Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31667-2021 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di eredi di NOME COGNOME tutte domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 643/2019;
Oggetto
Indebito
previdenziale
prescrizione
R.G.N. 31667/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
con ordinanza n.14426/19, questa Corte cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza statuendo che in caso di azione di ripetizione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, la prescrizione decorre dal momento di pagamento della prestazione. Nel caso in cui l’Inps sia venut o a sapere dell’indebito solo in seguito per avere l’assicurato taciuto un’occupazione lavorativa all’estero nel periodo di fruizione della CIGS, il dies a quo del termine di prescrizione rimane invariato, dovendosi semmai valutare la ricorrenza della causa di sospensione prevista all’art.2941 n.8 c.c.
Il giudizio veniva riassunto e la Corte d’appello di Salerno accertava che COGNOME COGNOME COGNOME dante causa degli odierni ricorrenti NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME aveva dolosamente omesso di comunicare all’Inps il nuovo lavoro reperito in Svizzera; la mancata comunicazione era durata per tutto il periodo della CIGS, ovvero un decennio circa; tale omessa comunicazione aveva reso estremamente difficile all’Inps venire a conoscenza dell’impiego in Svizzera e della relativa causa di decadenza dal trattamento di CIGS.
Avverso la sentenza, NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, in proprio e quali successori del defunto COGNOME NOME, ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2941, n.8 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto la sospensione della prescrizione nonostante non vi fosse impossibilità giuridica per l’Inps di accertare l’attività lavorati va in Svizzera. Inoltre, non poteva parlarsi di doloso occultamento del debito per il solo fatto della omessa comunicazione del nuovo lavoro da parte del de cuius .
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.384, co.2 c.p.c. poiché la Corte non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sulla sussistenza del dolo, come richiesto dalla pronuncia di cassazione con rinvio, ma aveva reso motivazione meramente assertiva sulla sussistenza del dolo per mancata comunicazione.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. per mancanza di motivazione della Corte sulla sussistenza di comportamento doloso ex art.2941 n.8 c.c.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente ponendo la medesima questione, e sono infondati.
La motivazione della Corte d’appello, lungi dall’essere omessa, è presente ed esaustiva. Il collegio ha rilevato che: a) vi era stata omessa comunicazione all’Inps del nuovo lavoro reperito in Svizzera; b) tale omessa comunicazione si protrasse per circa 10 anni, in
concomitanza con la percezione della CIGS in Italia; c) l’omessa comunicazione determinò l’estrema difficoltà in capo all’Inps di accertare la nuova occupazione lavorativa e quindi l’indebita erogazione della CIGS, d) l’estrema difficoltà dipendeva dal luo go di lavoro all’estero e dalla mancanza di obbligo di circolarità di informazioni tra i due Paesi e i rispettivi enti sui rapporti di lavoro.
Quanto al fatto che non vi sarebbe stata impossibilità giuridica per l’Inps di giungere aliunde all’accertamento, ma solo una difficoltà, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui sussiste la causa di sospensione dell’art.2941 n.8 c.c. quando il comportamento doloso non determini una difficoltà di mero fatto ma una impossibilità giuridica, da intendersi però non come assoluta, ma come impedimento all’accertamento del credito non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.5413/20, Cass.29437/22).
Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, considerato che si trattava di lavoro reperito all’estero, non risultante dai dati in possesso dell’Inps e considerata, come rilevato rettamente dalla Corte, l’assenza di un obbligo di circolarizzazione delle informazioni tra Svizzera e Italia.
Quanto, infine, all’accertamento positivo del dolo, va detto che esso può avvenire anche per via presuntiva, come ha fatto la sentenza impugnata. In particolare, la volontaria decisione di occultare all’Inps il proprio diritto di ripetizione delle somme è stata desunta d all’atteggiamento del de cuius , che in modo prolungato, per circa 10 anni, ha continuato a percepire la CIGS e a
lavorare all’estero. Evidentemente la Corte ha ritenuto che un lasso di tempo così lungo non potesse giustificarsi con una mera disattenzione, ma con una precisa intenzione di celare il fatto che rendeva indebita la percezione della CIGS.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.