Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32800 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37761-2019 proposto da:
NOME COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 124/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 278/2018;
Oggetto
R.G.N. 37761/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La ricorrente, già dipendente dello stabilimento RAGIONE_SOCIALE dal 1965 al 1999, impugna la sentenza della Corte d’appello di Potenza che, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, ha respinto l’azionata domanda volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92 per l’esposizione all’amianto subita nel periodo lavorativo, ritenendolo prescritto a decorrere dalla data di pensionamento del gennaio 2001 anziché, come affermato giudice di primo grado, dalla presentazione della domanda INPS in data 17/2/2017.
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che il diritto al beneficio di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992, dotato di specifica autonomia, sorge per effetto dell’esposizione qualificata all’amianto ultradecennale e può essere fatto valere da quando tale condizione si è verificata il che può avvenire al massimo entro la data del pensionamento allorché l’esposizione morbigena cessa. Conseguentemente la data del pensionamento integra ‘necessariamente’ il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione. Ha quindi accertato che nella specie, in mancanza di allegazione e prova del fatto che la consapevolezza dell’esposizione all’amianto fosse insorta successivamente al pensionamento del gennaio 2001, la domanda all’INPS era stata inoltrata quando il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso COGNOME RosaCOGNOME affidato a sei motivi. Con il primo motivo di ricorso è
dedotta, ai sensi dell’art. 360, co .1, n. 4 cod. proc. civ., motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del pensionamento; nel secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, co . 1, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito considerato che la ricorrente, come allegato nella memoria di costituzione in appello, ha acquisito consapevolezza dell’esposizione ad amianto dal momento della domanda amministrativa INPS in assenza di domanda INAIL. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’articolo 360, co.1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del 1° ottobre 2003. Di seguito, si deduce al quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte di merito individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza della ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di qualsiasi prova neppure indiziaria per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello, in relazione all’art. 360, co .1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e del precetto per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso dei benefici
contributivi per esposizione all’amianto coincide, a prescindere dal pensionamento, con il momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto. E nel sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2935 e 2697 comma 2 c.c. per avere la Corte ritenuto che la COGNOME fosse tenuta a dedurre e poi provare la consapevolezza della propria esposizione.
L’INPS è rimasta intimata non avendo depositato controricorso. La ricorrente ha infine depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Le dolute anomalie motivazionali si risolvono in un confronto logico dell’iter argomentativo con le risultanze processuali e sul piano probatorio nelle possibili ragioni a sostegno della individuazione del dies a quo per il valido esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva. Sul punto, si osserva che la ratio decidendi della pronuncia impugnata si incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba « necessariamente essere ricollegato alla data del pensionamento risalente al gennaio 2001 con conseguente intempestività della domanda rivolta all’INPS del 17 febbraio 2017 ». La Corte di merito soggiunge che l’assicurato non ha né dedotto né dimostrato l’acquisizione della consapevolezza in data successiva al pensionamento; peraltro, a partire dal luglio 1999 -data di cessazione del rapporto di lavoro- sarebbe
« venuta meno anche l’esposizione alle fibre di amianto per l’intervenuta cessazione dell’attività lavorativa alle dipendenze di quella società ». La coincidenza cronologica dei due momenti (cessazione del rapporto = cessazione dell ‘ esposizione ad amianto) diventerebbe, dunque, anche ragione giustificativa della insorgenza della conoscenza (quasi a dire che prima della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non sia stato consapevole della sua esposizione al rischio morbigeno o che, al più tardi, a quel momento di fuoriuscita dal contesto aziendale sia sorta la conoscenza di una situazione di fatto che sostenga l’esercizio dell’invocato diritto); la rappresentazione di un’automatica conseguenzialità cronologica e causale non è tuttavia confortata da elementi probatori (di natura tecnica o documentale) o da sviluppi logici (idonei ad escludere ipotesi ricostruttive alternative), e non è un aspetto irrilevante perché dalla individuazione di un momento storico che attesti la consapevole esposizione qualificata decorre il termine di prescrizione dell’invocata prestazione. Su tale tema, poi, si osserva che la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione discende dalle caratteristiche del beneficio che si atteggia come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile, rammenta la sentenza Cass., sez. un., 9219/2003) e «sorge in conseguenza del ‘fatto’ della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass. n.2856/2017). In sostanza, la censura motivazionale denunciata comporta la rivalutazione non della prescrittibilità del diritto ma della sua decorrenza.
Si osserva, poi, che tutte le restanti censure di merito sono fondate alla luce delle precisazioni illustrate da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo
percorso argomentativo, a cui si intende dare continuità. Come già evidenziato da questa Corte in casi sovrapponibili al presente (cfr. ord. n. 22598/24, 22588/24, 10225/24, e 36351/22, 30163/22) la statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, autonomo rispetto al diritto a pensione, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. 16/11/2018 n. 26935 ed anche Cass. n. 2856 del 2017 e n. 2351 del 2015). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. 05/09/2023 n. 25779) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Per tutto quanto innanzi, ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato. Come traspare dall’avverbio ‘necessariamente’ (pagina 6 della sentenza d’appello), su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge
(Cass. n.36561/2022, n.36102/2022, n.30172/2022 e n.30163/2022 tutte richiamate in ord. n.7446/2024). Né, sull’elemento della consapevolezza o della conoscibilità, forniscono utili elementi di valutazione i richiami al dato puro e semplice della cessazione del rapporto lavorativo.
La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione (nello stesso senso cfr. anche Cass. 23/02/2024 n.4898). Né dalla controparte, rimasta intimata, sono stati formulati rilievi critici che inducano a rim editare l’orientamento espresso.
Ne consegue, dando continuità ai principi di diritto enunciati da questa Corte in controversie analoghe, che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024.