Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35339 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35339 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15238-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione della sentenza n. 5179 del 2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 6 marzo 2017 (R.G.N. 974/2013).
R.G.N. 15238/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/09/2023
giurisdizione Incrementi in quota fissa. Art. 10 della legge n. 160 del 1975.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 5179 del 2016, depositata il 6 marzo 2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha dunque confermato la pronuncia del Tribunale di Rieti, che ha accolto la domanda della COGNOMEa NOME COGNOME, titolare di pe nsione di reversibilità in regime di pro rata estero a decorrere dal primo febbraio 1990, e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di Euro 15.547,00, oltre accessori, a titolo di differenze pensionistiche maturate dal primo ottobre 1999 al 30 giugno 2010.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, per quanto in questa sede ancora rileva, che il credito azionato dalla COGNOMEa COGNOME non è prescritto : la prescrizione correlata all’inerzia del de cuius si configura come eccezione nuova, preclusa ai sensi dell’art. 437 , secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e il diritto alla pensione è comunque imprescrittibile.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, con atto notificato il 12 giugno 2017 e affidato a due motivi, illustrati da memoria.
-Resiste con controricorso il COGNOME NOME COGNOME, quale erede della COGNOMEa NOME COGNOME.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e, in particolare, censura la statuizione d’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione del credito derivante dall’applic azione del sistema perequativo delle ‘ quote fisse ‘ .
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2934 e seguenti cod. civ. e dell’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente considerato imprescrittibile il diritto agl’incrementi perequativi, alla stessa stregua del diritto a pensione.
-In primo luogo, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente.
3.1. -Non è fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato a persona deceduta.
Nel puntualizzare l’orientamento richiamato nel controricorso (pagine 7 e 8), questa Corte ha reputato ammissibile la notificazione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., presso il procuratore costituito della parte nel frattempo defunta o divenuta incapace, quando la morte o la perdita della capacità non siano dichiarati in udienza o non siano notificati alle altre parti, in ossequio alle forme rigorose regolate dal codice di rito (Cass., S.U., 4 luglio 2014, n. 15295).
In difetto d’una dichiarazione in udienza o d’una rituale notificazione dell’evento, verificatosi il 14 febbraio 2016 , in pendenza del giudizio d’appello, è ininfluente la conoscenza che aliunde l ‘RAGIONE_SOCIALE abbia acquisito degli eventi interruttivi.
Su tale conoscenza, per contro, pone l’accento la parte controricorrente, che ripercorre le vicende concernenti il disbrigo della pratica correlata all’esecuzione della sentenza (cfr., in tal senso, anche le pagine 1 e 2 della memoria illustrativa di parte ricorrente), senza
cimentarsi con le più recenti enunciazioni di principio (sentenza n. 15295 del 2014, cit.) e senza avvalorare, anche a fronte della costituzione della giusta parte, un’ipotesi d’inesistenza della notifica , produttiva di effetti irrimediabili e corrispondente all’accezione restrittiva enucleata a tale riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916).
3.2. -Dev’essere disattesa anche l’eccezione di genericità delle censure (pagine 9 e 10 del controricorso).
Il ricorso illustra in modo esauriente gli antefatti processuali rilevanti e consente a questa Corte d’intendere la soluzione delineata dai giudici d’appello e le censure dell’RAGIONE_SOCIALE , senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’atto d’impugnazione.
I motivi di ricorso si appuntano su entrambe le rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata: la novità dell’eccezione di prescrizione, riferita all’inerzia del de cuius , e, nel merito, l’imprescrittibilità del diritto vantato.
-Sgombrato il campo dai profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso, si può dunque procedere alla disamina delle doglianze.
-Il primo motivo è fondato.
5.1. -La sentenza impugnata (pagina 3) ha evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la prescrizione solo sotto il profilo delle differenze maturate sui ratei della pensione di reversibilità. Ad avviso dei giudici d’appello, si configura come nuovo il tema della prescrizione del credito per il mancato esercizio del diritto ad opera del de cuius .
Da questi presupposti discende la declaratoria d’ inammissibilità dell’eccezione , per contrasto con il divieto di nova sancito dall’art. 437 , secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
5.2. -A chi invochi la prescrizione, è sufficiente allegare l’inerzia del titolare del diritto e manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683, in linea con Cass., S.U., 13 giugno 2019, n. 15895, e 25 luglio 2002, n. 10955).
A tale onere di allegazione, nel caso di specie, il ricorrente ha ottemperato.
Con il richiamo al contenuto saliente degli atti processuali, l’RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato di aver eccepito sin dal primo grado la prescrizione di ogni diritto della parte attrice di beneficiare degl’incrementi in cifra fissa previsti dall’art. 10, terzo comma, della legge n. 160 del 1975 (pagina 4 del ricorso per cassazione) e di aver poi reiterato in appello tale eccezione (pagine 4 e 5), corredandola con i rilievi che la Corte territoriale ritiene del tutto nuovi e afferenti a un diverso tema d’indagine.
A fronte di una domanda concernente anche l’erogazione delle ‘quote fisse’ sulla pensione diretta del COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito «l’intercorsa prescrizione di ogni diritto alle paventate differenze pensionistiche per decorso del termine sia quinquennale che decennale» (pagina 8 del ricorso per cassazione, che riproduce la pagina 9 della comparsa di costituzione e risposta).
L’eccezione risulta formulata in termini onnicomprensivi, allo scopo di conseguire l’integrale rigetto della domanda già proposta dalla parte attrice entro i limiti della prescrizione decennale, e investe, dunque, tanto «le somme asseritamente dovute sulla pensione diretta del COGNOME a titolo di quote fisse, quanto quelle asseritamente dovute sulla pensione di reversibilità all’esito dell’aumento di quella diretta» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
Come emerge dagli argomenti addotti a sostegno del primo mezzo, si tratta di aspetti inscindibili, insiti nella stessa azione intrapresa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Sin dalle difese dispiegate in tale giudizio, si rivela univoca, pertanto, la volontà dell’RAGIONE_SOCIALE di profittare dell’estinzione del diritto nella prospettiva più ampia, con riferimento a tutte le pretese azionate e a quelle componenti che ne costituiscono l’indefettibile presupposto.
Ne consegue che non contravviene al divieto di proporre eccezioni nuove l’a ppellante , che, nel contesto di un’eccezione di prescrizione già ritualmente sollevata in primo grado in modo da abbracciare ogni profilo, approfondisca nella fase di gravame il tema dell’inerzia del dante causa nel rivendicare gl’incrementi in cifra fissa (cfr., sull’eccezione proposta in appello, la richiamata pagina 5 del ricorso per cassazione).
5.3. -Alla stregua del tenore letterale e della latitudine dell’eccezione sollevata in primo grado, allo scopo di paralizzare tutte le domande della beneficiaria della pensione di reversibilità, presta il fianco alle critiche del ricorrente la statuizione di novità dell’eccezione di prescrizione devoluta al giudice del gravame, lineare e coerente sviluppo delle argomentazioni di valenza generale già svolte in termini perspicui nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale.
-Anche il secondo motivo risulta fondato.
6.1. -Va data continuità all’orientamento espresso a più riprese da questa Corte, che considera assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20507; negli stessi termini, anche Cass., sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13185).
Tale diritto, soppresso dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di dieci anni da tale data.
In tal senso questa Corte si è pronunciata in controversie sovrapponibili a quella odierna e riguardanti la ricostituzione della pensione di reversibilità, previo riconoscimento del diritto all ‘ applicazione delle quote fisse sulla pensione goduta dal coniuge (da ultimo, Cass., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6335, punto 8 dei Motivi della
decisione , e Cass., sez. lav., 28 febbraio 2018, n. 4635, entrambe in tema d’inclusione degl’incrementi in quota fissa nella base di calcolo ).
6.2. -Né giova opporre il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, evocato dalla sentenza impugnata, in quanto l’oggetto del l’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gl’incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (Cass., sez. lav., 29 maggio 2019, n. 14677, punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 21 gennaio 2019, n. 1507, sempre con precipuo riferimento agli aumenti in quota fissa; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 1° marzo 2019, n. 6144, e Cass., sez. VI-L, 31 maggio 2018, n. 14034).
6.3. -Da tale indirizzo, richiamato dalla parte ricorrente anche nella memoria illustrativa, non vi sono ragioni per discostarsi, né la parte controricorrente enuncia argomenti persuasivi che inducano a rimeditarlo o ne contraddicano la pertinenza rispetto al caso di specie.
-Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto.
-La sentenza d’appello è cassata.
-La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che,