Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26305-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
R.G.N. 26305/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
Cartolarizzazione dei RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 45/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 26305/17
Rilevato che:
Con sentenza del 19.10.2017 n. 71, la Corte d’appello di Trento accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Rovereto che aveva accolto parzialmente la domanda subordinata di NOME COGNOME di restituzione dell’importo di € 32.802,22 versato da quest’ultimo negli anni 1983/1988 a titolo di prosecuzione volontaria della contribuzione in favore del Fondo elettrici. Ad avviso del tribunale, vista l’insussistenza del diritto del COGNOME alla pensione supplementare in forza della sola contribuzione volontaria, riteneva indebito il pagamento di tale contribuzione, una volta trasferita la propria posizione previdenziale dal Fondo elettrici al fondo dei dipendenti della Commissione europea (presso cui era successivamente transitato).
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dell’accoglimento dell’appello dell’Inps, ha riconosciuto la legittimazione attiva di NOME COGNOME a richiedere la restituzione dei contributi indebitamente versati a titolo di contribuzione volontaria. Ha, altresì, riconosciuto il diritto dello stesso a vederseli restituire, perché tale contribuzione non era utile per beneficiare di un trattamento pensionistico supplementare, e, quindi era venuta meno la causa giustificativa di tale attribuzione. Ha, tuttavia, ritenuto prescritto il diritto al rimborso, in quanto erano trascorsi più di dieci anni dal 14.11.2000, cioè, da quando era stata trasferita nel fondo europeo la sola contribuzione obbligatoria da parte dell’Inps (maturata quando e ra alle dipendenze di Enel) ma non quella volontaria, determinandosi in tal modo l’estinzione della posizione previdenziale presso l’Inps; mentre non rilevava -ad avviso della Corte distrettuale – ai fini della prescrizione, il diverso momento nel quale il Marchese aveva formalmente chiesto la pensione supplementare (a cui, come detto, non aveva diritto), richiesta che era intervenuta 13 anni dopo il trasferimento della posizione previdenziale al fondo europeo, e ciò, in quanto, nel momento della richiesta, il diritto alla restituzione risultava già prescritto.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto decorrere il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione del montante versato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell’ultimo pagamento (secondo quello che -ad avviso del ricorrente -sarebbe il
ragionamento svolto dalla Corte del merito) e non, invece -secondo quanto ritiene il ricorrente – dalla reiezione della domanda di pensione supplementare, da parte dell’Inps.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. e il vizio di nullità del procedimento per omesso esame della documentazione prodotta volta a dimostrare l ‘interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi versati che non erano utili per fruire della pensione supplementare.
Il primo motivo è inammissibile.
Infatti, il ricorrente non si confronta con la (effettiva) statuizione della Corte del merito, per cui il momento a decorrere dal quale poteva essere richiesta la restituzione della contribuzione volontaria da parte dell’appellato era da individuarsi non dal giorno dell’ultimo pagamento della contribuzione volontaria (secondo la personale ricostruzione operata dal ricorrente del ragionamento espresso dalla Corte del merito), ma invece dal 14.12.2000, quando invece, secondo la Corte d’appello, era stata versata nel fondo europeo la sola contribuzione obbligatoria da parte dell’Inps, determinandosi, in tal modo, l’estinzione della posizione previdenziale presso il medesimo Istituto previdenziale: da tale momento, secondo la medesima Corte territoriale (il cui iter decisorio non è stato correttamente riportato dal COGNOME), i versamenti volontari erano rimasti privi di causa, per cui quest’ultimo avrebbe potuto insistere nella richiesta di versamento di tale montante nel fondo europeo ovvero chiederne, in subordine, la restituzione; con la conseguenza che, al momento della presentazione della domanda di pensione supplementare, il 20.11.14 (cfr. p. 4 del ricorso), in assenza di atti interruttivi, il diritto a richiedere la restituzione del predetto montante versato, era oramai prescritto.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante
in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881/14, non massimata).
Nella specie, i fatti storici rilevanti sono il decorso del termine per esercitare il diritto alla restituzione dei contributi e l’inerzia del titolare nel richiederne la restituzione per il tempo previsto per il decorso del diritto, ex art. 2033 c.c. (cioè, dieci anni), e tali fatti sono stati sicuramente oggetto di valutazione da parte della Corte distrettuale che, infatti, ha ritenuto prescritto il diritto a richiederne la restituzione, mentre non risulta rilevante lo scambio di missive interne fra Inps e Commissione europea volto a verificare la trasferibilità o meno della contribuzione volontaria, che il ricorrente ha, invece, ritenuto atti idonei a interrompere il predetto termine di prescrizione decennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.9.23.