Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3958 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3958 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4660-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 2498/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2021 R.G.N. 807/2020;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, confermando la decisione di prime cure che, qualificata l’opposizione ad avviso di addebito come opposizione all’esecuzione ne aveva dichiarato la tardività, ha ritenuto che il regime decadenziale, ex art. 24 d.lgs. 46 1999, implicasse anche il tema della prescrizione maturata nel periodo anteriore alla notifica e che il vano decorso del termine di 40 giorni dal la notifica dell’avviso precludeva, al giudice , l’ accertamento della prescrizione anteriore che, per converso, l’attuale ricorrente pretendeva compreso nell’ azione proposta, da qualificarsi come di accertamento negativo; quanto al rilievo d’ufficio della prescrizione, affermava la Corte di merito che l’accertamento negativo del credito vantato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era precluso dall’intervenuta decadenza dalla facoltà di far valere quella causa estintiva, non potendo esercitarsi potere ufficiosi per sollevare la parte da un onere o rimediare ad una decadenza.
Ricorre NOME COGNOME, con ricorso per un motivo, per violazione degli artt.24 e 29 d.lgs. 46/1999 e 615, co.1, c.p.c. assumendo che l’accertamento della prescrizione non è soggetto ad alcun termine di decadenza se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione costituendo un difetto sopravvenuto della pretesa creditoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle Entrate-Riscossione.
CONSIDERATO CHE
La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa la disamina della relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all’avviso di addebito che, dunque, andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 24, co.5, d.lgs. n. 46/1999.
La prescrizione dei contributi prevista dall’art. 3, co. 9 L. n. 335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio; in questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell’avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016).
La prescrizione poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva opposizione all’avviso di addebito ex art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46 del 1999, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Come riaffermato da Cass. n. 6199 del 2024 (la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata), prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, uno specifico mezzo dell’impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l’accertamento ispettivo (così fra le altre Cass. n. 6753 del 2020).
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; nulla sulle spese verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE essendo rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME