Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6270 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6270 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Trasporto spedizione -Trasporto marittimo Prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13590/2022 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e di fesa dall’AVV_NOTAIO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e di fesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimata – per la cassazione della sentenza n. 4280/2021 della CORTE d’APPELLO di Napoli pubblicata il 18.11.2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.1.2026 dal AVV_NOTAIO:
Fatti di causa
Con sentenza pubblicata il 17.1.2014 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) e dichiarava improponibile la domanda proposta contro RAGIONE_SOCIALE
L’attrice aveva addotto che: a) il 13.12.2003 la motrice IVECO di sua proprietà, tg. TARGA_VEICOLO, si trovava nel porto di Catania, a bordo della Motonave ‘ Partenope ‘, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, per essere trasportata nel porto di Napoli, allorquando a causa del forte rollio dell’imbarcazione, essendosi spezzate le rizze di aggancio della motrice, quest’ultima, dopo essere scivolata per circa venti metri verso destra, andava a collidere con il lato sinistro contro la paratia della nave, riportando notevoli danni, immediatamente denunciati al responsabile della motonave e successivamente quantificati nella misura di euro 59.871,96, comprensiva di IVA; b) la responsabilità dell’evento era da addebitare esclusivamente alla convenuta, proprietaria della motonave e custode della motrice; c) aveva costituito in mora la società armatrice mediante la richiesta di risarcimento dei danni contenuta nella raccomandata a.r. n. 12315819817-3, spedita il 16.12.2003 e recapitata il 19.12.2003; d) successivamente la società RAGIONE_SOCIALE, quale assicuratrice per l’attività di trasporto marittimo della convenuta, aveva provveduto ad aprire la pratica del sinistro recante il n. NUMERO_DOCUMENTO, senza mai dar corso alla corresponsione del dovuto.
RAGIONE_SOCIALE , pertanto, aveva chiesto la condanna in solido, o in via alternativa, delle convenute, previo accertamento della responsabilità esclusiva di RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni nella misura di euro 59.871,96 per la riparazione della motrice, di cui euro 37.184,89 per il suo mancato utilizzo per quattro mesi.
RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la prescrizione ai sensi dell’art. 438 cod. nav. e contestata nel merito la domanda nell’ an e nel quantum . RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) aveva chiesto il rigetto della domanda per essere avvenuto il sinistro in occasione di un trasporto su una nave maggiore e, quindi, il danneggiato non aveva azione diretta nei suoi confronti.
Il Tribunale, espletata istruttoria orale e disposta C.T.U., rigettava la domanda nei confronti del vettore in accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione e dichiarava improponibile la domanda verso l’assicuratore.
La Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale si erano costituite RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, con sentenza pubblicata il 18.11.2021 rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e la onerava delle spese del grado in favore delle appellate.
La Corte d ‘ appello riteneva maturato il termine di prescrizione dell’art. 438 cod. nav. sul rilievo dell’esistenza di unico atto interruttivo (la raccomandata di costituzione in mora spedita il 16.12.2003 e ricevuta il 19.12.2003), mentre la citazione introduttiva era stata notificata il 2.7.2004 oltre il semestre; nel respingere la prospettazione aquiliana della vicenda trattata, affermava che l’ammissibilità del concorso tra responsabilità esige che il medesimo fatto integri, oltre alla violazione del contratto, anche la lesione di diritti della persona rilevanti sul piano extracontrattuale, ed escludeva che il danno al veicolo trasportato valesse di per sé anche quale lesione idonea a giustificare la tutela aquiliana. Ancora, quanto alla posizione dell’assicuratore, la Corte di appello richiamava il principio di autonomia del rapporto assicurativo rispetto a quello risarcitorio, negando l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del danneggiante e osservando che le disposizioni del codice della navigazione invocate dall’appellante non preved ono la diretta
azionabilità, disciplinando profili diversi (assicurazione delle merci, rischi della navigazione, urto e colpa/dolo dell’equipaggio).
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha svolto un unico motivo, al cui interno sono contenuti tre submotivi.
1.1. Con il primo submotivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.c., la violazione degli artt. 1703 e ss. c.c.
La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha considerato solo la raccomandata del 15.12.2003 (spedita il 16.12.2003 e consegnata il 19.12.2003) come idonea a interrompere la prescrizione, in quanto atto di costituzione in mora, escl udendo l’ efficacia interruttiva per una serie di comunicazioni, rapporti professionali e numerose comunicazioni, anche per le vie brevi, intercorse con l’assicuratore . Attività svolte successivamente e da inquadrarsi nello schema del mandato, quanto al rapporto tra l’armatore /vettore e il suo referente commerciale RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE sostiene che, a seguito della denuncia del sinistro, l’armatore aveva coinvolto il proprio assicuratore, che aveva aperto il sinistro, e la RAGIONE_SOCIALE sua mandataria. In particolare, il sopralluogo del 2.2.2004 svolto in sede di perizia estimativa del danno da parte del perito di fiducia nominato tramite RAGIONE_SOCIALE, in contraddittorio con il c.t.p. (attoreo) NOME COGNOME, la raccomandata del 5.3.2004 (ricevuta il 9.3.2024) diretta all’assicuratore e alla RAGIONE_SOCIALE (broker dell’armatore) di sollecito al risarcimento del danno , le ulteriori
interlocuzioni (ivi incluse comunicazioni scritte e ‘per le vie brevi’ con il responsabile commerciale del l’armatore per un componimento bonario), si sarebbero dovuti valutare quali atti significativi della persistente volontà di ottenere il ristoro e, quindi, idonei a interrompere la prescrizione. Segnatamente, ai fini interruttivi della prescrizione valeva l ‘incontro per la stima del danno effettuato con il perito incaricato da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria del l’armatore , poiché espressione di una gestione dell’affare per conto della mandante all’interno della trattativa per la liquidazione del danno.
1.2. Con il secondo submotivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2049 c.c., 274 cod. nav.
La ricorrente si duole per aver la Corte d’appello escluso la concorrente responsabilità extracontrattuale del vettore, pacificamente ammessa dal diritto vivente quando ricorra una condotta del medesimo vettore valutabile, non come mera inadempienza alle obbligazioni del trasporto, ma come contraria alle regole sulla responsabilità civile. Nella specie, il personale del vettore, del cui operato quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 274 cod. nav., in maniera gravemente colposa aveva stivato la motrice, peraltro collocata nel garage collocato al piano più elevato della M/N, e ne aveva omesso il rizzaggio alla paratia della motonave, ‘ovvero con imperizia, imprudenza e negligenza realizzava un rizzaggio inadeguato alle caratteristiche di dimensione e peso del mezzo da assicurare alla motonave’.
1.3. Con il terzo submotivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 516, 521, 517 e 524 cod. nav.
La ricorrente osserva che, data la condotta gravemente colposa del personale del vettore e stante l’applicabilità delle disposizioni indicate nell’intestazione del motivo, l’assicuratore lo si sarebbe dovuto ritenere come passivamente legittimato e, quindi, per essere portatore di un interesse ‘pieno e proprio a condurre le trattative’ , la prescrizione non era
affatto maturata, sia a considerarla semestrale, sia a ritenerla annuale o di altra durata.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo submotivo è rubricato come denunciante violazione della disciplina del contratto di mandato (articoli 1703 ss. c.c.) – ricorso, pagina 7 -, ma nel contenuto – ricorso, pagine 9 ss. -precisa il senso dell’invocazione delle norme: ‘ciò in relazione all’efficacia quali atti interruttivi della prescrizione da attribuire alla corrispondenza, attività, conversazione, rapporti professionali intercors tra le parti’, avendo il giudice d’appello ritenuto tutti questi elementi ‘non idonei ad interrompere la prescrizione’ (ricorso, pagina 9 , riga 21).
Per meglio comprendere questo submotivo, senz’altro esposto in maniera ellittica, deve essere richiamata la parte del ricorso dove è descritto lo svolgimento del processo d’appello (pagine 5 e s. del ricorso) e sono stati riassunti i quattro motivi del gravame. In particolare, quanto al primo motivo d’appello la ricorrente si era così espressa: ‘erroneità, carenza e contrarietà della motivazione’ ove ritiene il Tribunale maturata la prescrizione del diritto al risarcimento danni per essere decorso il termine di sei mesi ai sensi dell’articolo 438 cod. nav. nel contratto di trasporto di cose, e altresì ove il Tribunale ‘non ritiene che le comunicazioni … con gli assicuratori … non possano avere effetto interruttivo della prescrizione’.
Il giudice d’appello, infatti, illustra (sentenza, pagin e 7 e s.) che il primo motivo d’appello censura il riscontro, da parte del Tribunale, di un ‘unico atto interruttivo della prescrizione semestrale’ ai sensi dell’articolo 438 cod. nav. -cioè la raccomandata all’armatrice giunta il 19 .12.2003 -, affermando che si dovevano invece ritenere atti interruttivi una pluralità di elementi (la perizia del 2.2.2004; la raccomandata del 27.2.2024, spedita il 1°.3.2004, dall’assicurazione per dichiarare di aver aperto la pratica del sinistro; la raccomandata recapitata il 9 e il 10 marzo 2004 ‘con la quale la società danneggiata aveva reiterato la richiesta di risarcimento …
indirizzandola … rispettivamente’ all’assicurazione COGNOME e a RAGIONE_SOCIALE ‘broker dell’armatrice’ ), e altri contatti.
La censura qui in esame non si esprime in modo del tutto apprezzabile, ma inequivocamente si riferisce proprio al disattendimento del primo motivo d’appello, che in sentenza si rinviene nelle pagine 11 -13, va allora riqualificato, perché quel che denuncia non è una questione di mandato, bensì attiene all ‘ idoneità interruttiva della prescrizione degli elementi di cui sopra, i doneità negata dal giudice d’appello ; e ciò si deve tradurre nel senso che, ritenendo il giudice d’appello maturata la prescrizione, il motivo ha lamentato per l’appunto che non siano stati reputati idonei tutti gli elementi suddetti (tra cui rileva soprattutto la raccomandata recapitata il 9 e il 10 marzo 2004), senza darne però spiegazione. La motivazione implicita – in astratto unica motivazione qui attribuibile al giudice d’appello – raggiunge in effetti la incomprensibilità, perché quanto è stato apertamente argomentato non è per nulla sufficiente per sostenere questo celato profilo.
Così corretto il primo submotivo va accolto, assorbito il resto, non senza aggiungere quanto segue.
2.1. Mette conto ricordare come, nel riferito contesto di un trasporto marittimo in ambito nazionale, assoggettato allo stretto termine semestrale della prescrizione previsto dall’art. 438 cod. nav., non può trascurarsi il rilievo attribuibile alla buona fede in capo al debitore nel rilievo dell’eccezione nella fase successiva all’esecuzione della prestazione.
Questa Suprema Corte ha già più volte avuto modo di affermare che l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, rilevante ex art. 2 Cost., applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, il quale impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462,
peraltro proprio in materia di trasporto marittimo; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348; Cass. 31 maggio 2010 n. 13208).
Nell’adempimento del contratto, in particolare, il debitore è sempre e comunque tenuto, a prescindere dal tenore delle clausole contrattuali, a improntare la propria condotta al rispetto di tale obbligo.
Si è al riguardo precisato che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce:
regola di comportamento (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.), quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819; Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056), che trova applicazione anche a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, per cui il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla violazione dei quali conseguono profili di responsabilità (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494; Cass., 27 aprile 2011 n. 9404; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056; Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 13 aprile 2007 n. 8826; Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462; Cass. 27 ottobre 2006 n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; e v. altresì Cass. 24 settembre 1999 n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775);
regola di interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295);
c) criterio di determinazione della prestazione contrattuale , costituendo invero fonte – altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass. 27 novembre 2012 n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale v. Cass. 10 luglio 2008 n. 18868; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1689; Cass. 22 maggio 2001 n. 6956; e v. altresì Cass. 9 novembre 1998 n. 11264) – di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), laddove impone di compiere quanto necessario o utile a
salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -ovvero che non imponga attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass. 10 gennaio 2025 n. 656; Cass. 15 ottobre 2012 n. 17642; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass., 30 marzo 2005 n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004 n. 2422) -.
Trattandosi di rapporto di fonte contrattuale, l’impegno generato dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494 e Cass. 29 gennaio 2013 n. 2071).
2.2. Atteso l’am pio spettro di applicazione della correttezza sul piano comportamentale delle parti, essa non è limitata alle sole fasi di negoziazione e di esecuzione delle prestazioni, ma si estende anche alla fase c.d. patologica del rapporto, quando una di esse lamenti l’inadempimento dell’altra e debba procedersi alla stima dei danni, finendo per includere anche il rilievo dell’eccezione di prescrizione.
È stato sostenuto che l’inerzia ex art. 2934 c.c. debba essere intesa non come fatto ma alla stregua di un atto giuridico, dovendo prendere in esame l’intenzionalità della condotta del creditore riferita non alla mancata manifestazione di volontà contraria, bensì in termini di concludenza comportamentale nei confronti del debitore: non sarebbe la mera inerzia, come fatto giuridico, a costituire la prescrizione, ma occorrerebbe che questa inerzia sia valutata nella sua realtà sociale come comportamento omissivo del titolare della situazione giuridica attiva.
Tesi alla quale è stato obiettato che dalla disciplina della prescrizione, e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 2943 c.c. , come inteso dal diritto vivente, emerge che per cagionare l’estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge ai sensi dell’art. 2934 c.c., senza che sia necessari a alcuna qualificazione o caratteristica del mancato esercizio, rilevando il solo dato
dell’inerzia ; a questo pervenendo a contrario sulla base de ll’art. 2943 c.c., che dà rilievo ai fini interruttivi proprio a una serie di atti in grado di evidenziare in modo non equivoco, anche se implicito, l’intento di esercizio del diritto. Valutazione, invece, non prevista dall’art. 2934 c.c.
È stato, altresì, osservato che per l’esplicazione della prescrizione occorre ‘una valutazione ponderata del comportamento di entrambi i soggetti del rapporto’ alla luce del principio di correttezza e buona fede . Opinione , quest’ultima, che nel guardare alla posizione delle parti del rapporto ha trovato un’applicazione nel diritto vive nte quando è stato attribuito rilievo alla condotta del debitore così da dover differire il dies a quo (v. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1547), ovvero è stato dato rilievo al momento in cui il debitore abbia acquisito conoscenza di tutti gli elementi per agire in giudizio (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576; Cass. 18 giugno 2019 n. 16217; Cass. 26 maggio 2021 n. 14470).
In questo contesto, va evidenziato che la questione della sollevata prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav. non può essere esaminata a prescindere dal contesto della specifica relazione intercorsa, a seguito della denuncia del sinistro, e dalla verifica di compatibilità con il canone della buona fede oggettiva quale regola di conformazione del comportamento e non come clausola morale.
Se la buona fede non rileva al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione, perché non in grado di ingenerare un affidamento meritevole di tutela (v. Cass. 7 febbraio 2025 n. 3172; Cass. 26 aprile 2024 n. 11219; in senso contrario, tuttavia, v. Cass. 14 giugno 2021 n. 16473), nondimeno in questa sede non viene affatto in rilievo una inerzia ‘muta e inespressiva’ da parte del creditore, quanto piuttosto la conformità o meno al canone della buona fede della condotta del debitore nell’ambito della specifica situazione venutasi a determinare, che, come detto, non è stata oggetto di un completo scrutinio.
In altri termini, occorre verificare la conformità al canone della buona fede oggettiva della condotta del vettore (o soggetto equiparato),
che avvia o coltiva trattative risarcitorie, dispone accertamenti tecnici o perizie tramite suoi ausiliari o terzi qualificati e mantiene una condotta complessivamente incompatibile con l’intenzione di avvalersi della prescrizione, per poi eccepirla improvvisamente una volta avviata la lite.
D’altra parte, se la finalità della prescrizione è quell a di dare certezza e stabilità nei rapporti giuridici, evitando che per effetto dello scorrere del tempo si disperdano le fonti di prova, rendendo disagevole, oltre che eccessivamente costoso, l’esercizio del diritto di difesa del debitore, nella riferita vicenda metterebbe conto verificare anche una distorsione sul piano funzionale dell’eccezione di prescrizione proprio in ragione del termine assai stretto di sei mesi, sì da integrare un possibile esercizio abusivo del diritto alla stregua della condotta tenuta dalle parti in lite (v. Cass. 30 settembre 2021 n. 26541; Cass. 15 giugno 2018 n. 15885).
Accolto quindi il ricorso per quanto di ragione, la sentenza va cassata, rinviando – anche per le spese del giudizio di legittimità – alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME