contribuzione a beneficio dell’RAGIONE_SOCIALE e a carico del datore di lavoro.
Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale fatto malgoverno del principio secondo cui l’attività istruttoria dev’essere valutata secondo prudente apprezzamento.
Ciò posto, il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di censura sono inammissibili: trattasi infatti di motivi con cui il ricorrente, al di là del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, si propone piuttosto di censurare il giudizio di fatto con cui la Corte territoriale, recependo sul punto le conclusioni del primo giudice, ha
riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti fattuali per il ricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente alle prestazioni aggiuntive per cui è causa; e vertendosi pertanto in ipotesi di doppia conforme in punto di fatto, le censure non possono essere esaminate nemmeno riqualificandole sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ostandovi il chiaro divieto dell’art. 348ter ult. co. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis .
Si deve piuttosto aggiungere che non gioverebbe a parte ricorrente l’accertamento che il ricorso alle prestazioni aggiuntive è stato effettuato in assenza dei presupposti di legge e contratto collettivo: questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il co mpenso ulteriore per l’attività libero -professionale svolta intra moenia può spettare al professionista solo ove questa sia stata preventivamente autorizzata ed esercitata nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore (così, tra le più recenti, Cass. n. 6153 del 2022) e, specialmente, in presenza di idonea convenzione o accordo stipulati in forma scritta tra ente e dirigente, restando invece esclusa la possibilità di una prestazione intramuraria di fatto (Cass. n. 13391 del 2023); ed è dunque evidente che, a voler seguire l’assunto (in fatto) di parte ricorrente, le prestazioni per cui è causa sarebbero radicalmente nulle per contrarietà a norme imperative di legge, ciò che non darebbe luogo né a soluti retentio del compenso percepito né, a fortiori , ad assoggettamento di quest’ultimo a contribuzione a carico dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, essendo consolidato il principio secondo cui il carattere onnicomprensivo RAGIONE_SOCIALE retribuzione dirigenziale esclude che prestazioni eccedenti l’orario previsto dalla contrattazione collettiva possano dar luogo a compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per le particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste
dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 32264 del 2019 e 6153 del 2022, già cit.). Il quarto e il quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, in ragione dell’intima connessione delle censure, e sono invece infondati.
Va premesso che l’art. 55 del CCNL 1998 -2001 per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dispone, al comma 1, che ‘l’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell’utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4; b) attività libero professionale a pa gamento, ai sensi dell’art. 54 comma 4, svolte in équipe all’interno delle strutture RAGIONE_SOCIALEli, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede ne i limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra RAGIONE_SOCIALE del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’RAGIONE_SOCIALE anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’RAGIONE_SOCIALE stessa, d’ intesa con le équipes dei servizi interessati’.
Soggiunge poi il comma 2 dell’art. 55 cit. che ‘si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e
temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia’. Ciò posto, sostiene parte ricorrente che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma contrattuale cit. proposta dai giudici territoriali sulla scorta RAGIONE_SOCIALE circolare RAGIONE_SOCIALE n. 57 del 2012 sarebbe erronea: a suo avviso, infatti, i contratti collettivi, giusta la previsione dell’art. 15 -quinquies , d.lgs. n. 502/1992, sarebbero abilitati a statuire soltanto sulle modalità di svolgimento delle attività intramurarie e sui criteri di attribuzione dei relativi proventi e non potrebbero invece derogare rispetto alle norme dettate in tema di contribuzione previdenziale; di conseguenza, non si potrebbe interpretare l’art. 55, comma 2, CCNL cit., nel senso di parificare anche ai fini contributivi i redditi rivenienti dalle prestazioni aggiuntive ivi disciplinate ai quelli derivanti dalle attività libero-professionali di cui al precedente comma 1, giacché si tratterebbe comunque di prestazioni effettuate in regime di lavoro subordinato che giammai potrebbero essere escluse dalla previsione dell’art. 12, l. n. 153/1969, che -nel testo m odificato dall’art. 6, d.lgs. n. 314/1997 assoggetta a contribuzione a carico del datore di lavoro tutti i redditi di cui all’art. 46 (ora art. 49), T.U. n. 917/1986, salve le eccezioni tassative ivi indicate.
Al riguardo, deve anzitutto escludersi che i giudici territoriali, recependo l’interpretazione del combinato disposto normativo e contrattuale recata dalla citata circolare dell’RAGIONE_SOCIALE, abbiano violato le norme richiamate nella rubrica del quarto motivo: fermo restando che le circolari degli enti previdenziali sono atti normativi interni, che possono bensì
tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l’attività degli organi periferici dell’ente, ma non certo modificare la conformazione RAGIONE_SOCIALE disciplina del rapporto contributivo e previdenziale imperativamente dettata dalla legge (così da ult. Cass. n. 10728 del 2024), è evidente che, allorché un giudice recepisce in una sentenza l’interpretazione di una norma recata da una circolare, altro non fa che assumere quell’interpretazione del testo normativo come interpretazione sua propria; e RAGIONE_SOCIALE plausibilità o meno di quest’ultima si deve discutere non già in quanto sia recata (anche) da una circolare, ma semplicemente in relazione alla sua aderenza ai canoni dettati per l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge e degli altri normativi dagli artt. 1 ss. prel. c.c.-
Nel merito, peraltro, reputa il Collegio che la censura non colga nel segno.
È indiscusso e indiscutibile che le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 55, comma 2, CCNL cit., siano svolte nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato che lega il dirigente all’RAGIONE_SOCIALE sanitaria. Tuttavia, esattamente come per le prestazioni di cui al precedente comma 1, il rapporto di lavoro subordinato non costituisce qui la causa, ma rappresenta piuttosto mera occasione RAGIONE_SOCIALE prestazione: e ciò perché quest’ultima non può essere oggetto di richiesta vincolante da parte del datore di lavoro, come accade invece per la normalità delle prestazioni lavorative ancorché eccedenti il normale orario di lavoro, ma dev’essere oggetto di apposita convenzione scritta tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sanitaria e il dirigente, che può essere validamente stipulata solo in presenza dei presupposti di legge (così espressamente Cass. n. 13391 del 2023, cit.).
In altri termini, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., deve interpretarsi nel senso che anche le ‘prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo
scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge’, necessitano del consenso espresso del dirigente RAGIONE_SOCIALE al quale siano state richieste, come peraltro emerge dal successivo riferimento RAGIONE_SOCIALE norma contrattuale alla necessità di un ‘accordo con le équipes interessate’; e se così è, non può essere dubbio che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, la previsione dell’art. 55, comma 2, CCNL cit., resti nell’alveo RAGIONE_SOCIALE delega di cui all’art. 15 -quinquies , d.lgs. n. 502/1992, cit., trattandosi precisamente di norma volta a regolare una ‘modalità di svolgimento’ di quelle ‘attività svolte al di fuori dell’impegno di servizio’ che possano consentire ‘la riduzione dei tempi di attesa’.
Così ricostruita la disciplina contrattuale, resta da dire che -come già correttamente rilevato dai giudici territoriali, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE costante giurisprudenza di questa Corte -la circostanza che l’art. 12, l. n. 153/1969, nel testo modificato dall’ art. 6, d.lgs. n. 314/1997, rinvii, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al solo art. 46, comma 1 (ora 49), T.U. n. 917/1986, oltre ad evidenziare che non v’è piena sovrapponibilità tra la nozione di reddito rilevante ai fini fiscali e quella di base imponibile ai fini contributivi, depone chiaramente nel senso che non rilevino ai fini contributivi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 (ora 50) dello stesso testo unico, che alla lett. e) menziona espressamente ‘i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘; e tanto basta per ritenere infondata la pretesa di parte ricorrente di vedere assoggettati i compensi in questione a contribuzione a carico del datore di lavoro,
dovendo logicamente ricomprendersi anche questi ultimi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’art. 50, T.U. n. 917/1986, cit.-
Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. La complessità e parziale novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata costituisce giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2024.