SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9147 2025 – N. R.G. 00028145 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro
n. 28145/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. NOME COGNOME nella causa
T R A
(nata a Bari il 21.10.1982), elettivamente domiciliata in Perugia, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOMEin virtù di delega in atti
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro-tempore,
domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege convenuto
all’udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
condanna il al pagamento in favore di della somma di € 12.906,72, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo; compensa per 2/3 le spese del giudizio e condanna il a rimborsare in favore delle procuratrici antistatarie della ricorrente il restante terzo che si liquida in € 1.543,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa;
pone a definitivo carico del le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, attualmente detenuta nel carcere di Perugia, ha sostenuto che in tre distinti periodi, durante i quali aveva svolto attività lavorativa come detenuta in diversi istituti, era stata retribuita dal
in misura inferiore al dovuto. I periodi in esame vanno da ottobre 2012 a febbraio 2013, da febbraio 2017 ad agosto 2020 e da novembre 2020 a luglio 2022. Per tutti questi tre periodi lavorativi, la non ha invocato orari o mansioni diversi da quello che risultava nei cedolini paga prodotti, riportandosi ai dati indicati in detti cedolini e sostenendo come detto di aver ricevuto meno di quanto dovutole a titolo di mercede. La somma richiesta giudizialmente dalla ricorrente è stata pari a € 36.400,88, come d a conteggi allegati.
Nel costituirsi in giudizio, il ha in primo luogo eccepito la prescrizione della pretesa vantata dalla , contestando comunque l’importo delle somme pretese.
Espletata Ctu contabile, la causa è stata decisa.
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La domanda della è fondata, nei limiti e termini che seguono.
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, va ricordato, secondo i principi espressi di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che ‘ la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso ‘; che la sospensione del termine di prescrizione riguarda il solo periodo del rapporto di lavoro e non anche l’intero rapporto detentivo ‘ a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest’u ltimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa ‘; che tuttavia ‘ non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione ‘; che certamente ‘ una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il
rapporto di lavoro ‘; che prima della cessazione dello stato detentivo ‘ le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata ‘; che ‘ in ogni caso, è onere dell’amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l’età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) … ‘; che dunque ‘ la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione … m a va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie) ‘ (così, da ultimo, per tutte Cass. 25.6.2024, n. 17484 e Cass. 2.3.2025, n. 5510).
Nel caso di specie, la ricorrente, che alla data del deposito del ricorso risultava ancora detenuta, ha rivendicato le differenze retributive relative a tre diversi e distinti periodi, durante i quali il rapporto di lavoro deve considerarsi unico, non essendo rilevanti, ai fini della prescrizione, eventuali cessazioni intermedie e non avendo in alcun modo il allegato e dimostrato il momento in cui il rapporto di lavoro sarebbe definitivamente cessato, poiché lo stato di detenzione era come detto in essere al momento del deposito del ricorso e poiché non sono state in alcun modo evidenziate precedenti situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L’eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
Quanto al resto, va sottolineato che le ore e i mesi lavorati dalla , nonché le mansioni svolte in detti distinti periodi, sono ricavabili dagli stessi cedolini paga rilasciati dal e prodotti dalla ricorrente; e che le tabelle retributive di riferimento sono quelle relative ai contratti collettivi indicati in apposita tabella dal stesso, sulla base delle predette
mansioni. Non vi sono pertanto elementi che siano difformi dai dati di provenienza del convenuto.
Ebbene, per accertare le differenze dovute alla ricorrente è stato necessario espletare Ctu contabile, essendo stato richiesto al nominato perito, considerati i sopra esposti parametri – periodi di lavoro da 1.10.2012 a 31.1.2013, da 1.2.2017 a 31.8.2020 e da 1.1.2021 a 31.7.2022 (ad eccezione, per il secondo e terzo periodo, delle mensilità prive di cedolino paga e corrispondenti alle mensilità indicate nei conteggi allegati al ricorso dove le ore e i giorni lavorati sono pari a zero); mansioni, inquadramento e giorni lavorati come riportati in ciascun cedolino paga mensile; riconducibilità delle mansioni e dell’inquadramento ai Ccnl previsti dalle Circolari del Ministero della Giustizia – di accertare a quanto ammontassero le eventuali differenze ancora dovute alla parte ricorrente, tenuto conto che nel ‘dovuto’ doveva essere presa in considerazione la sola voce ‘mercede’(o retribuzione ordinaria) di cui ai cedolini paga, nella misura di 2/3 del trattamento previsto dal Ccnl applicato, e detratto quanto percepito (sempre per la sola voce ‘mercede’) come da cedolini paga depositati.
Ebbene, il Ctu nominato (dr. , verificato che per alcune delle mensilità dei tre periodi lavorativi rivendicati non erano affatto presenti i cedolini paga (non effettuando di conseguenza i conteggi per dette mensilità), ha accertato che le differenze retributive maturate dalla ricorrente ammontano a complessivi € 12.906,72.
Le risultanze della Ctu contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità (le osservazioni del alla bozza di Ctu muovono da un presupposto teorico che nel caso di specie non si è realizzato, e cioè che da ottobre 2017 il avrebbe ‘adeguato’ le retribuzioni).
In base a quanto detto, il convenuto va condannato al pagamento in favore della del complessivo importo di € 12.906,72, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo (sul divieto di cumulo degli accessori nel lavoro dei detenuti, cfr. Cass. 11.8.2014, n. 17869).
Visto l’esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate nella misura di 2/3. Il restante terzo, liquidato come in dispositivo e distratto ex art. 93 c.p.c., va posto a carico del convenuto.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 26.000,01 a € 52.000,00); si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste quattro fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 (considerata la semplicità e serialità della questione trattata). Del to tale così raggiunto (€ 4.628,50) si è liquidato il solo terzo in conseguenza della parziale compensazione effettuata.
Le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico del convenuto.
Roma, 22.9.2025
Il giudice NOME COGNOME