Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14489 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 14489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 5826-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 5826/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1539/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 478/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe trascritta, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto di COGNOME NOME al ricalcolo dell’ assegno vitalizio dovuto alle vittime del dovere nella misura aggiornata di euro 500,00 introdotta per le vittime del terrorismo dall’art. 4, co.238, legge n.350/2003; ha ritenuto, inoltre, la prescrizione non maturata, per i ratei scaduti al momento del provvedimento di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE provvidenza (4.7.2011) e maturata, quanto ai ratei successivi al decreto di liquidazione, la prescrizione quinquennale per le differenze dal 4.7.2011 al 6.12.2011.
Ricorre avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME, ulteriormente illustrato con memoria.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico motivo del ricorso svolto dalla RAGIONE_SOCIALE erariale, nel profilo di plurime violazioni di legge, investe, esclusivamente il tema RAGIONE_SOCIALE prescrizione RAGIONE_SOCIALE prestazione riconosciuta all’attuale parte intimata , da ritenere quinquennale, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito.
Ebbene, questa Corte ha già affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (fra le prime, Cass. n. 22753 del 2018, Cass. n.23300 del 2016 e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.
E’ stato anche precisato che il pagamento parzialmente estintivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria lascia permanere la «illiquidità» del credito alla parte residua (cfr., con specifico riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile
dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spesa.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo , da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre