Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19625-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1320/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/02/2022 R.G.N. 425/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N.19625/2022
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.2.2022, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritto, per quanto qui rileva, il credito per contributi previdenziali dovuti dall’ing. NOME COGNOME alla Gestione se parata INPS per l’anno 2008; che avverso tale statuizione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’ing. NOME COGNOME è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., degli artt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, d.P.R. n. 435/2001, e 1, commi 16-21, l. n. 296/2006, nonché del d.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2009, affatto tempestiva doveva considerarsi l’interru zione della prescrizione effettuata con atto ricevuto dall’odierno controricorrente in data 27.6.2014;
che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che, ad avviso dell’INPS, la data di ultima scadenza del pagamento per i contributi dovuti per l’anno 2008 era stata differita al 6.7.2009, ai sensi del d.P.C.M. cit., hanno ritenuto ugualmente prescritto il credito relativo ai contributi di cui trattasi sul rilievo che ‘la richiesta dell’INPS di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, pacificamente pervenuta all’appellante in data 30 giugno 2015, idonea a
interrompere il decorso del termine quinquennale per l’annualità del 2009, ma non anche per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008’ (così la sentenza impugnata, pag. 5);
che, nondimeno, i giudici territoriali hanno dato atto che l’avviso bonario del 27.6.2014 si riferiva, nella incontestata prospettazione dell’INPS, a contributi relativi all’anno 2008 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
che, tanto premesso, risulta evidente l’errore in diritto della sentenza impugnata, atteso che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e assumendo necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale ‘i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi’, l’avviso bonario del 27.6.2014 non poteva non avere valenza potenzialmente interruttiva della prescrizione relativa ai contributi relativi all’anno 2008, essendo pervenuto in data anteriore alla scadenza del quinquennio decorrente dalla data fissata per il loro pagamento dal d.P.C.M. 4.6.2009 (6.7.2009);
che, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8.4.2025.