Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8400-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, già elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
Oggetto
Previdenza
R.G.N.8400/2016
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 239/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 103/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.9 .2015, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta a condannare l’INPS al pagamento delle differenze dovutele per gli incrementi in cifra fissa ex art. 10, comma 3°, l. n. 160/1975, sui ratei della pensione di reversibilità spettantile dal 1°.1.2002 quale coniuge superstite di NOME COGNOME
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che gli eredi di NOME COGNOME nominativamente indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso;
che, deceduto nelle more del giudizio il difensore delle parti controricorrenti, la causa è stata rinviata più volte per provvedere alla comunicazione a costoro della pendenza del processo e dell’invito a costituirsi con nuovo difensore;
che, acquisita la relata della consegna dell’anzidetta comunicazione e constatata l’inerzia delle parti controricorrenti circa la nomina di altro difensore, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 29.1.2025, ove il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, l. n. 160/1975, e 21, l. n. 730/1983, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione di
reversibilità della dante causa degli odierni controricorrenti potesse essere incrementata delle c.d. quote fisse, ancorché tale meccanismo di perequazione sia cessato a far data dal 1°.5.1984 e la pensione di reversibilità decorresse dal 1°.2.1999;
che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 c.c. e 10, l. n. 160/1975, per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere che gli incrementi in cifra fissa dovessero essere computati sulla pensione di vecchiaia del de cuius (decorrente dal 1981), il primo atto con il quale era stata richiesta la ricostituzione della pensione risaliva al 25.3.2011, quando il credito si era prescritto;
che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati, avendo questa Corte consolidato il principio di diritto secondo cui, costituendo gli incrementi in cifra fissa di cui all’art. 10, comma 3°, l. n. 160/1975, oggetto di un diritto autonomo, il diritto al loro conseguimento soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma da parte dell’art. 21, l. n. 730/1983, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16996 del 2017 e 14677 del 2019);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME con ricorso depositato il 9.7.2012;
che le spese dell’intero processo vanno senz’altro compensate tra le parti, essendosi il principio di diritto cui qui s’è data continuità consolidato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.1.2025.