Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19100-2022 proposto da:
CASSA RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
Oggetto
R.G.N. 19100/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
– ricorrente principale -controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 5/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/02/2022 R.G.N. 209/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 18.2.22 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma di sentenza del 2021 del tribunale di Bergamo, ha condannato la Cassa a restituire al professionista in epigrafe somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo dal 2015 al 2019 e dal 2010 al 2011, ritenendo parzialmente prescritte (applicato il termine quinquennale dal 2011 e decennale per il periodo pregresso) le somme richieste. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per tre motivi, resiste con controricorso il contribuente, che propone ricorso incidentale per un motivo.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo del ricorso principale lamenta che la Corte abbia ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà; il secondo motivo deduce, in subordine, violazione dell’articolo 24 , comma 24, d.l. 201 del 2011, essendo illegittimo il contributo di solidarietà quanto meno dalle delibere 4/08 e 10/17; il terzo motivo deduce, in ulteriore subordine, violazione degli articoli 9 co.3 l. 21/86, 2184 n. 4 c.c. e 3 co. 9 d.lgs. 335/95, per il rigetto dell’eccezione di prescrizione quanto agli anni 2010 e 2011, e deducendo un termine prescrizionale quinquennale anche per tali anni.
Il ricorso incidentale propone impugnazione della sentenza nella parte in cui applica la prescrizione di cinque anni e non
quella di dieci anni.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.
Invero, questa Corte, Sez. L -, Sentenza n. 31875 del 10/12/2018 (Rv. 652020 – 01), ha già affermato che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Nel medesimo senso, Sez. L -, ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 (Rv. 672194 – 01), secondo la quale, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo
inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
In tema di prescrizione, il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, riguardando entrambi la precisazione della corretta durata del termine di prescrizione.
Questa Corte ha precisato che la prescrizione è decennale (Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636249 01), osservando che, in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Né su tale materia ha inciso l’art. 47 -bis del d.P.R. 639/70, introdotta dall’art. 38 d.l. 6.6.11, conv. in l. 111del 2011, che riguarda i soli trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto relativo, fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Il ricorso incidentale va dunque accolto, mentre il terzo motivo del ricorso principale va respinto.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre