Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34525 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8365-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 3512/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016 R.G.N. 3118/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che:
l a Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3512 del 26 settembre 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato prescritti i crediti contributivi relativi agli anni 2005,
Oggetto
R.G.N. 8365/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
2006 e 2007, confermandolo per il resto la sentenza impugnata e compensando le spese del doppio grado di giudizio;
la Corte territoriale ha ritenuto di conformarsi all’orientamento espresso da Cass. n. 11591 del 2016 quanto all’interpretazione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 , individuando nel fatturato annuo la base di calcolo del contributo previsto; inoltre, ha ritenuto la prescrizione di una parte di tale contribuzione, negando valenza interruttiva alla lettera raccomandata A/R del primo marzo 2011, perché riferita al solo anno 2010 ed individuando la decorrenza del termine dalla data di scadenza del termine di pagamento e non dal momento in cui il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato ad RAGIONE_SOCIALE i dati sul fatturato;
avverso tale sentenza, ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria;
l’ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
Il Collegio ha disposto per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta;
CONSIDERATO che :
con l’unico motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3), denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1219, 2943 e dell’art. 2948 c.c.;
in sostanza, ci si duole dell’accoglimento della eccezione di prescrizione relativa agli anni 2005,2006 e 2007, innanzi tutto, perché la Corte territoriale aveva assegnato alla raccomandata A/R del 1° marzo 2011 la valenza di atto interruttivo del termine di prescrizione solo per l’anno 2010 , quando il tenore della lettera, di cui si riporta uno stralcio, rendeva evidente che la diffida a versare il contributo dovuto riguardava l’intero debito maturato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 e non il solo anno 2010;
inoltre, la ricorrente deduce l’erroneità in diritto della affermazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che
il dies a quo del termine di prescrizione in oggetto sia da individuare in quello di scadenza del termine di pagamento del contributo, e non invece nel momento in cui la società accreditata con il SSN (come previsto dall’art. 1 , comma 39, l. n. 243 del 2004) comunica i dati relativi ai nomi dei medici e degli odontoiatri che concorrono al proprio fatturato, pur avendo l’RAGIONE_SOCIALE richiesto il pagamento del contributo mediante la compilazione del modello DFS; tale obbligo non era mai stato adempiuto dalla società per cui doveva escludersi lo stesso decorso della prescrizione, trattandosi di un obbligo strumentale di formalizzare una dichiarazione di scienza destinata a far conoscere alla RAGIONE_SOCIALE le situazioni di fatto e di diritto che costituiscono i presupposti dell’obbligazione contributiva;
il motivo, considerato nella sua duplice formulazione è da rigettare;
in primo luogo, l ‘interpretazione del contenuto della lettera con limitazione dell’effetto interruttivo al contributo dovuto per il solo anno 2010, costituisce un tipico accertamento in fatto;
la lettera contiene l’esplicitazione della pretesa e manifesta l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, ma l’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. n. 29419 del 2019; n. 6336 del 2009);
l ‘affermazione che il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere è corretta e conforme al principio generale, più volte affermato da questa Corte di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 22072 del 11/09/2018; 14193 del 2021) l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
nulla va disposto sulle spese attesa la mancanza di attività difensiva da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre