Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10044-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N.10044/2021
Ud.17/01/2025 CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 387/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 783/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’INPS con l’avviso di addebito n. 437 2018 0002349753000 notificato in data 4.2.2019 intimava all’Avvocato NOME COGNOME il pagamento della somma pari ad euro 2.860,50 dovuta a titolo di contributi per l’anno 2011. NOME COGNOME, in proprio quale procuratrice di se stessa, impugnava l’avviso di addebito innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Istituto. L’INPS e la società di cartolarizzazione RAGIONE_SOCIALE si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 196 del 20/06/2019 accoglieva il ricorso ritenen do fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’opponente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS, anche quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n. 387/2020 depositata il 09/10/2020 ha accolto l’appello dichiarando dovuti i contributi.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME L’INPS ha ricevuto rituale notifica dell’atto introduttivo ma si è limitata al deposito della procura.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo che il termine decorresse dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (e nella fattispecie dalla data del 28/09/2012) e che fosse stato efficacemente interrotto dalla richiesta di adempimento del 4/08/2017. Secondo la ricorrente il termine decorrerebbe dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e nella fattispecie dal 7/07/2012 con conseguente maturazione della prescrizione al 7/07/2017 pr ima dell’atto interruttivo invocato dall’INPS.
Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza è viziata nella parte in cui assume quale termine di decorrenza della prescrizione la data in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi piuttosto che la data di scadenza del versamento dei contributi.
2.1. La sentenza non ha, infatti, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto
la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 31/10/2018, n. 27950).
2.2. In proposito si consideri anche quanto affermato, in motivazione, al punto n. 9, da Cass. 21/06/2022, n. 20022: «in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte (..), che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati
entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 17