Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27233-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 549/2015;
Oggetto
R.G.N. 27233/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 27233/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 6.6.2019 n. 235, la Corte d’appello di Messina rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo volto a far dichiarare il suo diritto alla rivalutazione contributiva, ex art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, per esposizione ultradecennale a fibre di amianto, secondo il coefficiente di 1,5, condannando l’RAGIONE_SOCIALE ad applicare la relativa maggiorazione, per il periodo indicato in ricorso e a rimborsare le spese di giudizio.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, in punto di prescrizione del diritto del COGNOME NOME alla riliquidazione della pensione, in ragione della rivalutazione contributiva per il riconoscimento dei benefici dovuti all’accertata esposizione qualificata all’amianto, che costituisce un autonomo diritto rispetto al diritto alla pensione e la cui prescrizione ha carattere definitivo, perché incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione (viene richiamata Cass. n. 2351/15); in particolare, secondo la Corte territoriale, la prescrizione doveva farsi decorrere dal 17.10.2001 (domanda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e poiché il termine decennale era stato interrotto dall’istanza amministrativa rivolta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in data 12.7.2013, il termine di prescrizione decennale doveva considerarsi maturato.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ricostruito i presupposti fattuali che erano stati posti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla base dell’eccezione di prescrizione (avendo individuato l’RAGIONE_SOCIALE, il dies a quo della prescrizione, dalla data di assunzione del lavoratore o dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/92), nel senso di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione, dalla data di presentazione della prima domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, quindi, con difetto di pronuncia rispetto al motivo di gravame proposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e andando ultra petita in difetto di proposizione di appello incidentale da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale, che chiedesse di fissare una diversa decorrenza.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità. Illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte del merito, pur avendo riformato la statuizione di primo grado sul maturare della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione della pensione, in ragione dell’esposizione qualificata e ultradecennale all’amianto, aveva erroneamente, ritenuto maturata la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., senza che fosse stato attivato il contraddittorio, in merito.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 secondo
comma n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 2935 c.c. e all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva modificato l’eccezione di prescrizione formulata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c., dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e dell’art. 132 primo comma n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con richiesta di rinvio alle sezioni unite della Corte di Cassazione, perché la Corte d’appello, andando ultra petita , rispetto alla eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva mutato, al fine di accoglierla, il contenuto della medesima eccezione, e così individuando un dies a quo del tutto diverso rispetto a quello rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE appellante (non pronunciandosi sul relativo motivo di gravame proposto dal ricorrente), correlandolo al momento in cu era stata presentata la prima istanza all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il 17.10.2001.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 414-416 c.p.c., con riferimento all’art. 2946 c.c. e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70 e in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e con l’art. 101 comma 2 c.p.c. e con gli art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva basato la decisione su fatti mai posti a fondamento dell’eccezione di prescrizione da parte d ell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, peraltro, in assenza di contraddittorio.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414-416 c.p.c., con
riferimento all’art. 2946 c.c. e all’art. 47 bis del DPR n. 639/70 e in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e con l’art. 101 comma 2 c.p.c. e con gli art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché l’assunto a sostegno della decisione della Corte d’appello e cioè, che il dies a quo della prescrizione dovesse essere individuato nella data di presentazione della prima domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente (17.10.01) e non in quella individuata con l’eccezione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in primo grado), si traduceva in una violazione di legge, alla stregua delle norme di cui alla rubrica, perché non aveva sottoposto al contraddittorio delle parti, il criterio per l’esatta individuazione della decorrenza del la predetta prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione, accertando una consapevolezza dell’esposizione in capo al COGNOME, senza nessun riferimento al caso concreto.
Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 comma 2 c.c., con riferimento all’art. 2946 c.c. e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70 e in combinato dispos to con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva rilevato che l’onere della prova dei fatti, sulla cui base il dies a quo della prescrizione poteva decorrere dalla data di assunzione del COGNOME, era a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e l’RAGIONE_SOCIALE, d’altra parte, non aveva dimostrato che il COGNOME fosse consapevole dell’esposizione all’amianto, né al momento dell’assunzione né dalla data di presentazione della domand a all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e soprattutto di aver avuto un’esposizione ultradecennale superiore alla soglia delle 100 ff/ll.
Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c. e dell’art.
47 bis del DPR n. 639/70, in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e di tutte le altre norme di cui ai capi da I a VII del ricorso in cassazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’ap pello aveva rigettato per prescrizione il diritto alla riliquidazione della pensione, senza prendere in considerazione i motivi di gravame, con i quali si chiedeva l’ammissione di mezzi istruttori e in particolare, la prova testimoniale, per dimostrare l’esposizione all’amianto.
Con il nono motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in combinato disposto con l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, derogando al regime ordinario previsto dall’art. 6 del DL n. 10 3/91 e dall’art. 47 bis del DPR n. 639/70, prevede che in caso di mancata istanza dell’interessato, per l’ottenimento del beneficio previsto dalla norma, oltre il termine prescrizionale decennale, si determina l’estinzione di tutto il diritto e non solo dei singoli ratei prescritti, per violazione degli artt.3 ( sub specie dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza), 32 e dell’art. 38 Cost.
I primi otto motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte’ (Cass. n. 30303/21) .
Pertanto, la Corte territoriale aveva facoltà di individuare la data di avvio del decorso del termine di prescrizione anche a
prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, che non avevano dunque nessuna valenza vincolante e d’altra parte, è pacifico che la Corte del merito abbia fatto riferimento a documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio, in assenza di specifica contestazione delle parti stesse.
Con un ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Collegio ha reputato che COGNOME NOME NOME la consapevolezza della pregressa esposizione all’amianto, sin dal momento in cui aveva chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di da re formalmente atto dell’esposizione stessa.
Il motivo non ha fondamento; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento dell’esposizione ) , cfr. Cass. nn. 2856/17, 14599/2022, cfr. da ultimo, Cass. n. 7446/24, 4898/24) .
Nella specie, vi è stato un accertamento espresso dalla Corte del merito, circa la data di insorgenza della consapevolezza dell’esposizione all’amianto (desunto dal tenore letterale della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 17.10.01, cfr. p. 9 della sentenza impugnata), che come tale costituisce un riscontro in fatto, suscettibile di contestazione in sede di legittimità nei soli ristretti limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n.1098/2019), ma, nella specie, parte ricorrente non ha allegato
alcun fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, limitandosi a dedurre, in maniera apodittica, che tale consapevolezza non era ancora maturata, allorquando aveva chiesto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’emissione del certificato attestante l’esposizione ste ssa.
Il nono motivo è già stato valutato e risolto da questa Corte, in una pronuncia in termini, che vedeva come difensore lo stesso avvocato e secondo cui: ‘(…) In proposito, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 – 01; Cass. 10980/15; ed altre numerose successive) ha già ripetutamente evidenziato l’autonomia del beneficio contributivo in questione ed ha affermato che la prescrizione estingue per intero il beneficio e non i soli ratei della prestazione pensionistica da maggiorare: in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. La soluzione è stata ritenuta costituzionalmente conforme, proprio in quanto avente ad oggetto un beneficio autonomo ed aggiuntivo rispetto alla pensione. All’indicata soluzione il Collegio ritiene di dover dare continuità’ (Cass. n. 32454/21, 37979/22) .
Il ricorso va conclusivamente rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ai sensi dell’art.
ricorrente del doppio del contributo unificato, 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.6.24.