Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5339  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10044-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud.17/01/2025 CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 387/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 783/2019;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di consiglio  del  17/01/2025  dal  AVV_NOTAIO  NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di addebito n. 437 2018 0002349753000 notificato in data 4.2.2019 intimava all’AVV_NOTAIO il pagamento della somma pari ad euro 2.860,50 dovuta a titolo di contributi per l’anno 2011. NOME COGNOME, in proprio quale procuratrice di se stessa, impugnava l’avviso di addebito innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la società di cartolarizzazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 196 del 20/06/2019 accoglieva il ricorso ritenen do fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’opponente.
 Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  appello  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME si è  costituita  nel  giudizio  di  appello  chiedendo  il  rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n. 387/2020 depositata il 09/10/2020 ha accolto l’appello dichiarando dovuti i contributi.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto rituale notifica dell’atto introduttivo ma si è limitata al deposito della procura.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo che il termine decorresse dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (e nella fattispecie dalla data del 28/09/2012) e che fosse stato efficacemente interrotto dalla richiesta di adempimento del 4/08/2017. Secondo la ricorrente il termine decorrerebbe dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e nella fattispecie dal 7/07/2012 con conseguente maturazione della prescrizione al 7/07/2017 pr ima dell’atto interruttivo invocato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza è viziata nella parte in cui assume quale termine di decorrenza della  prescrizione  la  data  in  cui  è  stata  presentata  la dichiarazione dei redditi piuttosto che la data di scadenza del versamento dei contributi.
2.1.  La  sentenza  non  ha,  infatti,  tenuto  conto  del costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto
la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 31/10/2018, n. 27950).
2.2. In proposito si consideri anche quanto affermato, in motivazione, al punto n. 9, da Cass. 21/06/2022, n. 20022: «in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte (..), che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati
entro  gli  stessi  termini  previsti  per  il  versamento  delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
 La  sentenza  va,  allora,  cassata  in  accoglimento  del ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa  composizione,  provvederà  anche  per  le  spese  del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  del  17