Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7327 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36486-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 194 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 21 maggio 2019 (R.G.N. 305/2017).
R.G.N. 36486/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/12/2023
giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Prescrizione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 21 novembre 2019 e articolato in tre motivi, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 194 del 2019 , pronunciata dalla Corte d’appello di Caltanissetta e depositata il 21 maggio 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor NOME COGNOME contro la pronuncia del Tribunale di Gela, che aveva rigettato la domanda di rivalutazione contributiva, proposta ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , per l’attività svolta nello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Gela.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che la pretesa dedotta in causa, in quanto attiene a un beneficio dotato di una specifica individualità, è assoggettata alla prescrizione decennale e non condivide, dunque, l’imprescrittibilità del diritto alla pensione.
Il termine di prescrizione decorre dalla data del pensionamento, «essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva» (pagina 8 della pronuncia d’appello).
Invero, non è ragionevole «identificare sempre e comunque la conoscenza del diritto con quella della eventuale proposizione innanzi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto , soprattutto qu ando sia decorso uno spazio temporale notevole tra i due momenti, intervallato da un momento storico nel quale i danni derivanti dall’esposizione all’amianto erano comunque già conclamati e divulgati» (pagina 8 della sentenza).
Ne consegue la tardività della domanda amministrativa proposta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 3 marzo 2015, in quanto sono decorsi «quasi quindici anni
dalla maturazione ed esigibilità del diritto» (pagina 9 della sentenza d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, il signor NOME COGNOME formula tre censure, che si possono così compendiare.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Caltanissetta nel correlare il dies a quo della prescrizione al pensionamento del lavoratore, elemento di per sé «inidoneo a fondare e corroborare» la consapevolezza dell’esposizione all’amianto (pagina 7 del ricorso per cassazione).
La sentenza impugnata avrebbe così violato la normativa sulla prescrizione, che fa decorrere il relativo termine dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, in particolare, dal «momento della raggiunta consapevolezza in capo al titolare del diritto della propria esposizione» (pagina 8 del ricorso per cassazione).
1.2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione «incomprensibile» in ordine alle ragioni che avvalorano l’indicata decorrenza della prescrizione (pagina 9 del ricorso per cassazione). Non sarebbe intelligibile il fondamento della decisione, che racchiuderebbe affermazioni inidonee a rivelare il percorso logico prescelto.
1.3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La sentenza impugnata avrebbe ricollegato al pensionamento il dies a quo della prescrizione, «in assenza di qualsiasi prova e finanche di indici indiziari per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento, in aperto contrasto con la previsione degli artt. 2727 e 2729 c.c.» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
-Ha priorità logica l’esame del secondo mezzo, che prospetta la nullità radicale della pronuncia impugnata per carenza o apparenza della motivazione.
2.1. -Il motivo dev’essere disatteso.
2.2. -Possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Quanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione.
Tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture. Solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
2.3. -Nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie.
I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni che sorreggono l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento. Il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali.
A tale riguardo, una decisiva conferma si può trarre dal fatto che il ricorrente abbia potuto indirizzare specifiche e pertinenti censure contro l’ iter logico che ha condotto alla decisione impugnata, così dimostrando con evidenza paradigmatica di averne inteso i punti salienti.
-Si può, dunque, procedere alla disamina del primo e del terzo mezzo, che investono, sotto profili tra loro correlati, il tema del dies a quo della prescrizione decennale.
Tali motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e si rivelano fondati, nei termini di seguito esposti, alla luce delle precisazioni illustrate da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
3.1. -La ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra sul rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere ricollegato alla data del pensionamento.
3.2. -Tale statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all ‘ art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l ‘ interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935, punto 3.2. delle Ragioni della decisione ).
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ai principi di diritto enunciati da questa Corte occorre dare continuità anche in questa sede. Né l’Istituto, che si è limitato a depositare procura in calce al ricorso, ha addotto elementi che avvalorino conclusioni di segno diverso.
3.3. -Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato .
Su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge
(Cass., sez. VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561, 9 dicembre 2022, n. 36102, 13 ottobre 2022, n. 30172 e n. 30163).
L’automatismo predicato dalla sentenza d’appello, sguarnito di una plausibile base empirica e dell’ accertamento in concreto che la normativa sancisce come requisito indefettibile della fattispecie, integra il vizio di violazione e falsa applicazione di legge censurato con il primo e con il terzo mezzo.
Nel medesimo senso questa Corte si è espressa in controversie sovrapponibili a quella odierna (Cass., sez. VI-L, 22 settembre 2022, n. 27780, su un ricorso contro una sentenza della medesima Corte d’appello di Caltanissetta), stigmatizzando il ‘non consent ito automatismo’ che sottende il nesso tra il pensionamento e la consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
4. -In conclusione, il ricorso dev’essere accolto in relazione alla prima e alla terza doglianza.
Respinto il secondo mezzo, la sentenza d’appello va, dunque, cassata per quanto di ragione.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; respinge il secondo mezzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione