Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27157  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32075-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 165/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 193/2020;
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 26/09/2025 CC
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALE  causa  svolta  nella  camera  di consiglio  del  26/09/2025  dal  AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, architetto, adiva il Tribunale di Genova, sezione lavoro, ed impugnava due avvisi di addebito emessi dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il recupero RAGIONE_SOCIALE contribuzione dovuta alla gestione separata, il primo relativo ai contributi relativi all’anno 2009 e il secondo relativo ai contributi dovuti all’anno 2010. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione . Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, accoglieva l’opposizione e annullava gli avvisi di addebito ritenendo prescritte le relative pretese creditorie.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. NOME COGNOME COGNOME costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 165/2021, depositata in data 17/06/2021, la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, a ccoglieva parzialmente l’appello e dichiarava dovuti solo i contributi relativi all’anno 2010, confermava la prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009 e dichiarava non dovute le sanzioni computate a titolo di evasione contributiva in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALE dichiarazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi. NOME COGNOME si è costituito in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/9/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2935
c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335/1995, all’art. 18 del d.lgs. n.241/1997, all’art. 17 del d.P.R. n. 7/12/2001 n. 435 e al d.p.c.m. 10/06/2010 pubblicato in G.U. n. 141 del 19/06/2010. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la prescrizione sui contributi dovuti alla gestione separata da lavoratore autonomo per l’anno 2009 decorresse dal 16/06/2010 e fosse, di conseguenza, già decorsa alla data del 2/07/2015 e cioè alla data di ricezione dell’avviso da parte di NOME o COGNOME, il tutto senza considerare che il termine in questione risultava prorogato dal d.p.c.m. del 10/06/2010 al 06/07/2010.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale (tre le numerose pronunce in tale senso (Cass. 13/09/2024, n. 24584, ed ancora Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 1557 del 2020, Cass. n. 4898 del 2022, Cass. n. 5578 del 2022 e Cass. n.28721/2024).
2.2.  Nel  definire  la  decorrenza  RAGIONE_SOCIALE  prescrizione  dei contributi dovuti alla gestione separata deve, allora, prendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e -come da ultimo chiarito da Cass. 5/09/2023, n. 25755 con
orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, «assume rilievo anche il differimento previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009» (così Cass. n. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); l ‘art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; il D.P.C .M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. n. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. n.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle
per  le  quali  siano  state  elaborati  studi  di  settore  e  non  la condizione  soggettiva  del  singolo  professionista  di  effettiva sottoposizione  al  regime  fiscale  derivante  dall’adesione  alle risultanze  degli  studi  medesimi  (Cass.  n.  24668  del  2022; nello  stesso  senso,  tra  le  tante,  Cass.  n.  32682  del  2022, punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11).
2.3. La prescrizione non è, allora, decorsa e in accoglimento  del  primo  motivo  di  ricorso,  va  cassata  la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) RAGIONE_SOCIALE legge 388/2000, e critica la sentenza impugnata che avrebbe errato nel ritenere applicabile al lavoratore libero professionista iscritto di ufficio alla gestione separata per l’annualità 2010 circa l’omissione RAGIONE_SOCIALE contribuzione dovuta il regime sanzionatorio di cui alla lettera a) per l’omissione contributiva e non quello di cui alla lettera b) per l’e vasione contributiva.
Come affermato in plurime occasioni da questa Corte (da ultimo, si veda la motivazione di Cass. 21/08/2025, n. 23644) la fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) dell’art. 116 comma 8 RAGIONE_SOCIALE L. n.388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi invece ritenere che l’omessa o infedele denuncia (che integra l’ipotesi di evasione) configuri l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Di seguito, con ordinanza n. 29272/2022 la Corte ha affermato che il termine occultamento non indica
necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale  che  renda  possibile  l’eventuale  accertamento RAGIONE_SOCIALE posizione lavorativa o RAGIONE_SOCIALE retribuzione, ma la mancata, o incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all’Ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione.
Nel caso in esame, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente dà atto RAGIONE_SOCIALE circostanza (riportata nella sentenza impugnata) che la comunicazione all’Ente vi è stata; trattasi, quindi, di una circostanza pacifica, corroborata dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi che è avvenuta oltre il termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione contributiva , per questa via la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione fiscale priva RAGIONE_SOCIALE annotazione nel quadro RR, non è contestata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; si tratta di circostanze che integrano un accertamento di fatto condotto dal giudice di appello.
L’evasione, quindi, è connessa ad un’intenzione specifica di non versare i contributi che, sulla base di un accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, non è rivedibile in sede di legittimità. La Corte ha precisato (ord. 4730/2025) che il rilievo attribuito dalla norma all’elemento intenzionale consente di escludere l’evasione anche in caso di denunce omesse. Si tratta infatti di presunzione relativa, superabile mediante l’allegazione e la prova (con onere a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è, pur sempre, rimesso al giudice del merito.
Sul tema RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE omissione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) RAGIONE_SOCIALE L. 388/2000 in assenza di un fine fraudolento  o  di  un  volontario  occultamento  dei  rapporti  o delle retribuzioni, si è pronunciata anche Cass. n. 9159/2017;
e, sulla non configurabilità di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento  doloso  del  debito  contributivo,  in  quanto  il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa  al  giudice  di  merito,  censurabile  in  cassazione  nei ristretti limiti di cui all’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., si rammenti la pronuncia di questa Corte con ordinanza n. 330/2025.
8. Non va trascurato, poi , l’orientamento pure espresso nelle predette pronunce n.330/2025 e 4730/2025, secondo il quale la doglianza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si basa su un quadro normativo superato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Cost. n. 104/2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità cos tituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 (e perciò tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Di seguito la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 RAGIONE_SOCIALE legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono
esonerati  dal  pagamento,  in  favore  dell’ente  previdenziale, delle  sanzioni  civili  per  l’omessa  iscrizione  con  riguardo  al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale avverso la condanna al pagamento delle sanzioni dovute per omissione contributiva, detta condanna va tenuta ferma nonostante le richiamate sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale; infatti, come ricordato da Cass. n. 20466/2022, la previsione dell’art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d’incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE decisione, deve essere raccordata con i principi generali in materia di impugnazioni e specialmente con quello secondo cui la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE parte che potrebbe giovarsi RAGIONE_SOCIALE pronuncia d’incostituzionalità impedisce che lo ius superveniens costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale possa operare in danno RAGIONE_SOCIALE parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius , di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. Concernendo il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE la sola questione RAGIONE_SOCIALE configurabilità dell’evasione – invece che dell’omissione contributiva -non si potrebbe dar corso all’applicazione dello ius superveniens costituito dalla declaratoria di incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno RAGIONE_SOCIALE parte impugnante.
10.  Il  ricorso  deve,  così,  essere  accolto  con  riguardo  al primo  motivo  con  cassazione  RAGIONE_SOCIALE  pronuncia  impugnata, respinto con riguardo al secondo, e cassazione con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin
qui detto e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  rigettato  il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto  e  rinvia  alla  Corte  di  Appello  di  Genova,  in  diversa composizione,  cui  è  demandata  anche  la  liquidazione  delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile, del 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME