Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35335 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35335 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22369-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
Oggetto
Prescrizione ripetizione indebito
R.G.N. 22369/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
Aula B
– intimata –
avverso la sentenza n. 7019/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 3405/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la restituzione all’RAGIONE_SOCIALE di somme dallo stesso ente precedentemente corrisposte a COGNOME NOME a titolo di disoccupazione agricola.
In particolare, la Corte riteneva che il diritto di ripetizione, soggetto a prescrizione decennale, fosse estinto per intervenuta prescrizione decorrente dalla data dei pagamenti. Nemmeno poteva applicarsi la sospensione di cui all’art.2941 n.8 c.c. , in quanto sussisteva non una vera e propria impossibilità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di esercitare il diritto alla ripetizione, ma una mera difficoltà, superabile con gli accertamenti svolti in sede ispettiva.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
COGNOME NOME è rimasta intimata.
All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c. Sostiene che il contegno di COGNOME NOME, la quale aveva falsamente dichiarato la presenza di rapporti di lavoro agricolo, doveva giustificare l’applicazione della sospens ione della prescrizione, avendo reso impossibile all’istituto l’azione di ripetizione. Solo a seguito dell’attività ispettiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE poté ave re contezza della situazione e fu messo in grado di agire per il recupero.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art.2941 n.8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass.5413/20, Cass.21567/14).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura poteva essere scoperta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come fu -a seguito di controlli ispettivi, i quali rientrano nelle istituzionali attribuzioni dell’ente, sì che non può pa rlarsi di impossibilità nell’esercizio del diritto. Questa Corte ha più volte affermato che sussiste mera difficoltà e non impossibilità, quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possa venire a conoscenza del proprio diritto facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi o mediante richiesta di informazioni all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. Cass.25593/19, Cass.16038/19, Cass.17769/15).
Conclusivamente il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese essendo rimasta intimata COGNOME NOME.