Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6743 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6743 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 665-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME NOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2023 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/06/2023 R.G.N. 3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
MOBILITA’
INTER-ENTI
R.G.N.665/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME citava in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, premesso di essere transitato alle dipendenze dell’istituto convenuto a seguito di mobilità volontaria inter-enti e che, all’atto del trasferimento, l’istituto convenuto con riferimento alle quote retributive maggiori percepite presso l’ente di provenienza, aveva operato il riassorbimento, esponeva che l’accordo sindacale dell’1/10/2007, previa istanza degli interessati, aveva previsto la sospensione per un anno delle procedure di riassorbimento con facoltà per l’istituto, trascorso tale periodo, di riprenderle immediatamente.
Ad avviso del ricorrente dal momento che solo con lettera del 18 febbraio 2019 l’istituto convenuto aveva chiesto la restituzione delle quote retributive non riassorbite relative al periodo gennaio 2006/febbraio 2009, iniziando dal febbraio 2019 le trattenute in busta paga, sarebbe intervenuta la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.; chiedeva, quindi, che fosse dichiarato che nulla doveva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto dal febbraio 2019.
Il Tribunale di Trento dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei ricorrenti con eccezione del rateo relativo alla mensilità di febbraio 2009 condannando, pertanto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto trattenuto con eccezione della mensilità di febbraio 2009.
La Corte di appello di Trento respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rilevando che il verbale d’intesa dell’11 ottobre 2007 aveva previsto la sospensione delle procedure di riassorbimento per un anno a decorrere dalla stipula, per cui non essendo intervenuta nel corso dell’anno di sospensione alcuna disciplina collettiva in ordine alla questione del riassorbimento (l’accordo
di proroga offerto in produzione privo di firma e data), a decorrere dal 12 ottobre 2008 l’istituto aveva la facoltà di procedere all’immediato recupero delle somme non riassorbite nel periodo di sospensione maturate fino al 12 ottobre 2008, divenute indebite. Pertanto, ad avviso della Corte d’appello, la prescrizione del credito rappresentato dalle somme non riassorbite nel periodo di sospensione non poteva che decorrere dal 12 ottobre 2008; viceversa, con riferimento alle somme non riassorbite nel periodo successivo fino a febbraio 2009 assumeva rilevanza la disposizione di cui all’art. 33 del CCNL di categoria per cui la prescrizione decorre mese per mese in concomitanza con l’erogazione dei singoli ratei stipendiali risultando quindi prescritti i crediti relativi ai ratei maturati fino a tutto gennaio 2009 e ripetibile il solo rateo del febbraio 2009 alla luce dell’atto interruttivo dell’istituto costituito dalla missiva del 18/2/2019.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione assistito da un solo motivo cui ha resistito con controricorso il dipendente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo ricorso si denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli articoli 1362 cod. civ. e seguenti anche con riferimento al verbale d’intesa 11/10/07 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché agli articoli 38 e 39 CCNL 2006/2009 ed al CCNL 2016/2018, nonché degli articoli 2033, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art 111 Cost., in particolare del comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.
Ad avviso dell’ente ricorrente l’erogazione dell’indebito oggetto della procedura di riassorbimento si è conclusa nel febbraio
2009 ultimo mese in cui sono stati versati gli importi non spettanti in applicazione della sospensione della procedura di riassorbimento; ciò che rileva non è la sussistenza di un formale accordo di proroga, bensì di un accordo fino al febbraio 2009 dimostrato nei fatti dalle buste paga prodotte con riaccredito delle somme da riassorbire nelle buste paga dei lavoratori interessati senza che questi eccepissero alcunché al riguardo. Ne consegue, ad avviso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che il dies a quo del termine ordinario di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito vada individuato nella data del 1° Marzo 2009 e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la comunicazione di recupero del 18 febbraio 2019 ha, quindi, interrotto la prescrizione entro l’ordinario termine decennale di cui all’articolo 2946 cod. civ.
Inoltre, si rileva la natura ordinatoria del termine annuale previsto nell’accordo nella misura in cui la scadenza del predetto termine non può comportare automaticamente decadenze/applicazioni di sanzioni in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine e senza che per la natura e lo scopo dell’atto sottoscritto dalle parti debba intendersi perentorio il termine stabilito.
Il motivo è inammissibile alla luce dei rilievi già espressi da questa Corte (Cass. 12482/2025 pronunciata in continuità con Cass. n. 3636/2023) e qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., avendo il giudice del merito partitamente vagliato ciascuna delle circostanze di cui l’odierno ricorrente si duole con il ricorso.
2 .1. Non vale invocare un’interpretazione sistematica dell’accordo sindacale 11/10/07 al fine di intendere il termine di un anno, ivi previsto, come termine mobile procrastinabile ad libitum fino al momento dell’intesa sindacale nazionale (poi sfumata col CCNL 206/2018) sul tema della mobilità inter-enti.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressa, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione: censura nella specie neanche proposta, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).
Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale (cfr. Cass S.U. 1914/2016); pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 10554/2010 25728/2013).
2.2. Si è, infine, ulteriormente precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (sentenze 2 agosto 2022, n. 23982; 20 novembre 2009, n. 24539; 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016).
2 .3. L’interpretazione fornita dai giudici di secondo grado è nella specie sicuramente aderente al dato letterale e pienamente coerente con la ratio dell’accordo sindacale che voleva consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, di pervenire a un accordo sul riassorbimento, la cui mancata sottoscrizione avrebbe consentito l’azione di recupero, poi inspiegabilmente dilatatasi nei tempi per autonomo opinamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; quest’ultimo, poi, non può neppure sollecitare in se de di legittimità una valutazione del comportamento concludente tenuto dalle parti perché la critica, così articolata, impinge chiaramente nel merito.
2.4. In definitiva, nel complesso, parte ricorrente rivolge critiche le quali postulano una rivalutazione dei fatti di causa, così come accertati nel giudizio di merito.
2.5. Va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa ‘…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito’ ( ex plurimis , cfr. Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale della Sezione IV della Corte Suprema di Cassazione del 20/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME