Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28598-2019 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 179/2018;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 19.3.19 la corte d’appello di Potenza, in riforma di sentenza 31.1.18 del tribunale di Matera, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe per rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ex lege 257 del 92; la corte territoriale, premesso la natura autonoma del diritto alla rivalutazione e la soggezione a prescrizione decennale, ha ritenuto prescritto il diritto decorrendo il termine dalla domanda di certificazione all’RAGIONE_SOCIALE e non dalla domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del benefici o.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione -ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sul dies a quo del termine prescrizionale; il secondo motivo deduce -ex 360 numero 4violazione dell’art. 111 Costituzione e 132 c.p.c., nonché -ex art. 360 co. 1 n. 5- vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che la consapevolezza dell’esposizione poteva aversi solo dal deposito della perizia ambientale relativa allo stabilimento. Il terzo m otivo deduce violazione dell’art. 2934 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto prescritto il diritto al risarcimento per soggetto già pensionato; il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. per aver fatto decorrere la prescrizione del pensionamento a prescindere dalla
consapevolezza dell’esposizione; il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. per non aver fatto decorrere la prescrizione dalla consapevolezza e nullità o inammissibilità del ricorso in appello.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono privi di pregio.
Occorre premettere che la corte territoriale ha, con motivazione adeguata e corretta, ancorato il decorso del termine prescrizionale del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad aminato alla consapevolozza acquisita dal lavoratore della sua esposizione, per come dimostrata dalla domanda del lavoratore medesimo di certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’esposizione.
La Corte di merito si è cimentata con la valutazione degli elementi della fattispecie normativa e non si è arrestata al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante in ordine alla consapevolezza o alla conoscibilità dell’esposizione all’amianto. Secondo la corte terrtoriale, invero, cio’ che rileva è la consapevolezza dell’esposizione all’amianto, che si collega necessariamente al momento della presentazione della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non essendo invece necessaria, ai fini del l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la consapevolezza dell’esposizione qualificata.
I giudici d’appello, dunque, senza invertire le regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori e senza pretermettere i caratteri indefettibili delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza), hanno proceduto alla disamina del material e probatorio e, nell’esercizio del prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), hanno conferito rilievo a un dato cruciale, quale è la presentazione della domanda all’RAGIONE_SOCIALE per la richiesta di certificazione. La detta valutazione delle emergenze istruttorie e della loro decisività ai fini della
consapevolezza o della conoscibilità dell’esposizione ad amianto è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in questa sede di legittimità nei ristretti limiti tracciati dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.., restando invece inammissibili le censure volte a contestare il rilievo attribuito alla presentazione della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e le inferenze logiche che i giudici di merito avevano mostrato di desumerne in punto di consapevolezza dell’esposizione all’ami anto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7373 del 2024; Sez. VI-L, 13 ottobre 2022, n. 30154).
La decisione impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato ripetutamente (tra le tante, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 – 01) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALEC. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il ricono scimento dell’esposizione).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m. Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2500 per compensi professionali ed euro 200
per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno