Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22065-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
Oggetto
Contributi prescrizione
R.G.N. 22065/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 523/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 20/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bari in accoglimento del gravame proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA recante l’importo di € 2 .373,90 in relazione a ll’ omesso versamento dei contributi alla gestione separata per l’anno 2009 da parte di NOME COGNOME libero professionista.
La Corte di merito, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal 6.7.2010 essendo stato differito dal D.P.C.M. 10.6.2010 il termine per il versamento dei contributi già fissato al 16.6.2010. Pertanto, alla data di ricezione del provvedimento dell’INPS, il 30.6.2015, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con
un unico motivo. L’Inps ha depositato procura.
RITENUTO CHE
Con il ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., il Terlizzi deduce che il differimento previsto dal D.P.C.M. 10.6.2010 non sarebbe a lui applicabile atteso che aveva aderito, sin dall’inizio dell’attività , al c.d. regime dei minimi e dunque era escluso dall’applicazione degli studi di settore ai sensi dell’art. 1 comma 113 della legge 24.12.2007 n. 244. Rileva dunque che il termine dal quale far decorrere la prescrizione era quello del 16.6.2010 con la conseguenza che,
non essendo stato interrotto entro il 16 giugno del 2015, la prescrizione era maturata.
Il ricorso è infondato.
5.1. La Corte di appello di Bari ha applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, «assume rilievo anche il differimento previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (cfr. Cass. n. 25775 del 2023, n. 10273 del 2021 e altre pronunce conformi). 5.2. L ‘art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’im posta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione .
5.3. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (cfr. Cass. n. 32685 del 2022 punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).
5.4. Questa Corte si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo ed ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. n.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente
assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi).
5.5. Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022 e nello stesso senso tra le tante Cass. n. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).
5.6. Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello, viene in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 con il quale è stato disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione al 6 luglio 2010. L’ atto di messa in mora dell’Istituto, intervenut o nel quinquennio, ha, dunque, interrotto il termine di prescrizione.
In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di legittimità tenuto conto del fatto che l’INPS si è limitato a depositare procura e non ha svolto nessuna altra attività. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 31.12.2024