Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 227-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 140/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 46/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N. 227/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
Con sentenza del giorno 11.6.2019 n. 140, la Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Matera che aveva accolto la domanda di NOME NOME volta alla rivalutazione contributiva dei periodi meglio indicati in ricorso, in ragione del riconoscimento dei benefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amianto, di cui all’art. 13 , comma 8 della legge n. 257/92.
A sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in punto di prescrizione del diritto alla rivalutazione, la Corte d’appello ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione non potesse andare oltre alla data di pensionamento (momento della conseguita consapevolezza del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva), pertanto, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.3.2017, il diritto era prescritto rispetto alla data di pensionamento dell’aprile 1996: inf atti, secondo la Corte del merito, la situazione di allerta aziendale, in riferimento alla dispersione di fibre di amianto, si era protratta per oltre dieci anni, durante i quali il ricorrente aveva continuato a lavorare fino al pensionamento dell’aprile 1996, situazione che induceva a ritenere che, almeno al momento del pensionamento, il NOME fosse consapevole della subita lesione, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva e più che un fatto notorio si trattava di presunzione di conoscenza. D’altra parte, la presentazione della domanda di accertamento dell’esposizione all’amianto presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cioè a un soggetto diverso del debitore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere utile, sia per il decorso del decennio dal pensionamento sia perché la domanda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE poteva costituire prova della consapevolezza solo se anteriore temporalmente al pensionamento.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione mancante o apparente, perché la Corte territoriale solo apparentemente avrebbe motivato la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del pensionamento, ritenendo che da tale data sarebbe stata conosciuta la lesione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e che il collocamento in quiescenza fosse l’ultimo elemento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte d’appello non aveva indicato alcun fatto noto, notorio o che riguardasse l’odierno ricorrente dal quale potesse in alcun modo rivelarsi la raggiunta consapevolezza dell’esposizione all’amianto alla data del pensionamento.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2934 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per p regressa esposizione all’amianto, per i soggetti già pensionati e collocati in mobilità alla data del 1° ottobre 2003, ritenendo che anche per loro il diritto alla rivalutazione contributiva fosse sottoposto all’ordinaria prescrizione decennale, individuan do la
decorrenza del termine dalla data del pensionamento, in contrasto con la norma di cui in rubrica.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la Corte d’appello , in assenza di qualsiasi prova, aveva erroneamente fatto ricorso a indici indiziari, per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto, in contrasto con le norme di cui in rubrica.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente disposto che la prescrizione decorresse dal momento in cui il diritto può essere fatto valere quando, invece, nella specie, il momento rilevante per l’esercizio del diritto è quello della raggiunta consapevolezza dell’esposizione all’amianto, a prescindere dalla questione se il titolare del dir itto sia o meno pensionato e da quando.
I motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto. La consapevolezza o la conoscibilità sono elementi indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione ‘ (Cass. n. 8630/2025, cfr. Cass. n. 14599/2022, 30163/2022) .
Nella specie, la Corte di appello ha errato nel ritenere che astrattamente il momento del pensionamento fosse quello in cui l’assicurato avesse tale consapevolezza, solo perché dovendo
tirare le somme della sua storia lavorativa ed affrontare la vecchiaia, aveva presumibilmente conoscenza dei suoi diritti ed in specie dei suoi diritti alla rivalutazione dell’anzianità ai fini pensionistici. I giudici del merito avrebbero dovuto -alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità -accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse concretamente sorta, nel ricorrente, la effettiva consapevolezza dell’avvenuto assoggettamento all’amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME