Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13774/2019d R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , in persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis
– ricorrente principale – contro
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1801/2018 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 29.10.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale controricorrente si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere , tra l’altro, l’accertamento dell’illegittim a reiterazione di contratti a termine stipulati con la RAGIONE_SOCIALE e la condanna di questa al risarcimento del conseguente danno.
Il Tribunale accolse la domanda in parte qua e, per quanto qui ancora di interesse, ritenne applicabile al credito risarcitorio la prescrizione ordinaria decennale, invece che quella breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale.
La Corte d’ Appello di Bari -davanti RAGIONE_SOCIALE quale entrambe le parti impugnarono la sentenza di primo grado, in ragione delle reciproche soccombenze -respinse l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE , ribadendo l’applicabilità del termine ordinario decennale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’ Appello E.S.A.C.R.I. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.
La lavoratrice si è difesa con controricorso contenente anche un ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale ed ulteriormente illustrato con memoria nel termine di legge anteriore RAGIONE_SOCIALE data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale si denuncia «v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 1338 c.c., dell’art. 2087, 2946 c.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, re lativamente all’a rt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del danno sancito dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 in favore del lavoratore in caso di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione -integrando un’ ipotesi di responsabilità precontrattuale, che, a sua volta, va ricondotta RAGIONE_SOCIALE responsabilità extracontrattuale -si prescrive nel termine quinquennale previsto d all’art. 2947, comma 1, c.c.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Questa Corte ha già avuto occasione di statuire che, nel caso di illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, il conseguente obbligo risarcitorio del datore di lavoro integra un ‘ipotesi di «responsabilità di natura contrattuale … e non già precontrattuale» (Cass. nn. 31104/2023; 15027/2022; nonché Cass. S.U. n. 5072/2016, ove si legge, al punto 12 della motivazione: «deve farsi riferimento RAGIONE_SOCIALE regola generale della responsabilità contrattuale posta dall ‘ art. 1223 c.c.»).
L’orientamento in tal senso della giurisprudenza di legittimità -riferito in generale ad ogni tipo di lavoro subordinato -è consolidato da oltre un ventennio, come risulta dai precedenti citati nella stessa sentenza qui impugnata (Cass. nn. 12697/2001 e 8893/2003). In seguito, tale orientamento è stato inoltre ribadito con particolare riguardo al diritto al pagamento dell ‘ indennità «forfetizzata» e «onnicomprensiva» di cui al l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (Cass. n. 14996/2012) e RAGIONE_SOCIALE relativa applicazione nell’ambito del pubblico impiego, ove la tutela risarcitoria è l’unica riconosciuta dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 9402/2017).
Questa Corte ha anche ribadito che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato in termini conformi RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE, è un danno «da precarizzazione», che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost., e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della Carta di Nizza (Cass. n. 10999/2020).
Il danno derivante dRAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non è pertanto legato RAGIONE_SOCIALE sola stipulazione di un contratto a termine nullo e non suscettibile di conversione, ma allo stato di precarizzazione che deriva dRAGIONE_SOCIALE reiterazione abusiva d el contratto medesimo, ossia dall’avere reso la prestazione in condizione di precarietà.
Non è quindi corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il risarcimento del danno nel caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego coprirebbe soltanto l’interesse contrattuale negativo corrispondente alle spese inutilmente sostenute, nonché RAGIONE_SOCIALE perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale.
2.2. La natura contrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione datrice di lavoro porta con sé la conseguenza, correttamente assunta dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, dell’inapplicabilità al diritto al risarcimento del danno del termine di prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, c.c. e del l’applicabilità, invece, della prescrizione ordinaria decennale.
Anche questa scontata conseguenza -che in quanto tale non è messa in discussione nel ricorso, ove si contesta soltanto
la premessa sulla natura della responsabilità -è già stata affermata da questa Corte, sia in alcuni dei già citati precedenti (Cass. nn. 14996/2012; 9402/2017), sia in altri successivi (Cass. nn. 5740/2020; 34741/2023).
2.3. Bene ha fatto, pertanto, la Corte d’Appello a respingere l’eccezione di prescrizione e risulta superfluo osservare che, anche laddove si fosse condivisa la tesi del ricorrente sulla natura precontrattuale della responsabilità, la conseguenza dell’applicabilità della prescrizione quinquennale non sarebbe stata altrettanto scontata, in considerazione dei diversi orientamenti in materia (v. Cass. n. 14188/2016, per l’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale da «contatto sociale qualificato»; v. Cass. n. 24738/2019, che invece riconduce la responsabilità precontrattuale al genus della responsabilità extracontrattuale).
In ogni caso, il contratto di lavoro, una volta che abbia avuto esecuzione, produce, anche se nullo, effetti giuridici eccezionalmente irreversibili (art. 2126 c.c.), il che lo rende un «contatto sociale» ben più «qualificato» rispetto a quello delle comuni ipotesi di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.).
L’esito del giudizio sul ricorso principale esclude la necessità di esaminare quello incidentale, esplicitamente condizionato all’accoglimento del primo, non avendo la lavoratrice alcun interesse a mettere in discussione il dies a quo della decorrenza del termine con riferimento a un’eccezione di prescrizione che risulta comunque definitivamente respinta.
Respinto il ricorso principale, le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ad euro 200 per esborsi e agli accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10.9.2024.