Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 353 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 353 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6739-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3047/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 325/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME volta all’accertamento del diritto alla costituzione
Oggetto
Rendita vitalizia l.
n.1338/62
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2025
CC
di rendita mediante versamento della riserva matematica necessaria in relazione ai contributi omessi dal datore di lavoro per il periodo 1977-1980 e al conseguente diritto alla pensione di anzianità fondata su una contribuzione comprendente anche la quota versata in funzione della rendita vitalizia. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE inizialmente aveva autorizzato il versamento della riserva matematica e aveva erogato la pensione, poi però aveva revocato entrambi i provvedimenti.
La Corte d’appello riteneva che il diritto alla costituzione di rendita vitalizia fosse soggetto a prescrizione decennale, decorsa nel caso di specie, con conseguente venir meno dell’anzianità contributiva richiesta ai fini della pensione.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione dell’art.13 l. n.1338/62, in combinato disposto con l’art.38 Cost. Sostiene che il precedente citato dalla Corte d’appello, ovvero Cass. S.U. 21302/17, non sarebbe pertinente al caso di specie dove è il lavoratore a chiedere la costituzione della riserva matematica e non, come nella fattispecie decisa dalle sezioni unite, ad agire contro il datore di lavoro affinché questi costituisca la riserva presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Secondo il ricorrente, il diritto
alla costituzione della riserva matematica non sarebbe soggetto a prescrizione.
Il motivo è infondato.
Questa a Corte, a sezioni unite (Cass. S.U. 22802/25), ha deciso un caso analogo al presente dove era il lavoratore a voler costituire la riserva matematica presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai fini della rendita vitalizia, ex art.13, co.5 l. n.1338/62.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, non sussiste un diritto alla costituzione della riserva matematica autonomo da quello alla rendita vitalizia, e le sezioni unite hanno escluso che la costituzione di riserva matematica sia un diritto imprescrittibile; il diritto alla rendita vitalizia, il cui presupposto sta nella costituzione della riserva matematica da parte del datore ovvero, in sua sostituzione, del lavoratore, si prescrive invece in dieci anni.
Il dies a quo del diritto del lavoratore nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è però diverso e successivo rispetto a quello del datore, e decorre non dalla prescrizione della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita, ovvero nel complesso considerando 25 anni dalla data di ciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per la prescrizione del diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, 10 anni per la prescrizione del diritto del datore, 10 anni per la prescrizione del diritto del lavoratore).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi omessi nel periodo 1977-1980, con domanda di costituzione di
rendita presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 2013, deve dirsi maturato il termine di prescrizione.
Resta peraltro salva, come ancora chiarito da Cass. S.U. 22802/25, l’ulteriore facoltà del lavoratore, introdotta dalla r ecente modifica apportata all’art.13 l. n.1338/62 dall’art.30 l. n.203/24, di chiedere la costituzione della rendita – questa volta con onere totalmente a suo carico, – quando si sia oramai prescritto il diritto del datore di lavoro a costituire la rendita, ed anche quello del lavoratore di agire in sostituzione ex art.13, co.5.
In conclusione, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. prodotta e già positivamente valutata dalla Corte d’appello.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, nella camera di consiglio del 28.11.25
La Presidente NOME COGNOME