Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28269 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9773-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 225/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/09/2017 R.G.N. 310/2016;
Oggetto
Prescrizione contributi
denuncia redditi
R.G.N. 9773/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’iscrizione a ruolo di somme dovute all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi dovuti in relazione all’attività di libero professionista esercitata nel 2004.
Riteneva la Corte che il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse prescritto, decorrendo la prescrizione non dalla data fissata per il pagamento dei contributi, ma da quella entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2004.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME per due motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2935 c.c., per non avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data fissata per il pagamento dei contributi.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che già era stata presentata dichiarazione analoga per i redditi del 2003, e quindi in base a quella l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe
potuto conoscere la percezione di redditi nel 2004 e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo.
Il primo motivo è fondato.
Con orientamento consolidato (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa; l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass.10273/21; Cass.17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base RAGIONE_SOCIALEa produzione di un certo reddito, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una RAGIONE_SOCIALEe gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; il fatto che
alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina impossibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (Cass.27950/18).
Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al 20 giugno 2005 (v. Cass.27950/18), mentre l’atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010.
Conclusivamente, la sentenza, non essendosi conformata ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.