Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28556 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11080 – 2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -C.F. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME NOMEc.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME NOMEc.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME NOMEc.f. CODICE_FISCALE –NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo rappresenta e difende in virtù di studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.
RICORRENTI
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80188230587 – in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 97454380581 – in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. 80415740580 -in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore .
INTIMATI
avverso la sentenza n. 1355/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila ; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
I ricorrenti tutti indicati in epigrafe citavano – nel giugno 2015 (cfr. sentenza d’appello , pag. 4) – a comparire dinanzi al Tribunale di Aquila la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguito il diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giud izio.
Chiedevano in via principale tra l’altro – accertare e dichiarare il loro diritto a percepire ‘un’adeguata remunerazione per l ‘ attività svolta durante il periodo di formazione specialistica’ (così ricorso COGNOME ed NOME, pag. 7) e, per l ‘effetto, condannare i convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di lire 21.500.000 ovvero RAGIONE_SOCIALE diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. ed agli interessi.
Chiedevano in via alternativa condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘omesso recepimento RAGIONE_SOCIALE direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. ed agli interessi.
Chiedevano, in via subordinata, farsi luogo alla liquidazione in loro favore di un equo indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Resistevano le Amministrazioni convenute.
Eccepivano -tra l’altro – la prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese invocate ex adverso (cfr. sentenza d’appello , pag. 4) .
Con sentenza n. 262/2019 il Tribunale di L’Aquila rigettava le azionate pretese a motivo RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello. Resistevano la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 1355/2020, la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
Opinava la corte -in conformità a quanto ritenuto dal tribunale – che le azionate pretese, a far data -conformemente all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità – dal 27.10.1999, dovevano, al dì di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda in prime cure, reputarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME e gli NOME di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Avverso la medesima sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Il ricorrente NOME COGNOME ha depositato memoria.
Del pari hanno depositato memoria i ricorrenti NOME COGNOME ed NOME.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti NOME COGNOME ed NOME denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, 1° co., seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza, RAGIONE_SOCIALE direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia europea 25.2.1999 e
3.10. 2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo n. 1 alla C.E.D.U., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999 .
Formulano i medesimi rilievi e prospettano parimenti la necessità del vaglio da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia europea di cui al motivo del ricorso di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo i ricorrenti NOME COGNOME ed NOME denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 e 3.10.2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) cod. proc. civ., degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., l’omess o esame di fatto decisivo.
Deducono che la domanda di NOME COGNOME sarebbe stata da accogliere.
Deducono che non si è ex adverso contestato che il corso di specializzazione in ‘ A nalisi cliniche e di laboratorio’ fosse da equiparare a quello di ‘ Patologia diagnostica di laboratorio’.
Deducono che i termini ‘patologia diagnostica’ e ‘analisi cliniche’ sono sinonimi.
Con l’unico motivo il ricorrente NOME COGNOME denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso
e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999.
Deduce che, pur nel quadro RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, pronuncia cui i giudici del merito hanno ancorato i loro dicta , si sarebbe giustificato il differimento del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorso COGNOME, pag. 19) .
Deduce invero che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiva comunitaria (cfr. ricorso COGNOME, pag. 20) .
Deduce segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta almeno sino al 2011, siccome soltanto nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome soltanto nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestiones concernenti la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione e la durata del termine di prescrizione, siccome soltanto nel 2011 si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile (cfr. ricorso COGNOME, pagg. 20 – 21) .
Deduce dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorso COGNOME, pag. 21) , sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia europea , cui chiedere ‘se, alla stregua del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui
termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda’ (così ricorso COGNOME, pag. 22; cfr. altresì pag. 27) .
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed NOME e l ‘unico motivo del ricorso di NOME COGNOME sono evidentemente da disaminare in maniera congiunta; i medesimi motivi sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di L’Aqu ila ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
È sufficiente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., reiterare l’elaborazione di questa Cort e.
Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno RAGIONE_SOCIALE direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALE sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato NOME atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto
(conclude la menzionata pronuncia) la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; Cass. 15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. sez. un. 27.11.2018, n. 30649; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell ‘ ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – RAGIONE_SOCIALE direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALE sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589; Cass. sez. lav. (ord.) 7.7.2020, n. 14112; Cass. 11.9.2020, n. 18961; Cass. (ord.) 14.3.2022, n. 8096) .
Nel solco RAGIONE_SOCIALE oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione.
Per un verso, va ribadito che il rilievo dei giudici del merito appieno si conforma alla surriferita elaborazione.
Ben vero, il giudizio in prime cure ha avuto inizio nel giugno 2015 (cfr. altresì ricorso COGNOME, pag. 4)
Per altro verso, va senz’altro disattesa la prospettazione dei ricorrenti volta a sollecitare l’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 T.F.U.E. (cfr. Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17174; Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17184; Cass. (ord.) 13.12.2021, n. 39421, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea RAGIONE_SOCIALE questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEo Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione) .
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed NOME del pari è inammissibile.
Si premette che, con specifico riferimento alla ricorrente NOME COGNOME, la Corte di L’Aquila ha reputato che , con l’esperito gravame , l’appellante si era limitata ad evidenziare l’ ‘assonanza lessicale’ tra il corso di specializzazione frequentato -‘Analisi cliniche e di laboratorio’ -ed il corso -‘Patologia diagnostica di laboratorio’ di cui all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva, ma non aveva
individuato ‘gli esami e le attività pratiche attraverso le quali si articolano l’uno e l’altro corso di studi’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
16. Innegabilmente il motivo in disamina non reca puntuale censura RAGIONE_SOCIALE ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronunci a impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Più esattamente, il secondo mezzo di impugnazione non reca contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ulteriore conseguenziale affermazione RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale, secondo cui risultava preclusa la valutazione RAGIONE_SOCIALE sostanziale corrispondenza degli insegnamenti RAGIONE_SOCIALE‘uno e all’altro corso di specializzazione, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘omessa individuazione degli esami e RAGIONE_SOCIALE attività pratiche proprie RAGIONE_SOCIALE‘uno e RAGIONE_SOCIALE‘altro corso.
17. La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
18. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti NOME COGNOME NOME sia per il versamento da parte del ricorrente NOME COGNOME di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
La Corte così provvede:
dichiara inammissibili i ricorsi;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti NOME COGNOME COGNOME NOME sia per il versamento da parte del ricorrente NOME COGNOME di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte
P.Q.M.