Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8209 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
PROVINCIA DI AREZZO;
– intimata – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2513/2019 depositata il 15/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in qualità di amministratore all’epoca dei fatti, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Arezzo ex art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – avverso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15535/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
l’ordinanza-ingiunzione -che seguiva al verbale di accertamento e contestazione del 09.03.2015 – emessa dal Dirigente del Servizio Finanza e Bilancio della Provincia di Arezzo, notificata il 05.06.2016, con la quale venivano contestate agli odierni ricorrenti le seguenti violazioni: 1) mancata trasmissione della Relazione Tecnica inerente la taratura delle apparecchiature del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che, a norma del punto 2 del Protocollo d’Intesa, deve essere resa all’autorità di controllo entro 60 giorni dalla conclusione delle prove; 2) mancata annotazione nel registro di manutenzione SME degli interventi di sostituzione del filtro catalitico del c.d. FID; 3) mancato aggiornamento del metodo per la determinazione della velocità media dei fumi e della loro portata agli standards UNI EN ISO 16911:2013, che hanno sostituito il precedente metodo il 16.05.2013.
RAGIONE_SOCIALE svolgeva, all’epoca della contestazione, attività di trattamento dei rifiuti urbani presso l’impianto integrato di S. Zeno, a séguito di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Provvedimento Dirigenziale n. 126/EC del 18.08.2009.
Il Tribunale di Arezzo confermava l’ordinanza-ingiunzione, e la decisione veniva appellata da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME innanzi alla RAGIONE_SOCIALE d’Appello di Firenze, che rigettava il gravame. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la RAGIONE_SOCIALE che:
con riferimento alla prima contestazione dell’ordinanza ingiunzione, il Protocollo d’Intesa (PdI) -stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la Provincia di Arezzo – che impone la trasmissione della relazione tecnica entro 60 giorni dalla conclusione delle prove, deve considerarsi prescrizione rilevante ex art. 29quaterdecies , comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto dall’esame del complesso documento
rappresentato dall’autorizzazione AIA non si ha difficoltà a rilevare che le norme del PdI sono state in essa formalmente recepite, e non si vede perché mai non dovrebbero costituire vere e proprie prescrizioni;
– non ha pregio la distinzione proposta dagli appellanti tra report e Relazione Tecnica, solo la seconda essendo oggetto di imposizione per la trasmissione entro i 60 giorni. Né a pregio l’argomento per cui la prescrizione contenuta nel PdI si riferirebbe alla trasmissione contestuale della relazione tecnica inerente la taratura e la linearità. Privilegiando un’interpretazione logica, non meramente letterale, la formulazione del punto 2 del PdI – che fa riferimento alla «relazione tecnica inerente la taratura e la linearità» – ha la funzione di collegare i due termini per porli sullo stesso piano logico secondo una funzione correlativa propria anche della congiunzione, ma non implica necessariamente la loro simultaneità o compresenza, come erroneamente presuppone parte appellante;
b) con riferimento alla seconda contestazione, è infondato il motivo secondo il quale non vi era obbligo di annotazione nel registro di manutenzione della sostituzione del filtro catalitico del FID. Il §6.1. dell’Istruzione Operativa dell’Allegato VI alla parte V d.lgs. n. 152 del 2006 contiene un’elencazione manifestamente esemplificativa, non tassativa, dei fatti da registrare; i quali, pertanto, non riguardano solo gli eventi che possono influire in maniera significativa, bensì gli interventi di manutenzione in generale. Né era sufficiente l’annotazione della ravvisata necessità di programmare la sostituzione del filtro catalitico, atteso che l’annotazione delle operazioni previste nel futuro non può dirsi equipollente all’annotazione del loro effettivo svolgimento;
c) relativamente alla terza contestazione contenuta nell’ordinanzaingiunzione, le regole ISO, definite anche da parte appellante come
normativa tecnica, rientrano nella categoria assolutamente generale di normativa vigente cui fa riferimento l’art. 5 delle prescrizioni generali dell’AIA. Più precisamente, detta disposizione (che recita: «le modalità di campionamento ed analisi sono quelle previste dalla normativa vigente; nel caso in cui per particolari inquinanti nella normativa vigente non sono previsti metodi di campionamento d’analisi queste dovranno essere concordati preventivamente con il RAGIONE_SOCIALE») deve essere interpretata come un chiaro riferimento al rispetto delle norme tecniche della materia, laddove si sia in presenza di inquinanti tipizzati; comando che, per gli inquinanti non censiti, si trasforma per forza di cose nel diverso obbligo di concordare con l’ente appositi meccanismi di campionamento e analisi.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono dinanzi a questa RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi.
La Provincia di Arezzo non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29quaterdecies , comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e degli artt. 1 e 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle prime due violazioni. L’art. 29quaterdecies , comma 2, citato sanziona l’inosservanza di prescrizioni dell’autorizzazione; tuttavia, la violazione contestata non ha ad oggetto vere e proprie prescrizioni, bensì istruzioni contenute nel PdI per la gestione dello SME. La redazione di tale protocollo era prevista dall’Allegato al D.M. 21 dicembre 1995, peraltro ora abrogato dall’art. 280, d.lgs. n. 152 del 2006. In sintesi, nella prospettiva dei ricorrenti la tempistica entro cui inviare la documentazione è stata convenuta fra le parti, e pertanto non può avere carattere prescrittivo, tenuto anche conto del fatto che il report
è stato conservato dal momento della sua redazione nell’archivio aziendale periodicamente verificato da RAGIONE_SOCIALE, ma si tratta semmai di un adempimento concordato quale espressione di buona pratica, che si risolve in istruzioni operative.
1.1. Il motivo è infondato. Vero è che le norme tecniche sono volontarie e non imperative, tanto più che -come nel caso di specie -sono predisposte da associazioni private non dotate di poteri normativi. Tuttavia, una volta recepite all’interno di un’autorizzazione integrata espressamente prevista dalla legge (d.lgs. n. 152 del 2006) ne diventano parte integrante, quali regole operazionali che rientrano tra le misure necessarie -ai sensi dell’art. 29 -sexies d.lgs. n. 152 del 2006 -al fine di garantire un’elevata protezione dell’ambiente.
In conformità a quanto sopra espresso, l’art. 177, comma 6, cod. ambiente così statuisce: «I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche …» .
1.2. E’ corretta pertanto l’affermazione del giudice di merito (v. sentenza p. 9, 1° – 3° capoverso) laddove osserva che il Protocollo d’Intesa stipulato fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE costituisce esplicitamente la parte 10° del Piano di Controllo, che a sua volta è parte integrante dell’AIA: dunque, le norme convenute nel PdI sono state formalmente recepite mediatamente, tramite cioè il Piano di Controllo nell’AIA e ne costituiscono vere e proprie prescrizioni.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29quaterdecies , comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del punto 2 del Protocollo di Intesa per la gestione dello SME, in relazione alla prima contestazione. Secondo la tesi ribadita dai ricorrenti in
questa sede, deve essere trasmessa nei 60 giorni la Relazione Tecnica, e non il Report, esclusivamente quando sia la taratura sia la linearità vengano eseguite contemporaneamente: cosa che avviene una volta l’anno, ordinariamente nel mese di novembre. Tale, e non altro, sarebbe il significato della congiunzione e nella lingua italiana. Ciò precisato, continuano i ricorrenti, la Relazione Tecnica è sempre stata a disposizione degli organi di controllo presso gli uffici aziendali.
2.1. Il motivo è infondato, in quanto sottopone a questa RAGIONE_SOCIALE un’interpretazione diversa da quella, plausibile e scevra da vizi logicogiuridico, offerta dalla RAGIONE_SOCIALE distrettuale secondo cui l’equipollenza tra i due termini «relazione tecnica» e «report» è dimostrata anche dal fatto che neanche l’allora appellante era stato in grado di spiegarne la differenza; che l’alternatività tra taratura e linearità discende innanzitutto dal ricorso alla congiunzione «e » in funzione correlativa, ma anche dal fatto che non è stata contestata l’affermazione della Provincia per cui RAGIONE_SOCIALE ha sempre trasmesso nel termine i reports precedenti, anche se riguardavano solo uno dei due controlli; sì che, in definitiva, qualsiasi relazione tecnica concernente la taratura, come qualsiasi relazione tecnica concernente la linearità devono essere trasmesse entro i 60 giorni (v. sentenza pp. 10 e 11).
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29quaterdecies , comma 2, d.lgs. 2006, n. 152, del par. 6.1. dell’Istruzione O perativa e dell’allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla seconda contestazione. I ricorrenti affermano che la sostituzione di un pezzo di ricambio sullo strumento denominato FID non rientri in nessuno dei casi previsti dall’Istruzione Operativa, e quindi non doveva essere annotato nel registro di manutenzione SME: non era, infatti, evento che influiva in maniera significativa sulla precisione e sulla continuità delle misure; non era
possibile considerarlo come guasto né si trattava di intervento di manutenzione, piuttosto di sostituzione preventiva a fini precauzionali.
3.1. Io motivo è infondato.
La lettura proposta dalla RAGIONE_SOCIALE distrettuale del § 6.1. dell’Istruzione Operativa è in linea con quanto previsto dal dettato normativo, ove al par. 2.8. dell’ Allegato VI alla Parte V cod. ambiente è imposta l’annotazione su apposito registro di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, inclusa la generica manutenzione ordinaria. L’operatore è, in definitiva, tenuto a una condotta caratterizzata dal rispetto delle norme poste a presidio della gestione del rischio (art. 177, comma 4: «I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora» ), ai fini dell’attuazione dei principi della precauzione e dell’azione preventiva di cui all’art . 191, par. 2, TFEU (v. cod. ambiente, art. 3ter , Principio dell’azione ambientale: «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva …»). Se ne trae un sistema sanzionatorio (v. in particolare gli artt. 29quaterdecies , comma 2-4, 29decies (diffida), nonché la parte VIbis cod. ambiente) applicabile alle ipotesi contravvenzionali previste dalle precedenti Parti del cod. ambiente che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette; trattandosi di violazione di norme poste a tutela del pericolo astratto del pregiudizio ambientale, basta -ai fini della punibilità – la prova della condotta potenzialmente
pericolosa, siccome si trae dalla normativa comunitaria e dal codice dell ‘ambiente .
Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29quaterdecies , comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 1, legge n. 689 del 1981 e del punto 5 delle prescrizioni generali dell’AIA, in relazione alla terza contestazione, relativa alla mancata osservazione, per la determinazione della velocità media dei fumi e della loro portata, del metodo aggiornato UNI EN ISO 16911:60 60 2013, che ha sostituito il precedente standard tecnico del 16 maggio 2013. Secondo i ricorrenti, si tratta innanzitutto di una metodica rimasta uguale e invariata anche nella nuova norma UNI. In ogni caso, le norme UNI non costituiscono normativa vigente ma normativa tecnica: poiché non sono accompagnate da una norma sanzionatoria ad hoc, in base al principio di legalità non possono essere sanzionate con un generico riferimento alla normativa vigente contenuta nell’autorizzazione AIA.
4.1. Il motivo è infondato. Per le ragioni esposte supra , punto 1.1., correttamente la RAGIONE_SOCIALE distrettuale ha rilevato che, per operazioni dal contenuto squisitamente tecnico (campionamento e analisi dei fumi), non sono sufficienti disposizioni generali e astratte contenute in testi normativi di rango superiore, ma devono necessariamente intervenire disposizioni tecniche e operative standardizzate provenienti da enti (come l’UNI) che seppure privati -sono soggetti a loro volta a controlli pubblici tali da garantire il perseguimento dell’obiettivo della sicurezza ambientale (v. sentenza p. 12). Dunque, il riferimento – nel secondo inciso del punto 5 delle prescrizioni generali dell’AIA a metodi preventivamente concordati di campionamento ed analisi -rinvia a sua volta alla normativa tecnica aggiornata, senza che possa discutersi in sede di legittimità dei contenuti asseritamente invariati
rispetto alla metodica precedente, trattandosi di questione di merito inammissibile dinanzi a questa RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Né può dirsi violato il principio di legalità in ordine all’illegittimità della sanzione in quanto irrogata in assenza di norma sanzionatoria, stante la chiara previsione di cui al comma 2 del l’ art. 29quatordecies cod. ambiente, che recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente».
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non si procede alla regolamentazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La RAGIONE_SOCIALE Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda