Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16069 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 61-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Ente Nazionale di RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4117/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 678/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Contributi cassa professionisti
R.G.N. 61/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/03/2025
CC
R.G. 61/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 25.6.2018 n. 4117, la Corte d’appello di Napoli:
rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME nei confronti della fondazione RAGIONE_SOCIALECassa Psicologi) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultima, tendente ad accertare la non debenza di contributi e sanzioni richiesti dall’Ente previdenziale per gli anni 2001-2012;
accoglieva la domanda riconvenzionale per il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, pari a € 14.473,45.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accertato che il rapporto di lavoro dell’appellante si era svolto nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, avente natura autonoma e non subordinata, mentre la Ferrari aveva dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con le Asl e tanto allo scopo di dimostrare l’insussistenza dei presupposti di iscrivibilità obbligatoria all’Ente previdenziale. Ad avviso della Corte d’appello, tali deduzioni erano, in ogni caso, inammissibili, prima che infondate, per novità della questione. La Corte del merito riteneva, inoltre, non prescritti i contributi previdenziali richiesti dall’ente previdenziale ; la professionista aveva omesso di tramettere a quest’ultimo la propria dichiarazione reddituale sicché il termine di prescrizione dei contributi annuali non aveva mai cominciato a decorrere. La questione della illegittimità delle sanzioni e degli interessi non era stata reiterata in appello; sul relativo capo di sentenza si era pertanto formato il giudicato interno.
Avverso la sentenza della Corte d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre la Fondazione Enpap resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., censurando la sentenza per avere affermato che in assenza di trasmissione all’Ente della dichiarazione reddituale della ricorrente la prescrizione dei contributi non aveva mai iniziato a decorrere; si deduce che in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità ha indicato come dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi la scadenza del termine per il loro pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., addebitando alla Corte di appello di avere erroneamente parificato l’ipotesi in cui l’ente di previdenza sia del tutto all’oscuro del rapporto di lavoro che comporterebbe l’obbligo di iscrizione alla Cassa (per omessa denuncia) da que lla, ricorrente nella specie, in cui l’ente è a conoscenza del rapporto di lavoro (mediante l’Asl , presso cui ella prestava la propria attività) e, quindi, avrebbe potuto accertare ulteriori redditi non dichiarati.
Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360
primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che, anche a voler collegare la decorrenza della prescrizione dei contributi alla presentazione da parte dell’obbligato della denuncia dei redditi, bisognerebbe tener conto di una diversa decorrenza per le sanzioni, da individuare nella data della commessa infrazione e, dunque, nella scadenza de l termine per l’invio della comunicazione reddituale obbligatoria annuale, con conseguente prescrizione degli importi dovuti a titolo di sanzione.
Il primo ed il secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte -enunciato, in particolare, per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa avvocati (cfr. tra le molte, Cass. n. 13463/17, 19640/18, Cass. n. 13639/19)- la prescrizione dei contributi decorre dal termine di scadenza per il loro versamento; è errato il principio fatto proprio dalla Corte d’appello , secondo il quale il termine di prescrizione dei contributi non decorre in ipotesi di mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista interessato. Nella specie, si trattava di lavoratrice in rapporto convenzionale con la ASL; il rapporto di lavoro e l ‘ ammontare del reddito erano senz’altro conoscibil i da parte dell’ente previdenziale, cosicché nessun occultamento doloso del debito contributivo era configurabile.
Il terzo motivo (su cui Cass. n. 27509/19) può ritenersi assorbito.
In accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo,
la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, determinando l’effettivo ammontare dei contributi non prescritti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13. 3.25.