Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34212 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.11739/2021 R.G., proposto da:
NOME NOME) NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del
Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore
;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 5374/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 2 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016, i medici NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione medica da loro seguiti negli anni accademici anteriori al 1991/1992.
il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione convenuta .
La Corte di appello di Roma, con sentenza 2 novembre 2020 n. 5374, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli attori.
Per la cassazione di questa sentenza, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, sulla base di cinque motivi.
Non svolge difese la RAGIONE_SOCIALE, che resta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria , nella quale tra l’altro si precisa che il nome della ricorrente NOME è ‘NOMENOME .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata « nullità della sentenza, in riferimento all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione mancante o
apparente e contraddittoria, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., circa il I motivo di appello concernente: la errata interpretazione ed applicazione della normativa statale ed in particolare dell ‘ art. 11 della l. n. 370/99, con conseguente non condivisibilità dell’orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza della prescrizione decennale dal 27.10.1999; la violazione degli artt-2935 e 2944 c.c.; la mancata valutazione del contenuto della memoria ex art. 183, comma 6, n, 1, depositata nel I grado dagli Attori ».
La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, avrebbe aderito all’orientamento che pone il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio al giorno 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999) , senza pronunciare sulla contraria tesi svolta dagli attori nell’ambito del primo motivo di impugnazione, così incorrendo sia nel vizio di omessa pronuncia che in quello di erronea, apparente e contraddittoria motivazione.
Con il secondo motivo viene denunciata « nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente e contraddittoria, circa il II motivo di appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., circa l’erroneità della motivazione espressa a pag.12 della sentenza di I grado, in riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 24.1.2018: travisamento dei presupposti e del contenuto della predetta decisione, confermativa della fondatezza delle domande di risarcimento dei ricorrenti ».
La decisione d’appello, confermando il rilievo già espresso dal giudice di prime cure circa l’ininfluenza sul presente giudizio della sentenza della Corte di Giustizia 24 gennaio 2018 (cause riunite C616/16 e C-617/16), non si sarebbe pronunciata sui punti evidenziati a p.10 dell’atto di appello, ovverosia in ordine alla non dipendenza
dell’obbligo di remunerazione dall’adozione di misure normative di trasposizione della direttiva n.82/76 e successive.
Con il terzo motivo viene denunciata « nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione mancante o apparente e contraddittoria, in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa il III motivo di appello concernente: erroneità della tesi espressa a pag. 13 della sentenza appellata del Trib. di Roma, circa la asserita non permanenza dell’inadempimento dello Stato italiano sino alla data di adozione dell’ultimo dei DPCM attuativi, del 2.11.2007 ».
La ricorrente evidenzia che nel terzo motivo di appello era stata riportata la tesi secondo cui la liquidazione dell’obbligazione risarcitoria era stata devoluta dalla legge ad una fonte secondaria, sicché, in difetto dell’emanazione dei relativi decreti ( emessi solo nel 2007) non poteva sorgere l’obbligazione sulla base del diritto interno.
Con il quarto motivo viene denunciata « nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per mancanza o apparenza di motivazione anche rispetto a quanto affermato nel IV motivo dell’atto di appello, circa la carenza di motivazione espressa alle pagg. 15 e 16 della appellata sentenza del Trib. di Roma, rispetto alla giurisprudenza depositata dagli attori all’udienza del 22.03.2019 ».
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare anche sul motivo di gravame con cui era stato dedotto il travisamento, da parte del primo giudice, del contenuto di una pronuncia della Corte di appello di Napoli, la quale, in riferimento a medici specializzatisi anteriormente all’anno accademico 2006/2007, aveva affermato che il termine di prescrizione della pretesa risarcitoria non era decorso se non dall’emanazione dei DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
4.1. I primi quattro motivi -da esaminarsi congiuntamente stante l’evidente connessione sono inammissibili a norma dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
4.2. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ( cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis , Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771).
4.3. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012) .
4.4. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti qua li: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le più recenti, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) – sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la
sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale d ella prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l’interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell ‘autonomia universitaria.
4.5. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che , a séguito dell’intervento con il quale il legislatore dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le più recenti, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
4.6. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all ‘ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
4.7. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna,
15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (NOME COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell’art. 6 della Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
4.8. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione relativa ai medici specializzandi, essa -come già si è osservato in precedenti arresti -ha evidenziato l’insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» ed idonea a garantire
l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza in ordine all’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).
Giova, comunque, ricordare che la fissazione del dies a quo della prescrizione dal 27 ottobre 1999 venne statuita dalle cc.dd. sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 (e da altre emesse dallo stesso Collegio) all’esito di ampia considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia circa le modalità di individuazione del corso della prescrizione per il danno da inadempimento delle direttive non self executing , ma con previsioni sufficientemente specifiche, e già nell’esame allora com piuto i dubbi oggi affacciati dai ricorrenti trovavano ampio superamento.
4.9. Il giudice di appello, rigettando i motivi di gravame proposti dai ricorrenti, ha accolto l’ eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio, con ampia e articolata motivazione, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘ diritto vivente ‘ .
Non sono dunque neppure astrattamente ipotizzabili i vizi di omessa pronuncia e di apparente e contraddittoria motivazione prospettati dai ricorrenti (questi ultimi, tra, l’altro, indebitamente prospettati sulla base di elementi desumibili, aliunde , dalle argomentazioni contenute nell’atto di appello, in spregio al principio per cui tali vizi sono denunciabili, quali ipotesi nullità processuale per violazione dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., solo se emergano dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090), non potendo farsi discendere tali lacune dalla circostanza che, in forza della condivisione di una tesi giuridica -peraltro consolidatasi in principi di diritto ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e legittimamente applicati dal giudice del merito -, sia stata disattesa la diversa tesi invocata dalla parte e ad essa più favorevole.
I primi quattro motivi di ricorso, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Con il quinto motivo viene denunciata « nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., per violazione degli artt.92, 112, 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. .p.c., e per motivazione mancante circa la evidenziata sussistenza, nel V motivo di appello, di orientamenti contrastanti in materia di decorrenza della prescrizione, nella giurisprudenza di merito e nell’ambito della stessa Corte di Appello di Roma, e di eccezionali e gravi ragioni, costituite anche dal comportamento dilatorio dello Stato nella attuazione delle Direttive, idonee alla compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. ».
La sentenza d’appello è censurata di nullità , per ultra-petizione, nella parte in cui avrebbe assunto il rifiuto della proposta conciliativa a
fondamento della reiezione dell’ ultimo motivo di appello e, per omessa motivazione, nella parte in cui non avrebbe preso atto degli evidenziati presupposti per la compensazione delle spese.
5.1. Anche il quinto motivo è inammissibile, per ragioni in parte coincidenti con quelle già rilevate in sede di esame dei precedenti motivi, avuto riguardo, in particolare, all’indebita evocazione del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, desunto da elementi estranei al testo della sentenza.
Inoltre, va ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) -e che trova il suo unico limite nell’i mpossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 26/04/2019, n. 11329), non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che -come nella fattispecie -, a seguito del totale rigetto del gravame proposto dalla parte già soccombente in primo grado e della integrale conferma della sentenza di prime cure -oltre a condannare l’appellante alle spese del giudizio di impugnazione, rigetti altresì il motivo di appello diretto a censurare
il capo di condanna nelle spese contenuto nella sentenza di primo grado.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio della parte intimata.
Sussistono, invece, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione