Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 352 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 352 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28281-2017 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1569/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 534/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME
Oggetto
Rendita l. n.1338/62
R.G.N. 28281/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2025
CC
COGNOME di autorizzazione al versamento dei contributi volontari di cui all’art.6, co.1 d. lgs. n.184/97 relativi ai sei mesi antecedenti alla domanda presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 6.4.82, nonché la domanda di costituzione di rendita vitalizia di cui all’art.13 l . n.1338/62 relativa a quattro settimane di contribuzione dell’anno 1974, presentata l’1.7.2010.
La Corte rilevava, con riguardo alla domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari, che, trattandosi di domanda presentata nel 1982 e quindi anteriormente all’entrata in vigore del d. l. n.184/97, non era applicabile l’istituto della con tribuzione volontaria relativamente ai sei mesi antecedenti alla domanda. In secondo luogo, comunque, il diritto doveva dirsi prescritto, poiché soggetto a prescrizione decennale, e la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari era st ata presentata l’11.10.2011, oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n.184/97. Con riguardo alla costituzione di rendita vitalizia, la Corte affermava l’intervenuta prescrizione del diritto poiché erano passati oltre dieci anni dalla data di prescrizione del diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei contributi: i contributi erano relativi al 1974, con prescrizione decennale maturata nel 1984, e la domanda di rendita fu presentata solo nel 2010.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A seguito di infruttuosa trattazione prima in sede camerale e poi in sede pubblica, la causa era rinviata all’odierna adunanza, in esito alla quale il collegio
riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
In vista dell’udienza pubblica, l’ufficio della Procura Generale aveva concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’erronea valutazione dei mezzi di prova disponibili e al difetto integrale di attività istruttoria. La Corte avrebbe respinto l’appello dichiarando la prescrizione quando la facoltà di chiedere la contribuzione volontaria e la costituzione di rendita vitalizia non sarebbero soggette ad alcun termine di prescrizione. La Corte -prosegue il motivo -si è limitata a richiamare le ragioni della pronuncia di primo grado, senza alcuna motivazione sugli elementi che potevano condurre a una diversa decisione, e senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Il motivo risulta per un verso inammissibile e per altro infondato.
Premesso che la Corte ha respinto le domande del ricorrente per ragioni di diritto, e che per tale ragione ha ritenuto non necessario dare ingresso ad alcuna istruttoria, va detto che è inammissibile il motivo riguardo alla domanda di versamento della contribuzione volontaria.
Sul punto, la sentenza impugnata poggia su una doppia ratio decidendi: da un lato, la Corte ha affermato che la
possibilità di versare la contribuzione volontaria per il periodo dei 6 mesi antecedenti alla domanda amministrativa, introdotta dall’art.9 d.lgs. n.184/97, non si applicava alle domande presentate precedentemente l’entrata in vigore di tale norma. Dall’al tro lato, ha ritenuto che il diritto fosse prescritto, poiché soggetto a prescrizione decennale: la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari era stata presentata l’11.10.2011, oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n.184/97.
Il motivo di ricorso censura solo questa seconda ratio, contestando l’esistenza di un termine di prescrizione. Nulla invece argomenta sull’inapplicabilità del d.lgs. n.184/97 al caso di specie, essendo la domanda di contribuzione volontaria stata presentata nel 1982.
Va ricordato (Cass.2108/12, Cass.9752/17, Cass.18119/20) che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza.
Il motivo risulta poi infondato riguardo alla domanda di rendita vitalizia. La tesi della imprescrittibilità del diritto è stata respinta da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 21302/17), che ha affermato il principio per cui il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all ‘ art.13 l. n.1338/62,
per effetto del mancato versamento da parte di quest ‘ ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.
La tesi della prescrittibilità è stata ribadita dalle sezioni unite nel presente anno (Cass. S.U. 22802/25), con la specificazione che, per il lavoratore, la prescrizione decorre da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita.
In particolare, il dies a quo del diritto del lavoratore nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre non dalla prescrizione della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita, ovvero nel complesso considerando 25 anni dalla data di ciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per la prescrizione del diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, 10 anni per la prescrizione del diritto del datore, 10 anni per la prescrizione del diritto del lavoratore).
Nel caso di specie i contributi erano relativi al 1974 e la domanda di rendita fu presentata solo nel 2010, e dunque oltre il termine di prescrizione.
In conclusione, il ricorso va rigettato con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la sopravvenienza di Cass. S.U. 22802/25, cit.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, nella camera di consiglio del 28.11.25
La Presidente NOME COGNOME